Il "regolamento nomadi" è pronto al via
Venerdi 29 Gennaio 2016 alle 10:00 | 2 commenti
Lunedì scorso è stato stilato in via definitiva il nuovo regolamento per le aree di sosta di viale Cricoli e Diaz, al momento attrezzate per stanziare i due grandi campi nomadi regolamentati della città di Vicenza. E tra poco saranno regolamentati ancor di più, perché è pronta la delibera che sarà discussa lunedì in commissione per poi essere finalmente portata in Consiglio Comunale, senza passare dal "via libera" della Giunta (che comunque ha già dato il proprio parere e suggerito una serie di modifiche, discusse appunto lunedì scorso).
L'idea del nuovo regolamento risale al 24 febbraio scorso, e dopo quasi un anno sembra stia finalmente per vedere la luce, e possiamo anticiparlo nel dettaglio. Il regolamento è stato stilato cercando di aderire aderire alla Strategia Nazionale per l’inclusione dei Rom, dei Sinti e dei Caminanti che indica di “Aumentare l’accesso ad un ampio ventaglio di soluzioni abitative per RSC, in un’ottica partecipata di superamento definitivo di logiche emergenziali e di grandi insediamenti monoetnici e nel rispetto delle opportunità locali, dell’unità familiare e di una strategia fondata sull’equa dislocazione. Insomma, come diceva l'assessore Isabella Sala lunedì in commissione la "stella polare" con cui è stato redatto è quella di arrivare un giorno all'eliminazione totale dei campi nomadi, per dirottare le abitazioni su zone private, alloggi stabili (tra cui le case popolari), evitando nuovi agglomerati in zone non attrezzate, o attrezzate in via emergenziale e provvisoria. Le nuove norme vanno anche nella direzione di un'educazione alla cittadinanza responsabile, inserendo, ad esempio, un canone di "affitto" per le piazzole e i contatori dell'acqua. Il regolamento poi, è stato redatto cercando di evitare ridondanze che ribadissero norme già in vigore a livello generale: accendere fuochi, ad esempio, è vietato lì come altrove, e non c'era bisogno di ripeterlo, così come rimane illegale campeggiare al di fuori delle zone autorizzate, ragione per cui è stata bocciata la proposta del consigliere Cicero che chiedeva un articolo prodromico al regolamento che ribadisse che le due aree interessate erano le uniche in cui il campeggio fosse concesso.
Ma andiamo nel dettaglio, e in esclusiva e in anteprima possiamo fornirvi il regolamento completo, così come ce l'ha trasmesso la commissione stessa.
ARTICOLO 1 - Ambito di applicazione
Il presente regolamento disciplina in via transitoria e fino al loro definitivo superamento, come previsto dalla “Strategia nazionale di inclusione dei Rom, dei Sinti e dei Caminantiâ€, la gestione delle attuali aree di sosta di Viale Cricoli e Viale Diaz realizzate prima dell’entrata in vigore della L.R. Veneto n. 54 del 22 /12/1989.
ARTICOLO 2 - Disciplina delle presenze all’interno delle aree
1) Nelle aree di sosta comunali di cui all’art. 1 è consentita la permanenza solo alle persone indicate nell’allegato elenco (allegato A) che forma parte integrante del presente regolamento.
2) Le aree di sosta comunali sono organizzate per piazzole come rappresentate nelle planimetrie allegate, che fanno parte integrante del presente regolamento (allegato B).
3) Eventuali piazzole che venissero liberate non verranno più utilizzate in attuazione delle finalità di cui all'art. 1.
4) L’ospitalità temporanea di persone è ammessa, previa autorizzazione, esclusivamente per periodi non superiori a 4 mesi complessivi in un anno solare.
L'autorizzazione all'ospitalità deve essere richiesta al Settore Servizi Sociali e Abitativi mediante apposita istanza.
Il settore Servizi Sociali e abitativi, entro 2 giorni lavorativi, autorizza l'ospitalità riportando il periodo e la piazzola.
L'autorizzazione è concessa nel rispetto delle norme di sicurezza relative al numero di persone ammissibili nell'area di sosta.
ARTICOLO 3 - Concessione in uso della piazzola
1) Il rilascio della concessione della piazzola ed il suo rinnovo sono di competenza del Settore Servizi Sociali e Abitativi, sentita la conferenza dei servizi interna, presieduta dal Direttore di detto settore, composta da:
* Comandante Polizia locale
* Direttore Lavori Pubblici
* Direttore Servizi Demografici
* Direttore Settore Sicurezza e Prevenzione
* Direttore Settore Ambiente, Tutela territorio, Igiene
o loro delegati.
2) La concessione ha durata quadriennale.
3) La concessione è rinnovabile con le procedure di cui al comma 1 su presentazione di apposita domanda al Settore Servizi Sociali e Abitativi da presentarsi almeno 90 giorni prima della scadenza della concessione stessa e il relativo procedimento si deve concludere entro 30 giorni.
4) La concessione è strettamente personale e ne è vietata la cessione a terzi, o la sub concessione nonché la trasmissione ereditaria. La concessione autorizza a risiedere nelle piazzole assegnate le persone di cui all’elenco allegato al presente regolamento (allegato A) e i nuovi nati da persone residenti. In caso di decesso o abbandono dell’area da parte del titolare della concessione, le persone presenti nel citato elenco e richiamate nella concessione hanno diritto a rimanere nella piazzola fino a scadenza della concessione. Il rinnovo della concessione può essere presentato dalla persona più anziana di quelle elencate nella concessione che nel caso provvederà alla regolarizzazione delle eventuali morosità . Ogni caso particolare ed eccezionale non contemplata in questo articolo viene demandato alla responsabilità del settore Servizi Sociali.
5) L’atto di concessione definisce:
* l’area di sosta comunale interessata;
* la collocazione e la superficie della piazzola concessa individuata nella planimetria allegata al presente regolamento (allegato B);
* il termine della scadenza della concessione;
* le persone autorizzate a risiedere nella piazzola indicata;
* i dati identificativi dei mezzi abitativi autorizzati ad occupare la piazzola;
* le cause di revoca della concessione di cui all'art. 9;
* il monoblocco dei servizi igienici assegnato in uso;
* il contatore dell’energia elettrica e dell’acqua;
* le modalità di pagamento del canone;
* ogni altra condizione tecnico-amministrativa alla quale è subordinata la concessione.
6) Al rilascio della concessione vengono formalmente consegnati al concessionario:
* una copia del presente regolamento;
* l’autorizzazione alla sosta e i relativi contrassegni da esporre sui mezzi abitativi;
* Il vademecum per il soggiorno nell'area di sosta.
7) La mancata presentazione della domanda di rinnovo di concessione nei termini previsti comporterà l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 8.
ARTICOLO 4 - Canone
1) La concessione in uso della piazzola comporta il pagamento semestrale del canone previsto per l’utilizzo della piazzola e dei relativi servizi igienici.
2) L’ammontare del canone viene fissato con provvedimento della Giunta comunale. Il predetto provvedimento dovrà essere adottato entro 30 giorni dall’approvazione del presente regolamento e aggiornato annualmente in base all'indice Istat Costo Vita di famiglie di operai e impiegati.
3) Il controllo e la gestione dell’effettivo pagamento del corrispettivo è svolto dal Settore Servizi Sociali e Abitativi.
ARTICOLO 5 – Adempimenti del Comune
1) Il Comune ha l’obbligo di intervenire a proprie spese, su segnalazione dei residenti, per le manutenzioni straordinarie.
2) Il Comune ha l’obbligo di intervenire tempestivamente e a proprie spese per interventi di derattizzazione e disinfestazione.
3) Le variazioni anagrafiche modificative della composizione del nucleo familiare residente per nascite, emigrazioni e decessi, saranno tempestivamente comunicate dall'Ufficio Anagrafe al Settore Servizi Sociali e Abitativi per l'aggiornamento dei provvedimenti concessori.
4) Il Settore Servizi Sociali e Abitativi, trimestralmente, mantiene un dialogo costante con le famiglie ospitate nelle aree di sosta di cui al presente regolamento al fine di condividere il presente regolamento attraverso un percorso informativo e di individuare azioni volte al superamento del “sistema campi nomadi†secondo la “Strategia Nazionale d’inclusione dei Rom, dei Sinti e dei Caminantiâ€.
5) Il Direttore del Settore Servizi Sociali e Abitativi entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta all'Assessore alla Comunità e alle Famiglie una relazione sull'applicazione del presente regolamento.
ARTICOLO 6 - Doveri dei residenti
1) Mantenere in buono stato le attrezzature ed i servizi presenti all’interno delle due aree di sosta, curandone costantemente il corretto uso e segnalandone tempestivamente i guasti e le rotture che comportino interventi di manutenzione straordinaria ai competenti uffici comunali.
2) Curare la pulizia della piazzola assegnata, degli spazi e dei servizi comuni, provvedendo a depositare le immondizie negli appositi cassonetti di raccolta con le modalità stabilite dal gestore della raccolta e smaltimento rifiuti.
3) Rispettare le normative vigenti in materia di utilizzo delle bombole di gas, allacciamenti alle prese dell’energia elettrica, allacciamenti alle prese dell’acqua e allacciamenti agli scarichi dei vari mezzi abitativi.
4) Rispettare le normative vigenti in materia di proprietà di animali domestici.
5) Rimuovere ogni cosa dalla propria piazzola e dagli spazi comuni all’atto dell’uscita con il proprio mezzo abitativo, anche temporanea, dall’area.
6) Comunicare al Settore Servizi Sociali e Abitativi entro le 48 ore del primo giorno lavorativo, ogni uscita dall’area di sosta, dei mezzi abitativi, per periodi superiori ad un mese e segnalare la data di rientro.
7) Provvedere autonomamente all’allacciamento dell’energia elettrica e acqua, pagando i
relativi consumi, nonché eventuali tributi dovuti.
8) Sono a carico dei concessionari le spese per la manutenzione ordinaria delle strutture e servizi presenti nell’area.
9) Rispettare le prescrizioni e disposizioni contenute nell’atto di concessione di cui all’art. 4 del presente regolamento.
ARTICOLO 7 - DIVIETI
È fatto divieto di
* occupare spazi diversi dalla piazzola assegnata e/o modificare gli spazi assegnati;
* lasciare beni ed oggetti di qualsiasi tipo all’interno della piazzola o delle aree comuni durante i periodi di uscita dall’area con i propri mezzi abitativi;
* parcheggiare all’interno dell’area, sia nella piazzola concessa che negli spazi comuni, mezzi non previsti nella concessione di cui all’art.3;
* dare ospitalità a persone non autorizzate fatto salvo quanto previsto all’art. 2 comma 4);
* ostruire in alcun modo i varchi di ingresso/uscita all'area di sosta;
* ingombrare le aree a ridosso delle unità abitative riducendo i passaggi laterali;
* costruire strutture abitative e non di qualsiasi natura non autorizzate. Nel rispetto delle condizioni di cui al punto precedente sono ammesse eventuali tende da sole collegate ai mezzi abitativi che non determinino la formazione di verande fisse tali da costituire vano abitativo;
* utilizzare gli impianti in modo diverso dalla loro destinazione originaria o realizzare allacciamenti non consentiti.
ARTICOLO 8 - SANZIONI
Il mancato rispetto dei divieti contenuti nel presente regolamento e nell'atto di concessione di cui all'art. 3 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 500 ex art. 7 bis T.U.E.L..
ARTICOLO 9 - REVOCA DELLA CONCESSIONE
La concessione di cui all'art. 3 può essere revocata per i seguenti motivi:
* mancato pagamento di due canoni di cui all'art. 4;
* reiterati richiami al rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e violazioni dei divieti, tenuto conto della gravità degli stessi.
La revoca della concessione comporta l'allontanamento dall'area di sosta.
ARTICOLO 10 - CONTROLLI
1) L’Amministrazione comunale effettua controlli periodici con cadenza almeno trimestrale.
2) I controlli spettano al Settore Servizi Sociali e Abitativi che si avvarrà di apposita commissione di controllo composta da dipendenti tecnici ed amministrativi individuati con provvedimento del Direttore Generale.
3) L’Amministrazione comunale si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, controlli all’interno delle due aree di sosta al fine di verificare l’osservanza del presente regolamento.
ARTICOLO 11 - Regolarizzazione delle presenze e iscrizione anagrafica
In fase di prima applicazione del presente regolamento la concessione per la piazzola ove collocare il proprio mezzo abitativo sarà rilasciata dal Settore Servizi Sociali e Abitativi alle persone indicate nell'elenco di cui all'art. 2. Il titolare e le altre persone elencate in concessione dovranno regolarizzare la posizione anagrafica entro 30 giorni dal rilascio della concessione.
ARTICOLO 12 -Disposizione finale
Il presente regolamento abroga e sostituisce il precedente regolamento approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 21 febbraio 2006.
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