Suicidio assistito, Associazione Luca Coscioni: "80 sindaci, in rappresentanza di circa 15 milioni di cittadini spingono per il biotestamento"
Lunedi 4 Dicembre 2017 alle 19:26 | 1 commenti
Una battaglia di tutti quella che vede protagonista il tesoriere di Associazione Luca Coscioni Marco Cappato che, dopo aver accolto la richiesta di accompagnamento in Svizzera da parte di Dj Fabo per il ricorso al suicidio assistito, si è poi autodenunciato rischiando fino a 12 anni di carcere, ma dando così il via alla battaglia nei confronti di un divieto del 1930, appartenente al codice penale risalente al periodo fascista e che non considera i principi costituzionali sul rispetto della persona umana come inteso nell'attuale Costituzione.
La partita sul Fine Vita dunque passa anche dal tribunale, mentre in Senato si sta costruendo la maggioranza per l'approvazione del primo step in materia, il Biotestamento, diverso dal suicidio assistito ma che assicura il diritto di rifiutare le terapie vietando l'accanimento terapeutico. La legge sul testamento biologico attualmente è invocata da circa il 70% degli italiani (dato SWG), e da 80 sindaci, che rappresentano quasi 15 milioni di cittadini.
Il Processo è entrato nel vivo, al fianco di Cappato l'Avv. Filomena Gallo, segretario di Associazione Luca Coscioni - la realtà che si batte a tutela dei diritti civili cui lo stesso Antoniani si rivolse in cerca di aiuto.
"L'articolo 32 della Costituzione stabilisce che ‘La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana, i padri costituenti - dichiara l'Avv.Gallo - hanno garantito ai cittadini che nessuno "metterà la mano su di loro, sulla loro vita. Gli articoli 2,3, 13 e 32 della Costituzione mettono in risalto la sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello all'autodeterminazione e quello alla salute."
"Il processo a Marco Cappato si è aperto l'8 novembre 2017- continua Gallo, che poi presenta il calendario dei lavori -. E' imputato per aver rafforzato il proposito suicidario di Dj Fabo e per averlo aiutato a raggiungere la Svizzera con l'obiettivo di ricorrere al suicidio assistito. Il calendario di udienze fissato dal Presidente Lilio Mannucci Pacini prevede un'altra udienza per l'escussione dei testi: il 13 dicembre quando Marco Cappato sarà escusso insieme al dr. Mario Riccio. In quella data verrà anche proiettata l'intera registrazione del video da cui è stato estrapolato il servizio trasmesso dalle "Iene" e realizzato da Giulio Golia, anche lui presente. All'esito della conclusione delle udienze istruttorie ci sarà un rinvio di 1 mese, 1 mese e mezzo per discussione e la Camera di Consiglio."
Di pari passo con il processo corre sul web, intorno all'hashtag #ConCappato, una maratona che raggruppa quanti vogliano sostenere simbolicamente sui social o più concretamente con una donazione sul sito concappato.associazionelucacoscioni.it la coraggiosa azione legale.
Approfondimento: La battaglia di Cappato e di DJ Fabo contro una legge obsoleta: cosa dice la giurisprudenza in merito
In vista del processo, l'Associazione Luca Coscioni ha organizzato nei giorni scorsi un seminario giuridico dal titolo: "Autodeterminazione terapeutica e questioni di fine vita", patrocinato dal Consiglio nazionale Forense.
L'obiettivo era quello di contribuire al dibattito tecnico sul caso Cappato ponendo dei punti fermi di discussione giuridica sul fine vita oltre al Testamento biologico.
Un seminario dal respiro internazionale, con dettaglio alla giurisprudenza nazionale, per sottolineare al legislatore il ruolo centrale delle norme fondamentali, che riconoscono dei diritti che consentono un esercizio di libertà tutelate.
Hanno partecipato, tra gli altri Giacomo Pisotti, già Presidente della Sezione Corte d'Appello Cagliari; Marilisa D'Amico, docente di Diritto Costituzionale all'Università di Milano e Vladimiro Zagrebelsky, già giudice della Corte Europea dei Diritti Umani. Il seminario è stato organizzato anche con le associazioni di Avvocati Matrimonialisti Italiani, l'Associazione Walter Piludu e l'Associazione A Buon Diritto.
La costituzionalista Marilisa D'Amico è intervenuta "sulla (il)legittimità costituzionale della norma penale che incrimina quella condotta": oltre a rimarcare che "la riproposizione dell'eccezione di costituzionalità costituisce una cruciale modalità di esercizio del diritto di difesa ex art. 24 Cost., proprio quando nel giudizio si discuta di applicare una norma penale, come l'art. 580 c.p., dagli evidenti profili di incostituzionalità ". Ha richiamato inoltre l'attenzione sulla "possibilità di Reclamo collettivo davanti al Comitato europeo dei diritti sociali (CEDS) per la violazione dell'art. 11 (diritto alla protezione della salute), perché ciascuno possa ottenere mediante servizi pertinenti di carattere pubblico o privato, ogni tipo di consulenza e di aiuto personale necessario per prevenire, eliminare o alleviare lo stato di bisogno personale e familiare."
Da parte del dott. Gian Giacomo Pisotti, è stata rimarcata la presenza nella Carta Costituzionale del principio secondo il quale la persona può disporre della propria vita. In particolare il riferimento è al caso dell'ordinanza del Tribunale di Cagliari sul caso Walter Piludu: "Per la prima volta in giurisprudenza si è affermato, in questo modo, che la volontà del paziente attualmente capace di intendere e volere è sempre sovrana, anche quando essa abbia ad oggetto l'interruzione di trattamenti meccanici di sostegno vitale, e quindi non solo nei casi di accanimento terapeutico. Si è affermato inoltre che la volontà del paziente capace, trova la sua fonte diretta nella norma del 2° comma dell'art. 32 della Costituzione, e - implicitamente - che non si pone quindi la necessità di una integrazione attraverso la legge ordinaria per la disciplina delle modalità di attuazione. Si dice, dunque, che la normativa costituzionale è suscettibile di diretta applicazione attraverso gli strumenti interpretativi previsti dall'ordinamento."
Vladimiro Zagrebelsky, già giudice della Corte Europea dei Diritti Umani, ha concluso i lavori soffermandosi sulle caratteristiche del complesso normativo italiano, sostanziale e processuale, mettendo in evidenza il conflitto con ciò che si ricava dall'art. 8 della Convenzione, come interpretato ed applicato dalla Corte europea. "In assenza di un intervento legislativo di riforma, e se si rivelasse impossibile, una interpretazione adeguatrice dell'art. 580 C.p., il sistema di raccordo tra la normativa interna e quella derivante dalla Convenzione europea dei diritti umani prevede l'intervento e il giudizio della Corte costituzionale."
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