Nomine dirigenziali fiduciarie, Cub P.I. Vicenza: Corte dei Conti sez. Lombardia non offre scappatorie alla Giunta Variati e alla dirigenza asservita che le ha assecondate
Venerdi 11 Agosto 2017 alle 15:16 | 0 commenti
La sentenza n. 91 del 22 giugno 2017 (clicca qui) della Corte dei conti, sezione giurisdizionale della Lombardia, chiarisce in modo inequivocabile, scrive nella nota che pubblichiamo Maria Teresa Turetta rsponsabile di CUB Pubblico Impiego Vicenza, quali sono i vincoli per l'applicazione dell'articolo 19, comma 6, del dlgs 165/2001 e, di conseguenza, dell'articolo 110, comma 1, del dlgs 267/2000. Nella sentenza è censurato e condannato pesantemente l'affidamento di incarichi dirigenziali di tipo fiduciario - quindi senza concorso - a funzionari interni, che non mostrino di avere i requisiti di alta professionalità richiesti dalla legge.
Con questo pronunciamento la Corte dei Conti indica ancora una volta la corretta via per le varie amministrazioni che si sono servite a man bassa negli anni di nomine dirigenziali fiduciarie. Non è un caso che in Comune di Vicenza una delle poche contestazioni del MEF del 2012 rimaste in piedi davanti alla Corte dei Conti sono proprio le nomine dirigenziali a tempo determinato effettuate nel 2009 senza alcuna selezione. Successivamente, all'inizio del secondo mandato della Giunta di Achille Variati nel 2013, il Comune di Vicenza è stato costretto a procedere - per confermare la dirigenza fiduciaria in precedenza nominata - a delle selezioni che hanno rasentato il ridicolo se si pensa che uno dei requisiti di ammissione previsto per il posto di dirigente del settore Educativo Scolastico era il possesso del diploma di Cuoco.
La Corte dei Conti della Lombardia, per evitare che l'incarico fiduciario sia soggetto a pressioni politiche o lobbistiche, indica obbligatoriamente alla Pubblica Amministrazione questi tre elementi di valutazione che il candidato deve possedere cumulativamente:
- oltre che al possesso della laurea, è indispensabile dimostrare di aver effettuato anche un percorso formativo postuniversitario valido e strutturato;
- pubblicazioni scientifiche effettuate su riviste altamente qualificate
- esperienza quinquennale in posizioni analoghe al posto di dirigente messo a selezione.Â
Occorrono -continuano i Giudici contabili - requisiti di «non comune professionalità ...espressivi di una robusta preparazione anche teorica e istituzionale, previsti dalla stessa norma, che considera come assolutamente eccezionale l'affidamento di funzioni dirigenziali a soggetti che non abbiano superato il prescritto percorso di qualificazione concorsuale per l'inserimento nel ruolo dirigenziale»
Già perchè, fino a prova contraria, nella pubblica amministrazione, servirebbe una dirigenza eccellente, visto che è pure strapagata. Una mazzata per chi si è fatto largo grazie ad appoggi politici e con titoli risibili. La CUB P.I. a seguito di questa sentenza si riserva di presentare un ulteriore esposto alla Procura della Corte dei Conti sulla situazione anomala e perdurante che riguarda la dirigenza di nomina fiduciaria in essere presso il Comune di Vicenza. Coinvolgeremo anche il segretario generale Antonio Caporrino che è pure responsabile dell'anticorruzione per quanto riguarda il Comune di Vicenza: già perchè i regolamenti interni al comune sono assolutamente non in linea con la normativa giuridico contabile vigente e in essere oramai da parecchi lustri.
Maria Teresa Turetta CUB Pubblico Impiego Vicenza
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