Tar Veneto: accolto ricorso per integrazione rette case di riposo da parte comuni
Giovedi 16 Giugno 2011 alle 16:01 | 0 commenti
L'avvocato Stefania Cerasoli ci invia un commento in ordine alla sentenza n. 950 del 07.06.2011 con la quale il TAR Veneto ha accolto un suo ricorso in ordine al problema integrazione rette case di riposo da parte dei comuni. Lo pubblichiamo anche per eventuali commenti.
Il T.A.R. Veneto, con la sentenza n. 950 del 07.06.2011 si è pronunciato in ordine all’annoso problema dell’integrazione delle rette di ricovero da parte dei comuni. Il caso riguarda la figlia di una signora ultrasessantacinquenne che nell’estate scorsa si era vista rigettare dal Comune di Monticello C. Otto (VI) l’istanza di integrazione retta presentata nell’interesse della madre (ricoverata presso una casa di riposo di Vicenza) data l'insufficienza delle entrate proprie dell'anziana a far fronte al pagamento dell'intera quota alberghiera.
Secondo il Comune l’istanza era da rigettare in quanto non era stata presentata la documentazione “prevista dal Regolamento comunale per l'erogazione dei contributi necessari e relativa al reddito derivante da attività lavorativa e/o da patrimonio mobiliare e ogni altra documentazione utile ai fini della valutazione della situazione socio-economica†dei figli dell’anziana quali soggetti tenuti agli alimenti.
Inoltre, sempre secondo il Comune di Monticello C. Otto (VI), il comune di residenza sarebbe tenuto all'integrazione solo in via “eventuale (...) se del caso†ex art. 6, IV comma, Legge 08.11.2000, n. 328 e, comunque, “la concessione di utilità economiche di qualsiasi genere è subordinata alla predeterminazione e pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi secondo il dettato dell'art. 12 della Legge n. 241/1990â€.
Il TA.R. Veneto, con la sentenza indicata ha, invece, stabilito che il principio della evidenziazione della situazione economica del solo assistito sia immediatamente applicabile rispetto alle persone con handicap permanente grave e ai soggetti ultra sessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali.
Si tenga presente fin d'ora che la prestazione sociosanitaria consistente nella permanenza presso una residenza sanitaria assistenziale, in quanto relativa ad un soggetto ultrassessantacinquenne non autosufficiente, rientra fra quei livelli minimi di assistenza sanitaria per i quali la legge prevede che la prestazione stessa sia garantita dal Servizio Sanitario Nazionale.
Più precisamente, secondo la vigente normativa la spesa relativa al pagamento delle rette di permanenza nelle residenze sanitarie assistenziali per soggetti con handicap permanente grave o ultrasessantacinquenni non autosufficienti è ripartita per il 50% a carico del S.S.N. e per il restante 50% a carico dei Comuni, con l'eventuale compartecipazione dell'utente secondo i regolamenti regionali o comunali (D.p.c.m. 14 febbraio del 2001, richiamato nell'art. 54 della legge 289 del 2002).
In particolare l’art. 6, IV comma, della Legge 08.11.2000, n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi socialiâ€, individua nei comuni gli enti che hanno l’obbligo di provvedere al ricovero stabile presso strutture residenziali per i soggetti in situazione di grave disagio.
Il successivo art. 25 prevede che “ai fini dell’accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130".
Il Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 è una normativa che individua in via generale le modalità con cui si determinano criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, includendo in tale valutazione, per ragioni di equità , .anche i redditi prodotti dai familiari del richiedente.
Tale principio, però, incontra una importante eccezione con riferimento a due categorie di soggetti e cioè le persone con handicap permanente grave e gli ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali.
Per le prestazioni sociali agevolate, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, nei confronti delle sopraindicate categorie di soggetti, pertanto, non si deve conteggiare anche il reddito dei familiari, ma esclusivamente quello del soggetto richiedente.
Il TAR Veneto, con la sentenza in commento, ha, inoltre, stabilito che il principio della evidenziazione della situazione economica del solo assistito costituisce principio immediatamente applicabile rispetto alle persone con handicap permanente grave e ai soggetti ultra sessantacinquenni qualificando (si spera una volta per tutte) come irrilevante la mancata emanazione del decreto attuativo.
Tale regola, infatti, non incontra alcun ostacolo per la sua immediata applicabilità e il citato decreto attuativo, pur potendo introdurre innovative misure per favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza, non potrebbe stabilire un principio diverso dalla valutazione della situazione del solo assistito.
Di conseguenza, anche in attesa dell’adozione del decreto, sia il legislatore regionale sia i regolamenti comunali devono attenersi ad un principio, idoneo a costituire uno dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, attendendo proprio ad una facilitazione all’accesso ai servizi sociali per le persone più bisognose di assistenza, non essendo sostenibile che l'integrazione comunale sia dovuta negli ordinari limiti delle disponibilità di bilancio (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 1607/2011 e T.A.R. Lombardia, sentenza n. 784/2011).
Alla luce della sentenza e, soprattutto della chiara normativa, non è chiaro in base a quale norma diversi comuni continuino a pretendere contributi economici dai parenti di assistiti non autosufficienti.
A questo deve aggiungersi che il contributo ai parenti per prestazioni socio-sanitarie o ricoveri in strutture pubbliche o convenzionate, possono essere, eventualmente, richiesti solo dall'assistito stesso (art. 438 Codice civile “Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimentoâ€): non esistono leggi che consentano agli enti pubblici di sostituirsi alla persona avente diritto agli alimenti nell’esercitare la relativa azione.
Agendo in questo modo, inoltre, l’Ente pubblico si arroga un (ulteriore) diritto che non ha e cioè quello di determinare l'importo che dovrebbe essere versato dai congiunti, arrivando addirittura a sostituirsi al giudice (in palese violazione dell’art. 441 del Codice civile secondo il quale “se gli obbligati non sono concordi sulla misura, sulla distribuzione e sul modo di somministrare degli alimenti, provvede l'autorità giudiziaria secondo le circostanze").
Nel caso in cui quindi siano stati sottoscritti indebiti (per i motivi sovraesposti) impegni di pagamento a favore degli enti pubblici, i soggetti interessati potranno inviare una dichiarazione di recesso chiedendo al Comune di residenza chiedendo allo stesso di provvedere all’integrazione della retta.
Cosa completamente diversa è invece la sottoscrizione di contratti di natura privatistica tra l’assistito (o i loro congiunti) e gli enti di assistenza in quanto, in questo caso, si verificherà la sottoscrizione di un contratto privato con l’istituto scelto, sollevando in tal modo da ogni responsabilità l’ente tenuto per legge ad intervenire: infatti, perché permanga tutta la responsabilità attribuita dalle leggi vigenti al Comune occorre che il ricovero presso una struttura residenziale venga disposto dall’ente stesso.
La stipula dell’accordo stabilisce infatti un vincolo esclusivamente fra le parti che l’hanno sottoscritto: chi firma assume l’obbligo di corrispondere la retta e di rispettare le altre clausole sottoscritte; a sua volta l’istituto si impegna a fornire quel che è previsto nel proprio regolamento: in questi casi il Comune è sollevato da ogni obbligazione a suo carico.
In sostanza, chi ha firmato l’impegnativa di cui sopra, si è assunto sotto la propria responsabilità personale e patrimoniale una serie di impegni tra i quali rileva l’obbligo di pagare personalmente l'intera retta e non solo quella parte di retta coperta da entrate proprie del ricoverato.
Trattandosi di un contratto a prestazioni corrispettive e ad esecuzione continuata, nulla impedisce al soggetto sottoscrittore di recedere dallo stesso, recesso che, però, per essere efficace, secondo la casa di riposo dovrebbe essere accompagnato dalla contestuale richiesta di dismissione dell'ospite per interrompere l'esecuzione della prestazione.
Sul problema della legittimità o meno del recesso unilaterale (unilaterale in quanto non accompagnato dalla contestuale richiesta di dimissione) è intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 26863 del 06.06.2008 che ha statuito in modo chiaro e convincente la possibilità per il terzo (spesso il parente) di liberarsi dall’obbligo di pagamento delle rette di degenza (obbligo di pagamento che, spesso, viene imposto quale condizione per il ricovero) di recedere unilateralmente dal contratto “rispondendo all'esigenza di evitare la perpetuità del vincolo obbligatorio, in sintonia con il principio di buona fede nell'esecuzione del contrattoâ€.
Anzi, a tale proposito il TAR Brescia (sentenza n. 836 del 28.11.2008) ha qualificato dubbia “la prassi di far sottoscrivere ai familiari dell’assistito un impegno al pagamento dell’intera retta al momento dell’ammissione in strutturaâ€.
*****
L’importo medio lordo delle pensioni è pari a circa 800,00 Euro.
Se consideriamo che, in media, la quota albergherà da corrispondere per il ricovero in una casa di riposo di un anziano non autosufficiente è pari ad Euro 55,00 al giorno ci rendiamo immediatamente conto di quanto sia gravoso l’impegno economico che la famiglia si trova ad affrontare (per una media di circa 10 anni).
A tale proposito si evidenzia che il documento “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali†della Presidenza del Consiglio dei ministri, Ufficio del Ministro per la solidarietà sociale dell'ottobre 2000, ha rilevato che “nel corso del 1999, 2 milioni di famiglie italiane sono scese sotto la soglia della povertà a fronte delle spese sostenute per la cura di un componente affetto da una malattia cronicaâ€.
Pur considerando le difficoltà dei Comuni nel reperimento di fondi sufficienti per far fronte alle legittime richieste di prestazioni socio-sanitarie e socio-assistenziali, è evidente che una tale situazione non può tradursi in misure che finiscano per incidere negativamente sugli utilizzatori finali, soggetti svantaggiati che la legge statale ha inteso proteggere.
Corre onere evidenziare, inoltre, che ai sensi del D.P.C.M. 21 novembre 2001 e dell’articolo 54 della legge 289/2002, il Servizio sanitario nazionale deve corrispondere la retta sanitaria praticata dalle Rsa o da analoghe strutture nella misura di ALMENO il 50% dell’importo totale.
Le Regioni possono aumentare la percentuale a carico del Servizio sanitario, ma non possono ridurla.
Ne deriva che la retta alberghiera non può essere superiore a quella erogata dal Servizio sanitario nazionale.
Cosa che, invece, spesso accade con la conseguenza che vengono ad essere “scaricati†sui malati e le loro famiglie oneri e costi non dovuti.
È evidente come una soluzione al problema debba essere ricercata in una nuova politica socio-sanitario-assistenziale che sappia dare assoluta priorità alle attività che incidono sulla sopravvivenza delle persone non autosufficienti a causa di malattie e/o di handicap invalidanti o in gravi condizioni di bisogno socio-economico.
E soprattutto in una attenta politica di riparto delle competenze e degli oneri finanziari posti dalla legge direttamente a carico degli enti locali.
Accedi per inserire un commento
Se sei registrato effettua l'accesso prima di scrivere il tuo commento. Se non sei ancora registrato puoi farlo subito qui, è gratis.