Province: Pettenò (FSV), Veneto ricorra contro accorpamenti
Martedi 24 Luglio 2012 alle 22:46 | 0 commenti
Pietrangelo Pettenò, Prc FdS - Con una mozione depositata in Consiglio Pietrangelo Pettenò (leggi a seguire*), consigliere regionale della Sinistra veneta, sollecita la Giunta Zaia ad impugnare di fronte alla Corte Costituzionale la decisione del governo Monti di cancellare numerose province, eliminandone tre delle sette venete. «Il decreto governativo - afferma Pettenò - rappresenta un atto unilaterale perseguito oltretutto con un provvedimento ordinario, contrario all'articolo 133 della Costituzione e in palese contrasto con gli articoli 15 e 16 della legge regionale 25/1992 "Norme in materia di variazioni comunali e provinciali».
Una scelta, quella del governo in carica, che fa carta straccia delle prerogative e delle autonomie dei Comuni e della Regione". Il documento - che arriverà all'esame dell'aula in una delle prossime sedute - impegna la Giunta regionale «ad agire con determinazione ed urgenza nei confronti del Governo per richiedere l'immediato ritiro del provvedimento e a predisporre ricorso presso la Corte Costituzionale, per bloccare l'attuazione dei provvedimenti contenuti nell'art. 17 del decreto governativo 95/2012».
*UN GRAVE ATTACCO ALLA COSTITUZIONE E ALL’AUTONOMIA DI COMUNI E REGIONE: LA GIUNTA REGIONALE RICORRA ALLA CORTE COSTITUZIONALE
Presentata il  24 LUGLIO 2012 dal consigliere Pietrangelo Pettenò
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Il Consiglio regionale del Veneto
Premesso che
           l’art. 17 del Decreto 95/2012 tenta di cancellare tante province e tra queste anche parte di quelle venete, . attraverso un provvedimento ordinario, contrario all’art. 133 della Costituzione Italiana. e in palese contrasto con agli articoli 15 e 16 della Legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 (BUR n. 127/1992), che testualmente affermano:
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“ CAPO III Variazione delle circoscrizioni provinciali.
Art. 15 (L'iniziativa comunale).
1. L'iniziativa per l'istituzione di una nuova provincia o per il mutamento di una o più circoscrizioni provinciali nell'ambito della Regione può essere assunta da uno o più comuni compresi nell'area interessata o promossa dalla Giunta regionale sulla base di indicazioni espressamente fornite dal Consiglio regionale o dai documenti della programmazione regionale.
2. In ambedue i casi, l'iniziativa è idonea a promuovere il procedimento di revisione delle circoscrizioni provinciali, a norma dell'art. 133, comma 1, della Costituzione, quando abbiano partecipato o aderito all'iniziativa la maggioranza dei comuni, e gli stessi rappresentino altresì la maggioranza della popolazione dell'area di variazione della circoscrizione provinciale.
3. A tale fine le deliberazioni dei consigli comunali, assunte col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati e motivate con riferimento agli altri criteri indicati dall'art. 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142, devono contenere:
a)Â Â Â Â Â Â Â Â l'elenco dei comuni interessati all'istituzione della nuova provincia o alla loro aggregazione ad altra provincia;
b)Â Â Â Â Â Â Â Â l'indicazione della popolazione dell'area interessata secondo i dati dell'ultimo censimento;
c)Â Â Â Â Â Â Â Â l'individuazione della sede in caso di nuova provincia;
d)Â Â Â Â Â Â Â Â la delimitazione cartografica della nuova circoscrizione e le conseguenti variazioni delle restanti.
4. Le deliberazioni comunali di promozione e di adesione devono avere omologo contenuto e non essere sottoposte a modifiche o condizioni.
Art. 16 (Il parere regionale).
1. Le deliberazioni comunali, nel numero e secondo i requisiti previsti all'art. 15, commi 2 e 3, devono pervenire al Presidente della Giunta regionale entro un anno dalla data di adozione della prima delibera comunale di promozione dell'iniziativa o, nel secondo caso, dalla data di invio ai comuni interessati della delibera della Giunta regionale con cui l'iniziativa è promossa; l'inutile decorso del termine comporta l'interruzione del procedimento, che non può essere ripetuto prima di tre anni.
2. La Giunta regionale, verificata l'esistenza delle condizioni per la prosecuzione del procedimento, presenta al Consiglio, entro sessanta giorni, la proposta di parere.
3. Il Consiglio regionale, entro sessanta giorni, delibera il parere di cui all'art. 133, comma 1, della Costituzione e, qualora sia di avviso favorevole, può trasformarlo in proposta di legge ai sensi dell'art. 121 della Costituzione.â€
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Considerato inoltre che
        Il richiamo di cui al p.3 dell’art. 15, ai criteri previsti all’art. 16 della l. 142/90, è assorbito da analoghi criteri dell’art. 21 del Dlgs 267/2000, che recita:
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“ Articolo 21 Circondari e revisione delle circoscrizioni provinciali
1. La provincia, in relazione all'ampiezza e peculiarita' del territorio, alle esigenze della popolazione ed alla funzionalita' dei servizi, puo' disciplinare nello statuto la suddivisione del proprio territorio in circondari e sulla base di essi organizzare gli uffici, i servizi e la partecipazione dei cittadini.
2. Nel rispetto della disciplina regionale, in materia di circondario, lo statuto della provincia puo' demandare ad un apposito regolamento l'istituzione dell'assemblea dei sindaci del circondario, con funzioni consultive, propositive e di coordinamento, e la previsione della nomina di un presidente del circondario indicato a maggioranza assoluta dall'assemblea dei sindaci e componente del consiglio comunale di uno dei comuni appartenenti al circondario. Il presidente ha funzioni di rappresentanza, promozione e coordinamento. Al presidente del circondario si applicano le disposizioni relative allo status del presidente del consiglio di comune con popolazione pari a quella ricompresa nel circondario.
3. Per la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province i comuni esercitano l'iniziativa di cui all'articolo 133 della Costituzione, tenendo conto dei seguenti criteri ed indirizzi:
a) ciascun territorio provinciale deve corrispondere alla zona entro la quale si svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente;
b) ciascun territorio provinciale deve avere dimensione tale, per ampiezza, entita' demografica, nonche' per le attivita' produttive esistenti o possibili, da consentire una programmazione dello sviluppo che possa favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale;
c) l'intero territorio di ogni comune deve far parte di una sola provincia;
d) l'iniziativa dei comuni, di cui all'articolo 133 della Costituzione, deve conseguire l'adesione della maggioranza dei comuni dell'area interessata, che rappresentino, comunque, la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
e) di norma, la popolazione delle province risultanti dalle modificazioni territoriali non deve essere inferiore a 200.000 abitanti;
f) l'istituzione di nuove province non comporta necessariamente l'istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici;
g) le province preesistenti debbono garantire alle nuove, in proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti, personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguati.
4. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione le regioni emanano norme intese a promuovere e coordinare l'iniziativa dei comuni di cui alla lettera d) del comma 3.â€
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Risaputo che
           a tutt’oggi i comuni interessati non hanno chiesto la variazioni delle circoscrizioni provinciali e conseguentemente la Regione Veneto non ha espresso nessun parere. E quindi l’atto unilaterale del Governo risulta illegittimo e in assoluta violazione della Costituzione
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impegna la Giunta regionale
           ad agire con determinazione ed urgenza nei confronti del Governo per richiedere l’immediato ritiro del provvedimento ed a predisporre  ricorso presso la Corte Costituzionale, per bloccare l’attuazione dei provvedimenti contenuti nell’art. 17 del decreto governativo 95/2012..
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