Veneto Banca, Unione Nazionale Consumatori: l'azionista risarcito per 103 mila euro, ACF condanna l'intermediario a risarcire
Lunedi 20 Novembre 2017 alle 13:20 | 0 commenti
L'ACF, l'Arbitro per le Controversie Finanziarie, ha riconosciuto il risarcimento ad un consumatore di Bisceglie che aveva acquistato azioni di Veneto Banca, condannando l'intermediario a corrispondere 103 mila euro, pari alla sua perdita totale. "Una vittoria importante che apre ora la strada a innumerevoli azioni legali perché ad essere condannato è stato un intermediario, nella fattispecie Banca Apulia" afferma nella nota che pubblichiamo l'avv. Antonio Calvani, responsabile del Comitato dell'Unione Nazionale Consumatori di Bisceglie che ha presentato il ricorso.
"Questo provvedimento espone ora tutti gli intermediari, anche se controllati dalle banche acquirenti di banche risolte, come ad esempio Banca Apulia per Veneto Banca o Banca Nuova per Banca Popolare di Vicenza a dover mettere mano al portafoglio in favore degli azionisti ingannati, che hanno perso i loro risparmi" conclude Calvani.
Questi i fatti. Un risparmiatore di Bisceglie nel 2012 acquista azioni di Banca Veneto tramite Banca Apulia, società partecipata di Veneto Banca, perdendo tutti i suoi risparmi, per un importo pari a 103.000 euro.
L'Unione Nazionale Consumatore presenta, quindi, reclamo all'ACF, il nuovo organismo attivato dalla Consob per la risoluzione delle controversie finanziarie, operativo dal 9 gennaio 2017.
Nel procedimento interviene Banca Intesa San Paolo (acquirente della parte sana di Veneto Banca, e, quindi, ora controllante di Banca Apulia) che, dichiara Banca Apulia estranea alla vicenda, considerando responsabile la sola bad bank, ossia Veneto Banca, all'epoca controllante di Banca Apulia, ora in liquidazione coatta amministrativa in forza del decreto legge 99/17. Ma la tesi non trova accoglimento e l'ACF dichiara Banca Apulia tenuta a corrispondere 103 mila euro.
Secondo l'ACF, infatti, è vero che il decreto legge 99/17 esclude che le passività della bad bank possano gravare sull'acquirente della good bank, ma il limite riguarda solo le banche poste in liquidazione coatta amministrativa, non anche le controllate non sottoposte a procedura concorsuale, come, appunto, Banca Apulia.
Nel dettaglio, per l'ACF, si legge nella sentenza, "è vero che il d.l. n. 99/2017 (...) deroga all'ordinaria disciplina della l.c.a. prevista dal TUB" e "detta alcune disposizioni volte ad escludere che determinate passività che possono riguardare le due banche sottoposte alla liquidazione coatta amministrativa (...) possano gravare il soggetto (..) che si rende acquirente delle rispettive aziende bancarie". "Tuttavia, se ciò è vero, vero è anche che (...) detto decreto legge testualmente delinea il perimetro delle passività escluse con unico riferimento a quelle afferenti alle due banche poste in l.c.a., senza estenderlo a ricomprendere anche quelle delle loro controllate, che sono d'altronde autonomi soggetti di diritto, per i quali non è stata aperta, né pende alcuna procedura" concorsuale.
Viceversa, un'interpretazione in tal senso della norma "sarebbe francamente eversiva del sistema - e gravemente sospetta di incostituzionalità anche nell'ambito della riconosciuta discrezionalità del legislatore, non foss'altro che per la sua palese irragionevolezza - in quanto essa nella sostanza postulerebbe che il decreto legge abbia sostanzialmente disposto la cessione di un debito (sia pure litigioso) che gravava sul resistente in favore della banca che all'epoca dei fatti la controllava, in contrasto così con il principio comune del diritto delle obbligazioni che non consente la cessione di un debito senza il consenso del creditore". In conclusione la disciplina del d.l. 99/2017 non può "essere in alcun modo letta come volta a esonerare il resistente da eventuali responsabilità per la commercializzazione delle azioni della allora capogruppo". Al più tale disciplina può "semmai far sorgere un domani - ove il resistente fosse dichiarato responsabile e tenuto a risarcire i propri clienti - i presupposti affinché l'intermediario interveniente possa rivalersi nei confronti della l.c.a. cedente sulla base di eventuali previsioni e garanzie del contratto di cessione di asset, tra cui le partecipazioni al capitale del resistente, per l'esistenza di un maggior passivo della controllata non preventivato all'atto dell'acquisto", ossia Banca Intesa San Paolo potrebbe semmai rivalersi nei confronti della gestione liquidatoria di Veneto Banca.
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