PFOA PFOS PFAS e via dicendo: un punto fermo
Lunedi 6 Giugno 2016 alle 18:07 | 0 commenti
Nell’allarme generato dal caso delle sostanze perfluoroalchiliche, meglio note come PFAS, uno dei problemi che sicuramente rendono difficile la comprensione e le valutazioni della complessa questione è il caos dei numeri “ufficiali†e le conseguenti inesattezze che permeano le assemblee e le conferenze stampa al riguardo e che continuano a saltar fuori senza una precisa connotazione logica e temporale. A parte la bufala mediatica sulla carta stampata di alcuni giorni fa, secondo la quale sarebbe stato necessario un miliardo di euro (invece che i 100 milioni fissati dalla Regione Veneto) per poter effettuare le analisi dei cittadini potenzialmente “intaccati†da queste sostanze, altre inesattezze sono venute fuori in un recente servizio del Tg3 Regione, durante il quale, veniva posta attenzione sui limiti entro i quali mantenere la presenza di PFOS, uno dei composti chimici delle perfluoroalchiliche.
Il servizio, oltre a far emergere la differenza tra i dati suggeriti dall’Istituto Superiore di Sanità e quelli previsti dalla direttiva europea del 2013, metteva in risalto che quest’ultima, essendo stata recepita dall’Italia nel 2015, sarebbe già operativa, per cui già da ora si dovrebbero rispettare tali limiti.
Per fare chiarezza per i lettori abbiamo, quindi, riletto la direttiva in questione.
La direttiva comunitaria a cui fa riferimento il servizio del Tg3 Regione, nel modificare le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE, detta i limiti delle PFOS e stabilisce i tempi di attuazione da parte di tutti gli Stati membri dell’Unione Europea. Il valore limite ammissibile da non superare dovrà essere pari o inferiore a 0,65 nanogrammi per ogni litro di acqua.
Il Governo Italiano, nel recepire la direttiva in questione, il 13 ottobre 2015 ha emanato il decreto legislativo n. 172, nel quale si stabilisce che, al fine di conseguire entro il 2027 un buono stato chimico delle acque superficiali, le regioni e le province autonome dovranno applicare entro e non oltre il 22 dicembre del 2018 gli Standard di Qualità Ambientale (SQA) previsti dall’Europa con l'obiettivo di attuare un programma di monitoraggio supplementare da trasmettere al ministero dell’ambiente e da questi alla Commissione Europea.
Probabilmente a trarre in inganno gli intervistati e/o la redazione Rai sono stati alcuni siti internet specializzati, che, riportando il Decreto legislativo 152/2006 (testo modificato dal predetto e integrato D.lgs172/2015), non sono stati adeguatamente aggiornati alle disposizioni valide, che sono solo quelle della Gazzetta Ufficiale. Infatti il sito Bossetti e Gatti, portale di riferimeno nel mondo delle professioni tecniche, stabiliva che i parametri andavano rispettati dal 2015* mentre il sito della Camera dei Deputati non riporta ad oggi con esattezza le modifiche al decreto in questione.
Tornando alla Gazzetta Ufficiale i piani di gestione, che devono essere elaborati entro il 22 dicembre 2021, dovranno fissare un programma definitivo per il raggiungimento del buono stato chimico delle acque, che dovrà essere attuato e reso operativo entro e non oltre il 22 dicembre del 2024.
Il tutto per raggiungere i livelli qualitativi dettati della direttiva europea entro il 22 dicembre del 2027, differentemente da quanto affermato nel servizio Rai, secondo il quale gli intervistati avrebbero detto che il recepimento della norma da parte dell’Italia avrebbe già reso obbligatori questi valori.
La certezza fino a questo punto è la differenza tra i valori da non superare previsti dall’Unione europea e quelli riportati nel documento tecnico dell'ISS, nel quale, veniva stabilito che i valori di performance (obiettivo) di trattamento per le acque destinate al consumo umano per i PFOS devono essere inferiori o uguali a 30 nanogrammi per ogni litro d’acqua, quindi molto superiori e, quindi, meno stringenti rispetto a quelli europei di futura attuazione.
Quanto scritto, per quanto complesso, serve a chiarire l’ambito normativo ad oggi esistente e vincolante anche se sarebbe opportuno che aziende ed Enti di controllo concertassero accorgimenti maggiori perché i limiti presi ad oggi come riferimento in Italia sono superiori a quelli che, invece, l’Europa chiede che vengano rispettati nei paesi interessati con le tempistiche indicate (non oltre il 2024 per essere, poi, “tranquilli†dal 2027).
*Su Bossetti e Gatti oggi, 6 giugno 2016, si legge: art. 74 comma 2 lettera z) buono stato chimico delle acque superficiali: lo stato chimico richiesto per conseguire, entro il 22 dicembre 2015, gli obiettivi ambientali per le acque superficiali fissati dalla presente sezione ossia lo stato raggiunto da un corpo idrico superficiale nel quale la concentrazione degli inquinanti non superi gli standard di qualità ambientali fissati per le sostanze dell'elenco di priorità di cui alla tabella 1/A della lettera A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza;
(lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 219 del 2010)
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