Integrazione rette non autosufficienti ospitati: regolamenti comunali da adeguare
Mercoledi 15 Febbraio 2012 alle 01:07 | 0 commenti
Lunedì 13 febbraio sono state inviate a tutti i Comuni della Provincia di Vicenza i due documenti in allegato, per la richiesta di adeguamento regolamenti comunali integrazione rette non autosufficienti ospitati in strutture residenziali pubbliche e Rsa.
Antonella Zarantonello Responsabile provinciale sociale-sanità -disabilità Prc FdS
Giuliano Ezzelini Storti Segretario provinciale PRC FdS
*Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della Provincia di Vicenza
Ai Presidenti delle Conferenze dei Sindaci ULSS-3-4-5-6
Ai Segretari Comunali dei Comuni della Provincia
E p. c.:
All'Assessore Provinciale ai Servizi Sociali
Al Signor Prefetto della Provincia di Vicenza
Oggetto: Richiesta di adeguamento regolamenti comunali integrazione rette non autosufficienti ospitati in strutture residenziali pubbliche e Rsa.
Il 27 Dicembre scorso il TAR del Veneto si è pronunciato accogliendo il ricorso presentato da una cittadina ultrasessantacinquenne non autosufficiente ricoverata presso una struttura residenziale assistita contro il Comune di Vicenza. Il motivo del ricorso verteva sulla richiesta al Comune di integrare la quota alberghiera della struttura per la parte eccedente alla capacità di copertura della stessa da parte dell'assistita con esclusivo riferimento alla sua situazione economica.
Risulta evidente, dal dispositivo e dalle motivazioni della sentenza (il cui contenuto viene riportato integralmente in allegato), come l'indirizzo del Tribunale Amministrativo del Veneto sia chiaramente volto a dare applicazione alle disposizioni normative che prevedono che la richiesta di copertura della quota alberghiera per anziani non autosufficienti debba basarsi sulla situazione economica del solo assistito, senza chiamare in causa i familiari, e che, pertanto l'eventuale integrazione di retta spetta al Comune di residenza.
Ciò rilevato è logico dedurre come, in caso di altri contenziosi tra i Comuni, gli Enti erogatori di servizi e i cittadini aventi diritto, il TAR Veneto stabilirà il ripristino dello stesso diritto. Del resto in tal senso si era già espresso ufficialmente e ripetutamente l'Ufficio del Difensore Civico del Veneto.
Del resto, il pronunciamento del TAR non fa che prendere atto di un quadro normativo assolutamente esplicito in materia. L'assistenza sociosanitaria rivolta nei confronti degli anziani non autosufficienti deve essere assicurata dalla Pubblica Amministrazione e le cure rivolte ai medesimi soggetti sono comprese, ai sensi del decreto legislativo 502/92 nei LEA (livelli essenziali di assistenza). Quanto alla questione della copertura della retta, il decreto legislativo 109/1998 modificato con decreto legislativo 130/2000 (normativa ISEE) e l'art.25 della legge 328/2000 (integrazione socio-sanitaria) stabiliscono che le quote delle rette a carico degli ultrasessantacinquenni non autosufficienti, nonché delle persone affette da grave disabilità , ricoverati nelle strutture Residenziali Extraospedaliere debbano essere calcolate con esclusivo riferimento al reddito dell'assistito e non si possa evidentemente chiedere ai parenti di grado alcuno la compartecipazione al pagamento delle somme di denaro. In modo ancora più esplicito, la stessa legge 328/2000 art.6 comma 4 recita testualmente: "per i soggetti per i quali si rende necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali,il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero,previamente informati,assume obblighi connessi all'eventuale integrazione economica".
Infine, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 Febbraio 2001 "Atto di indirizzo e di coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie" e l'art.54 della legge 289/02 stabiliscono che le rette dei ricoverati ultrasessantacinquenni non autosufficienti debbano essere pagate per il 50% dal SSN (Servizio Sanitario Nazionale) e per il restante 50% dai Comuni, con eventuale partecipazione dell'utente in base al valore ISEE calcolato esclusivamente sul reddito dell'assistito.
La stessa Regione Veneto, nella propria deliberazione di Giunta Regionale n.457/2007 dichiara che: "la quota di retta di residenzialità qualificata come "alberghiera" è a carico della persona accolta nel Centro di Servizio Residenziale o, se dal caso, del Comune, previamente informato, presso il quale il cittadino è residente o è iscritto ai registri anagrafici al momento dell'ingresso in struttura, indipendentemente dalla sua condizione di non autosufficienza".
Inoltre, già nel recente passato sono state innumerevoli le sentenze emesse da vari TAR di tutta Italia e addirittura del Consiglio di Stato che hanno affermato la piena validità del decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto legislativo n. 130/2000 (articolo 2 comma 6):
• Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania, sentenza n. 0042/07 del 6 dicembre 2006, depositata in cancelleria il giorno 11 gennaio 2007
• Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana -Terza sezione, ordinanza n. 733/2007 del 6 settembre 2007, depositata in segreteria il 7 settembre 2007
• Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche - Sezione prima, ordinanza n. 634/2007 del 18 settembre 2007
• Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, ordinanza n. 521/2007 del 18 settembre 2007
• Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana - Seconda sezione, ordinanza n. 43/2008 del 16 gennaio 2008, depositata in segreteria il 17 gennaio 2008
• Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione prima, sentenza n. 291/08 del 5 - 19 dicembre 2007, depositata in segreteria il 7 febbraio 2008
• Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione prima, sentenza n. 303/08, depositata in segreteria il 7 febbraio 2008
• Tribunale di Lucca (giudice dr. Giacomo Lucente), sentenza n. 0174/2008 del 1° febbraio 2008
• Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, sentenza n. 176/2008 del 5 febbraio 2008
• Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede di Palermo, ordinanza n. 372/2008 del 1° aprile 2008, depositata in cancelleria il 2 aprile 2008
• Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (sezione staccata di Brescia), sentenza n. 350/2008 del 2 aprile 2008
• Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, ordinanza n. 602/2008 del 16 aprile 2008, depositata in segreteria nella stessa data
• Consiglio di Stato, sezione quinta, ordinanza n. 2594 del 16 maggio 2008 (di reiezione del ricorso presentato dal Comune di Firenze contro la sopra citata ordinanza del T.A.R. della Toscana n. 43/2008)
• Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, prima sezione, sentenza n. 1405/08 dell' 8 maggio 2008
• Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, quarta sezione, sentenza n. 4033/2008 del 10 settembre 2008
• Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), sentenza n.01102/2008 del 20 marzo 2008, depositata in segreteria il 22 settembre 2008
• Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sezione terza, sentenza n. 02535/2008 del 26 giugno 2008, depositata in segreteria il 17 novembre 2008
• Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), ordinanza 01101/2008 del 26 novembre 2008, depositata in segreteria il 27 novembre 2008
• Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), ordinanza 00836/2008 del 26 novembre 2008, depositata in segreteria il 28 novembre 2008
• Consiglio di Stato - sezione quinta, ordinanza n. 04582/2009 del 11 settembre 2009, depositata in segreteria il 14 settembre 2009;
• Consiglio di Stato - sezione quinta, ordinanza n. 02130/2010 del 11 maggio 2010, depositata in segreteria il 12 maggio 2010;
• Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sentenze n. 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488 del 14 maggio 2010 e sentenze n. 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587 del 20 maggio 2010.
È utile evidenziare come, in molti casi, la giustizia amministrativa si sia espressa richiedendo esplicitamente ai Comuni di interessati l'adozione di un regolamento che preveda un fondo di bilancio per lo scopo. Regolamento richiamato, ad esempio, dal Consiglio di Stato (Cons. Stato sez. 5^ 16.03.2011 n. 1607) con la finalità di facilitare l'accesso ai servizi sociali per le persone più bisognose di assistenza. In proposito va ricordata anche la sentenza n. 784/2011 emessa dalla Sezione prima del Tar della Lombardia il 9 gennaio 2011, depositata in Segreteria il 24 dello stesso mese, la quale ha precisato che i Comuni non possono negare o ritardare gli interventi rivolti alle persone non autosufficienti affermando di non avere la disponibilità di adeguate risorse economiche in quanto gli Enti locali sono "immediatamente tenuti a far fronte ai suddetti oneri (...) essendo stati vincolati ad applicare una disposizione immediatamente precettiva introdotta a tutela di una fascia di popolazione particolarmente debole".
Agli scriventi risulta, dopo attenta analisi territoriale, che la larghissima maggioranza (se non la totalità ) dei Comuni e degli Enti gestori dei servizi socio-assistenziali del Vicentino non abbiano regolamenti conformi alla normativa vigente, così come richiamato dalla sentenza n. N. 01971/2011 del 27122011. In molti casi, infatti, tali regolamenti prevedono che anche i contributi finalizzati all'integrazione delle rette per anziani non autosufficienti e disabili siano subordinati alla condizione che il richiedente non abbia parenti tenuti agli alimenti, in evidente contrasto con quanto stabilito dalla succitata normativa.
Alla luce di tale situazione, anche al fine di evitare che i Comuni si trovino a dover far fronte in maniera imprevista ad interventi economici di notevole entità (magari anche con valenza retroattiva), nonché nell'ottica di garantire il rispetto di diritti sanciti dalla normativa vigente, riteniamo sia indispensabile convocare quanto prima una riunione congiunta delle due rappresentanze delle conferenze dei sindaci del Vicentino con l'unico obbiettivo di costituire un gruppo di lavoro qualificato per trattare l'argomento in oggetto allo scopo di redimere un regolamento idoneo e omogeneo che sia di riferimento per tutti i Comuni. Contemporaneamente, ben consapevoli delle ristrettezze economiche in cui versano attualmente gli Enti Locali, situazione destinata ad aggravarsi con l'attuazione delle pesanti e penalizzanti misure economiche varate dal governo in carica e da quello precedente, riteniamo indifferibile l'avvio di un percorso poltico-istituzionale che porti i con forza i Comuni ad ottenere le necessarie risorse economiche presso la regione Veneto e il governo.
Vi preghiamo di cogliere questa richiesta con lo spirito costruttivo che da sempre distingue l'operato nostro partito come occasione per la costruzione di un fronte politico amministrativo comune, con l'unico obbiettivo di rendere giustizia ai nostri concittadini meno fortunati e alle loro famiglie, specie in un momento di gravissima crisi economica e sociale, nel pieno rispetto della legge. Cogliamo l'occasione per esprimere la massima disponibilità da parte della nostra forza politica e di tutti i suoi rappresentanti istituzionali a collaborare in maniera costruttiva al raggiungimento degli obiettivi sopra evidenziati.
Confidando in un positivo riscontro, porgiamo i più distinti saluti.
Antonella Zarantonello
Responsabile provinciale sociale-sanità -disabilità PRC - Federazione della Sinistra Vicenza indirizzo e mail:[email protected] tel: 3480406820
Giuliano Ezzelini Storti Segretario provinciale PRC - Federazione della Sinistra Vicenza
** TAR Veneto: solo reddito personale per la compartecipazione alla spesa
La sentenza TAR Veneto, sez. III 3 febbraio 2012, n. 132 costituisce l’ultimo capitolo giurisprudenziale, in ordine di tempo, dell’annosa saga della compartecipazione al costo da parte dell’Utenza per i servizi a domanda individuale da essa fruiti, con particolare riferimento alle Persone ultrasessantacinquenni non autosufficienti.
Nel caso di specie alcune Persone agivano contro il Comune di Verona, con l'intervento ad adiuvandum di altre Persone, per l'annullamento di una determinazione dirigenziale del dirigente Centro responsabilità servizi sociali Comune di Verona, del “Regolamento comunale per l’erogazione di interventi economici integrativi per il ricovero di anziani presso strutture protette†e di un sollecito di pagamento.
Il fatto fu il seguente: una Persona, nata nel 1912, vissuta nel Comune di Verona fino al 2008, si vide in quella data riconosciuta invalida al cento per cento e bisognosa di assistenza continuativa, e conseguentemente inserita presso una Casa di riposo.
Contestualmente al ricovero la figlia sottoscrisse un impegno al pagamento delle rette; data l’insufficienza della pensione di reversibilità goduta dalla ricoverata, i di lei figli integrarono la retta mensile, per la differenza.
Nel 2010 uno dei due figli comunicò al Comune di voler sospendere il pagamento dell’integrazione della retta, diffidandolo contestualmente ad assumersi i relativi (integrali) obblighi.
Il Comune di Verona oppose il fatto che il proprio Regolamento comunale stabiliva che al pagamento delle rette era tenuta la persona inserita nella struttura con tutto il proprio patrimonio, ed eventualmente, in caso di insufficienza delle risorse personali disponibili, i parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell’art. 433 c.c. e che solo laddove si fossero ravvisate condizioni di impossibilità a provvedere da parte del contesto familiare, poteva ammettersi l’intervento suppletivo del Comune.
L’atto fu dunque impugnato per le classiche (solite) censure:
I) violazione degli artt. 6, comma 4, 22 e 25 della l. n. 328/2000; del d.P.C.M. 14 febbraio 2001; della l.r. n. 5/1996; dell’art. 38 della Costituzione (perché il regolamento esentava il Comune dall’integrazione economica cui si doveva ritenere tenuto per Legge);
II) violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 109/1998 e dell’art. 24 della l. n. 328/2000 (perché nulla poteva essere preteso ai figli che da anni avevano costituito un autonomo nucleo familiare e perché la situazione economica da valutare era solo quella della ricoverata);
III) eccessività della richiesta economica a carico della ricoverata ed errata computazione, nella retta, di oneri sanitari che dovevano essere posti a carico della Regione;
IV) violazione dell’art. 3 co. 2-ter del d.lgs. n. 109/1998 (mancata valorizzazione ed utilizzo della capacità economica del singolo fruitore della prestazione);
V) violazione dell’art. 2 co. 6 del d.lgs. n. 109/1998 e dell’art. 433 c.c. (per l’improprio richiamo, contenuto nel Regolamento, all’istituto degli alimenti disciplinato dagli artt. 433 e ss. c.c.);
VI) violazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 109/1998 (per l’introduzione regolamentare di una nozione di “nucleo familiare collegatoâ€, sconosciuto alla normativa di cui al medesimo d.lgs. n. 109/1998, al fine di aumentare il numero di soggetti obbligati);
VII) violazione del d.P.C.M. 29 novembre 2001, e varia normativa sanitaria (per l’improprio richiamo, al fine di sottrarre il Comune dagli obblighi concernenti l’integrazione economica, all’avvenuta sottoscrizione di un impegno di natura contrattuale di integrazione della retta, cui era peraltro condizionato il ricovero).
Sorvolando sulle vicende processuali medio tempore intervenute, con le quali si è proceduto a contestare l’obbligo di presentare una domanda su un apposito modulo, e presentare le certificazioni ISEE di altre persone (figli compresi), per valutare tutti i redditi disponibili, val la pena di concentrarsi subito su quanto ha statuito, nel merito, il Giudice amministrativo veneziano, il quale ha ritenuto fondato il ricorso.
Il Collegio è stato indirizzato nella decisione da un proprio recente precedente (cfr. TAR Veneto, Sez. III, 7 giugno 2011, n. 950) che si era a sua volta richiamato, condividendolo, all’orientamento più recente espresso dal Consiglio di Stato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 16 settembre 2011, n. 5185; id. 16 marzo 2011, n. 1607; 26 gennaio 2011, n. 551).
E qui già si chiariscono le idee in capo a chi ha voluto, frettolosamente e superficialmente, evidenziare impropriamente il coinvolgimento familiare nella pronuncia Cons. St. n. 551/2011.
Richiamata in particolare la deroga di cui all’art. 3 co. 2-ter del d.lgs. n. 109/1998, che sappiamo valorizzare la capacità economica del singolo fruitore la prestazione, nel caso di prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, il Giudice ha evidenziato l’immediata applicabilità del medesimo (a prescindere dall’emanazione del d.P.C.M. colà citato, sulla scorta di quanto ripetutamente affermato dal Consiglio di Stato).
Ecco allora la rilevanza di un principio idoneo a costituire uno dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, dunque non derogabile in alcun modo dalle Amministrazioni locali, e quindi non derogabile dalla Regione, dalla Provincia, dal Comune.
Di qui il dubbio di costituzionalità , in quest’ottica, di certe Legislazioni regionali (v. l.r. 66/2008 della Toscana, attualmente al vaglio, sul punto, della Corte costituzionale, e la l.r. dell’Emilia Romagna n. 2/2003, così come modificata nel dicembre 2009), che introducendo la compartecipazione dei parenti in linea retta entro il primo grado integrano, molto probabilmente, una violazione dell’art. 117 co. 2 lett. m) della Costituzione.
Per tali ragioni il Collegio veneziano ha annullato il Regolamento comunale, limitatamente alla parte in cui, relativamente ai soggetti ultra sessantacinquenni non autosufficienti, non tiene conto della situazione economica del solo assistito.
Nulla è stato statuito, viceversa, riguardo alle pretese restitutorie proposte dai parenti nei confronti dell’Istituto assistenza anziani, inammissibili per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo: nel pensiero del Collegio veneziano, per discutere della legittimità dell’atto d’impegno siglato dal parente ovvero dell’atto spontaneo con il quale il terzo si accolla (rectius: dichiara di accollarsi) parte della retta per il ricovero del parente, se ne deve discutere avanti il Giudice ordinario.
Identicamente, in punto di giurisdizione, per quanto concerne la domanda di risarcimento da fatto illecito proposta dai parenti nei confronti del Comune.
Quali conclusione trarre?
La sentenza apre, per l’Ente locale, spiragli inquietanti, perché concreta un temuto squarcio, l’applicazione dell’art. 3 co. 2-ter del d.lgs. n. 109/1998, e quindi la valorizzazione della capacità economica della singola Persona ricoverata, con riferimento a un Servizio, quello di RSA, che si riteneva immune da “problemi†di questo tipo.
Ma, a ben vedere, solo la miopia di pochi interpreti non aveva colto che proprio nell’art. 3 co. 2-ter del d.lgs. n. 109/1998 la Persone con grave disabilità erano “parificate†alle persone ultrasessantacinquenni non autosufficienti; di conseguenza era chiaro che, prima o poi, e comunque non è la prima pronuncia di questo tipo, si sarebbe giunti a discutere anche di ricoveri in RSA e relativa suddivisione dei costi.
Per quanto riguarda l’Utenza, trattasi “semplicemente†dell’ultimo esempio di quel (assolutamente prevalente) filone interpretativo giurisprudenziale, che ha sancito l’immediata applicabilità dell’art. 3 co. 2-ter del d.lgs. n. 109/1998 e, quindi, la rilevanza dei contenuti soggettivi e oggettivi in esso individuati.
E ciò con buona pace dei falsi miti della rilevanza dei c.d. “tenuti agli alimenti†ovvero degli “obbligati per Leggeâ€, che animano le Legislazioni e le Regolamentazioni erroneamente ritenute più evolute (ogni riferimento non è puramente casuale…).
A ciò aggiungasi, ed è fattore tutt’altro che irrilevante, che l'efficacia dell’annullamento giudiziale di un atto a natura regolamentare si estende a tutti i possibili destinatari, sebbene non siano stati parti del giudizio, perché gli effetti della sentenza si estendono al di là delle parti che sono intervenute nel singolo giudizio, dato che l'annullamento di un atto amministrativo a contenuto normativo ha efficacia erga omnes per la sua ontologica indivisibilità (Cfr. Cons. St., sez. VI, sent. 24 novembre 2011, n. 6212; id., sent. 06 settembre 2010, n. 6473).
Quali i futuri immediati scenari?
Ritengo che le questioni possa essere ricondotte alla seguente considerazione: se il Governo dovesse metter mano all’ISEE, come effettivamente è precisa intenzione di fare, visto quanto previsto nell’art. 5 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, e dovesse veramente novellare (espungere? abrogare? modificare?) l’art. 3 co. 2-ter del d.lgs. n. 109/1998, e il principio in esso contenuto, prevedendo una quantificazione compartecipativa modulata, in modo tutt’altro che prevedibile, allo stato, sulla “ricchezza†familiare, o dei “parenti in linea retta entro il primo gradoâ€, per gli Enti Locali l’impegno economico potrebbe anche non essere particolarmente significativo e, dunque, sostenibile, pur dovendosi prevedere la definizione di nuove regolamentazioni locali in materia.
Se, viceversa, i tempi di riforma del sistema nel suo complesso non dovessero essere così rapidi, ovvero la riforma dovesse essere insoddisfacente per tutti gli attori del sistema, ecco che non solo si aprirebbe un nuovo fronte di aspro contenzioso tra i Cittadini e gli Enti Locali (con esiti tutt’altro che scontati, giusto considerato, ad esempio, la biasimevole querelle tra il filone giurisprudenziale amministrativo bresciano e quello milanese sul punto), ma si giungerebbe all’ennesima regolamentazione a macchia di leopardo, in cui si potrebbero rinvenire realtà locali che rispettano la Legge e altre, anche di chiara immeritata fama, che ciò non fanno.
Cui prodest?
In tempi di grande ristrettezza, da che parte tirare la coperta?
Ma poi, vien da chiedersi, le risorse non ci sono o son più “semplicemente†da riallocare?
Personalmente son più convinto della seconda opzione, ma far opera di una seria razionalizzazione, non punitiva nei confronti di nessun Attore del sistema, è attività normativa e regolamentare che esige dal ceto politico uno sforzo non indifferente quanto carico di virtuosità e buona volontà .
Al Legislatore, Nazionale o Regionale che sia, chiederei: “quale delle due affermazioni Ti si attaglia di più: “Sono vivo e vegeto†oppure “Sono vivo. E vegetoâ€?â€
 Massimiliano Gioncada
8 febbraio 2012
Antonella Zarantonello Responsabile provinciale sociale-sanità -disabilità PRC – Federazione della Sinistra Vicenza indirizzo e mail:[email protected] tel: 3480406820
Giuliano Ezzelini Storti Segretario provinciale PRC – Federazione della Sinistra Vicenza
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