Sindaco avvisato: un povero può occupare un alloggio pubblico
Martedi 22 Novembre 2011 alle 09:14 | 0 commenti
Non serve il consenso dell'ente proprietario per gli oltre cento alloggi sfitti del Comune
Di Fulvio Rebesani, segretario provinciale SUNIA Vicenza
Come preannunciato nei precedenti articoli in questa rubrica pubblichiamo questa volta la lista degli alloggi di proprietà del comune di Vicenza e gestiti da AMCPS. La situazione é fotografata al settembre 2011. Richiamiamo la Vostra attenzione sull'ultima colonna dove si indica la data di disponibilità : alcuni alloggi erano assegnabili dal 2010, altri da inizio anno, comunque mai oltre lo scorso maggio (foto copertina VicenzaPiù n. 223).
Mesi e mesi, se non un anno abbondante, durante i quali l'uso di questo patrimonio è stato deviato dai suoi scopi istituzionali di far fronte alla necessità di abitazione pubblica da parte di poveri ed impoveriti, di sfrattati. Ci auguriamo che i cittadini diano un giudizio politico sulla base della incapacità ed inefficienza dell'assessore Giuliari e del suo assessorato. Alcune indicazioni per una corretta lettura. L'elenco comprende anche cantine ed autorimesse. Gli alloggi sfitti in disponibilità sono 19. I tre alloggi sfitti con vincolo disponibili per l'assegnazione sono svincolabili dal comune e quindi assegnabili. I 10 alloggi sfitti stralciati dall'Erp Non assegnabili - inseriti/da inserire nel piano di cessione del comune sono immediatamente attribuibili. Appare scandaloso che il comune, invece di dare un tetto a chi non ce l'ha (sfrattati) o a chi è in graduatoria ERP ma non assegnatario, pensi di vendere le sue abitazioni. In tutto sono trentadue appartamenti di proprietà comunale assegnabili e vuoti da quattro o più mesi. Vanno aggiunti gli alloggi bisognosi di riparazioni (108 abitazioni), che non vengono eseguite con danno al patrimonio comunale, cioè dei vicentini, e negazione del diritto alla casa per altrettante famiglie. Che può fare un povero di fronte a questo scandalo? La Corte di Cassazione nel 2007 ha deciso in una innovativa sentenza che il povero, senza casa (ad esempio disoccupato sfrattato, o comunque chi non ha casa) può occupare un alloggio pubblico senza il consenso dell'ente proprietario (comune od altro) che lo tiene sfitto. Lo stato di necessità , per evitare il danno che può derivare dall'essere senza tetto giustifica tale operazione. Di ciò abbiamo avvertito il sindaco, l'assessore, il direttore del servizio sociale ed abitativo.
Da VicenzaPiù n. 223 e BassanoPiù n. 4
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