Guati, Pd: tutela dei corsi d'acqua di risorgive
Mercoledi 20 Ottobre 2010 alle 15:17 | 0 commenti
Sandro Guati, Partito Democratico - Interrogazione, legge regionale n. 23 del 25 settembre 2009 iniziative a tutela dei corsi d'acqua di risorgive.
Premesso che:
• la Regione Veneto ha approvato delle leggi, in particolare la n°23 del 25 settembre 2009, finalizzate a tutelare le peculiarità naturalistiche ed ambientali del territorio e di preservare le potenzialità e le qualità del sistema idrico veneto;
• le finalità sono rivolte a tutelare le risorgive e/o i progetti di recupero e valorizzazione dei corsi d'acqua di risorgiva e dei singoli fontanili, mediante la riqualificazione morfologica, la ricostituzione della vegetazione ripariale, il ripopolamento faunistico, la realizzazione e la gestione di percorsi didattici lungo i fiumi di risorgiva ed i capodifonte;
• con l'attuazione della presente legge, la Regione ha stanziato dei fondi quantificabili in euro 1.000.000,00 per ciascun esercizio del triennio 2009-2011.
Considerato che:
• la Regione concede finanziamenti ai comuni, alle province, ai consorzi di bonifica, che presentino progetti diretti a realizzare gli interventi al fine di tutelare le peculiarità naturalistiche ed ambientali del territorio e di preservare le potenzialità e le qualità del sistema idrico veneto.
Tenuto presente che:
• nel territorio comunale di Vicenza, alle pendici del Monte Crocetta, in località Maddalene Vecchie, si trovano le sorgenti della roggia Seriola;
• l'area delle risorgive della Seriola è insita in una vasta proprietà privata i cui proprietari hanno peraltro inoltrato al Comune di Vicenza segnalazioni scritte tendenti ad evidenziare talune incongruenze verificatesi attorno all'area delle risorgive;
• è un luogo di grande valore ambientale che merita di essere conosciuto, valorizzato e rispettato;
• e il Comune di Vicenza usufruendo dei contributi stanziati dalla Regione Veneto potrebbe valorizzare e/o acquistare questo ambiente, e proprio a tale scopo, nel mese di ottobre dell'anno 2009, è stato consegnato da alcuni cittadini al Comune di Vicenza - ufficio ecologia - un progetto ideato dal dott. Gianlorenzo Ferrarotto.
• Tra i soggetti ammessi a presentare la domanda di finanziamento al primo posto sono indicate le Amministrazioni comunali.
Tutto ciò premesso, il sottoscritto consigliere Comunale interroga il Sindaco per :
1. avere informazioni in merito a tale progetto chiarendo se esso è stato preso in considerazione;
2. sapere se tale progetto sia stato inviato alla Regione Veneto allo scopo di ottenere i relativi finanziamenti messi a disposizione dalla Regione stessa per la valorizzazione dei luoghi in questione.
Vicenza, 20 ottobre 2010
Il consigliere comunale
Sandro Guaiti
APPENDICE
LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 25 SETTEMBRE 2009, PUBBLICATO NEL BUR N. 80 DEL 29 SETTEMBRE 2009: INIZIATIVE A TUTELA DEI CORSI D'ACQUA DI RISORGIVA
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1 - FinalitÃ
1. Al fine di tutelare le peculiarità naturalistiche ed ambientali del territorio e di preservare le potenzialità e le qualità del sistema idrico veneto, la Regione, in armonia con il Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui alla legge regionale 9 marzo 2007, n. 5 e successive modificazioni, e con la pianificazione di settore di tutela delle acque, promuove e sostiene azioni specifiche per la conservazione dei corsi d'acqua di risorgiva e dei capodifonti.
Art. 2 - Azioni a tutela delle risorgive
1. Ai sensi della presente legge s'intendono per azioni a tutela dei corsi d'acqua di risorgiva e dei capodifonti, gli interventi volti a contenere il fenomeno fisico della scomparsa delle risorgive ed a sostenere il valore naturalistico, paesaggistico e ricreativo.
2. Fra le azioni a tutela dei fiumi di risorgiva si collocano, in particolare:
a) gli interventi di ricarica agronomica delle falde, fra i quali la sistemazione idraulica di singoli appezzamenti anche mediante realizzazione di canalette disperdenti e le attività di imboschimento anche a fini produttivi;
b) la realizzazione di alcune aree di ricarica, mediante impiego di cave di ghiaia dismesse o comunque di superfici a ciò dedicate;
c) i progetti di recupero e valorizzazione dei corsi d'acqua di risorgiva e dei singoli fontanili, mediante la riqualificazione morfologica, la ricostituzione della vegetazione ripariale, il ripopolamento faunistico, la realizzazione e la gestione di percorsi didattici lungo i fiumi di risorgiva ed i capodifonte;
d) le attività di tipo divulgativo ed informativo dirette a diffondere la conoscenza del fenomeno delle risorgive e della loro peculiarità e a sensibilizzare il pubblico rispetto alla problematica della riduzione della portata complessiva dei corsi d'acqua di risorgiva ed alla progressiva riduzione dei capodifonti.
3. La Regione concede finanziamenti ai comuni, alle province, ai consorzi di bonifica ed alle agenzie regionali operanti nel settore, che presentino progetti diretti a realizzare gli interventi di cui al comma 1. I progetti possono prevedere il coinvolgimento, tramite accordi o convenzioni, di altri soggetti pubblici o privati.
4. Con provvedimento della Giunta regionale da approvare, previo parere della competente commissione consiliare, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le linee guida che descrivono specificamente le azioni di cui al comma 1 e sulla base delle quali l'Amministrazione valuta la qualità espressa dai singoli progetti di interventi di cui al medesimo comma 1, ai fini dell'ammissibilità degli stessi al finanziamento regionale.
Art. 3 - Modalità di assegnazione dei finanziamenti
1. Il provvedimento di assegnazione dei finanziamenti è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare.
2. La Giunta regionale svolge le funzioni di coordinamento nell'attuazione degli interventi, verificandone l'efficacia rispetto alle finalità di cui all'articolo 1.
Art. 4 - Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificabili in euro 1.000.000,00 per ciascun esercizio del triennio 2009-2011, si provvede con le risorse allocate all'upb U0115 "Interventi infrastrutturali per le risorse idriche" del bilancio di
previsione 2009 e pluriennale 2009-2011 e alimentata per pari importo dalle entrate di cui all'upb E0041 "Canoni e fitti" del bilancio di previsione 2009.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 25 settembre 2009
Galan
INDICE
Art. 1 - FinalitÃ
Art. 2 - Azioni a tutela delle risorgive
Art. 3 - Modalità di assegnazione dei finanziamenti
Art. 4 - Norma finanziaria
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