Referendum per l'Indipendenza Veneta: ecco perché si può fare
Lunedi 10 Settembre 2012 alle 01:02 | 0 commenti
Gianluca Busato, Indipendenza Veneta - In questi giorni grazie all’azione politica di Indipendenza Veneta, il tema di discussione principale della politica veneta è l’indizione di un referendum per l’indipendenza del Veneto, da tenersi con monitoraggio internazionale. La questione come si può ben comprendere non è di poco conto. Senza voler togliere il lavoro ai giuristi, merita però fissare alcuni punti fermi, per far comprendere la ratio politica del progetto politico legale, pacifico e democratico per l’indipendenza veneta e sgombrare il campo da risibili contestazioni di legittimità .
Chi si oppone a tale percorso naturale spesso contesta un aspetto di incostituzionalità . Ovvero, dicono i contestatori, non sarebbe nemmeno possibile indire tale referendum in quanto l’art. 5 della costituzione prevede che l’Italia sia una e indivisibile. A maggior pretesa essi asseriscono che a mettere la pietra tombale sulla questione vi sia la sentenza 496 del 27 ottobre 2000 della Corte Costituzionale che dichiarò l’illegittimità in quanto incostituzionale della legge regionale veneta che prevedeva l’indizione di un “Referendum consultivo in merito alla presentazione di proposta di legge costituzionale per l’attribuzione alla Regione Veneto di forme e condizioni particolari di autonomiaâ€.
In realtà tale eccezioni non hanno alcuna ragion d’essere nel caso in questione. Il progetto non prevede infatti una modifica costituzionale dello stato italiano. Non stiamo infatti parlando di una richiesta di maggiore autonomia della regione Veneto, che giustamente come eccepirono i membri della corte costituzionale non può essere accolta in virtù dei limiti imposti dall’art. 138 della costituzione in tema di revisione della costituzione stessa.
Il campo di gioco è del tutto diverso. Nella fattispecie si parla di un tema che riguarda in aspetti di diritto internazionale, come è normale che sia per la nascita di un nuovo stato indipendente, la Repubblica Veneta. A tale scopo una dimostrazione diretta della non pertinenza della sentenza 496/2000 della corte costituzionale né tantomeno dell’eccezione di anticostituzionalità , viene da un fatto storico che spesso viene citato nei propri discorsi pubblici dal presidente di Indipendenza Veneta Luca Azzano Cantarutti e che è stato messo in essere proprio dallo stato italiano, con la sottoscrizione del trattato di Osimo del 1975, che a prima vista avrebbe violato l’art. 5 della costituzione. A prima vista perché in realtà trattandosi di una questione attinente il diritto internazionale, la costituzione italiana non vi ha trovato applicazione. Per evitare problemi di tal fatta infatti, i padri costituenti precisarono all’interno dei principi della costituzione stessa, all’art. 10 che in ogni caso “l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciuteâ€. E tra le norme di diritto internazionale riconosciute e ratificate dall’Italia stessa si annovera anche il Patto di New York, fatto proprio con legge 881 del 1977, che nel suo art. 1 recita “Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale.â€Â Meno noto, ma per certi aspetti ancora più impegnativo per l’Italia nel confronto del Veneto è l’art. 3:
“Gli Stati parti del presente Patto, ivi compresi quelli che sono responsabili dell’amministrazione di territori non autonomi e di territori in amministrazione fiduciaria, debbono promuovere l’attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto, in conformità alle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite.â€
Sia ben chiaro a tutti allora che in virtù della ratifica di detto articolo, che è una norma precisa di diritto internazionale, che ha valenza superiore alla costituzione – in applicazione dell’art. 10 della stessa – e proprio grazie al pronunciamento della corte costituzionale che ha sentenziato la non legittimità di un referendum per l’autonomia del Veneto, l’Italia si è posta liberamente nella condizione di DOVER ACCETTARE E ADDIRITTURA PROMUOVERE il processo democratico di autodeterminazione del Popolo Veneto, che è un territorio non autonomo, la cui giurisdizione attuale – ahinoi – ricade sullo stato italiano.
Per quanto riguarda inoltre aspetti attinenti il nuovo statuto regionale del Veneto che riguardano la possibilità di indire il referendum per l’indipendenza veneta, casomai vi fossero dubbi, rimandiamo a un articolo di qualche tempo fa che affrontava tale questione in modo esaustivo.
Ribadiamo quindi che nulla osta da un punto di vista giuridico e politico affinché la regione Veneto indica senza indugio un referendum per l’indipendenza del Veneto.
L’unico nodo da sciogliere è la volontà politica di farlo. Se non lo farà l’attuale classe politica che siede in consiglio regionale, lo farà a furor di popolo veneto (per parafrasare il nostro segretario Pizzati) il movimento politico che ha concepito tale progetto:Accedi per inserire un commento
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