Caso Cis, la Cassazione: illegittimo il sequestro del reportage di Vicenzapiu.com
Giovedi 5 Luglio 2012 alle 20:20 | 1 commenti
Non sussistevano in alcun modo le ragioni per rimuovere una parte dell'articolo scritto da Vicenzapiu.com sul caso Cis perché le questioni di riservatezza propugnate dal senatore Alberto Filippi e dalla procura della repubblica di Vicenza cozzano col diritto di cronaca. È questo il succo delle motivazioni relative alla sentenza della Cassazione con le quali è stato rigettato il sequestro chiesto e ottenuto dal pm Sandro Severi pochi giorni dopo la pubblicazione di un servizio che aveva incendiato la vita politica berica.
I fatti risalgono alle prime settimane del 2011, periodo in cui il Gip vicentino aveva acconsentito al sequestro di un allegato ad un lungo reportage sul caso Cis Filippi poi deflagrato su tutti i media. L'allora senatore leghista, oggi uscito dal Carroccio e finito nel gruppo Cn-Forza Sud, chiese e ottenne dai magistrati la rimozione di una parte del reportage. I magistrati infatti ravvisarono una ipotesi di reato precisa, quella della rivelazione di documentazione riservataâ€.
Già il Tribunale del riesame però aveva dato torto ai due pubblici ministeri e al gip e il pm Sandro Severi, titolare del procedimento, aveva fatto ricorso in Cassazione. Quest'ultima, con sentenza pubblicata a metà gennaio, gli aveva dato ancora torto. Ieri Coviello e Milioni, assistiti in tutta la vicenda dall'avvocato Renato Ellero, sono entrati in possesso delle motivazioni (clicca qui) della Suprema corte. Sentenza che nei passaggi fondamentali così recita:
«Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni un ite ( n. 259302 del 29.5.08, rv 230692) e del resto in linea con la lettera della legge, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando†o “ in procedendoâ€, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. Nella specie non ricorre né una ipotesi di violazione di legge né un’iporesi di apparenza della motivazione.
Nel caso in esame, il tribunale ha compiuto una corretta e razionale delimitazione della nozione di notizia di interesse pubblico, in essa inserendo le notizie aventi ad oggetto i fatti concernenti la vita politica nazionale e locale, da intendersi gestione e tutela degli interessi di una comunità operante in aree del territorio, conflitti tra i titolari di questi interessi, contrasti di opinioni, polemiche sui modi, cadenze e censure nella diffusione delle idee dei consociati. Proprio in quest’ultimo terreno è da inquadrare il contenuto della missiva che il senatore Filippi, in qualità di membro dell’Associazione Industriali di Vicenza – proprietaria del quotidiano “Il Giornale di Vicenzaâ€- ha indirizzato al presidente di quella associazione, Roberto Zucato. Rendendo spunto dall’omessa diffusione, da parte del quotidiano ( “il nostro giornaleâ€), della sua nomina a vice presidente della terza commissione del Senato, il senatore ha censurato una generale forma di tacita censura sugli eventi della propria vita di uomo politico, definendola propriamente “trattamento scandaloso e disdicevole oltre che fazioso ed irrispettoso da sempre riservatomi dal direttoreâ€. Con ironico sarcasmo, il senatore auspica che gli sia concesso “l’onore†di essere inserito tra i personaggi a cui il quotidiano dedica articoli, comunicati, commenti.
Questa insidiosa forma di censura su comportamenti e parole di un uomo politico, da parte di un quotidiano “amico†, gli interessi e i contrasti che ne costituiscono la fonte appartengono sicuramente al terreno della vita politica di Vicenza, comune del vitale Nord-Est italiano. È di immediata evidenza che la diffusione della correlata notizia rientra nell’interesse conoscitivo di un ampio settore della comunità di quel territorio, quindi, che la motivazione dell’ordinanza del tribunale di Vicenza è tutt’altro che inesistente o apparente.
Il ricorso deve essere rigettato.
PQM
Rigetta il ricorso
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Roma, 17.1.2012
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Il consigliere estensore                                                                              Il Presidente
Antonio Bevere                                                                             Paolo Oldi»
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