Paga comune,non parenti, per anziani poveri
Sabato 27 Marzo 2010 alle 13:57 | 0 commenti
Gerardo Meridio, Consiglieri Pdl  Â
Riceviamo da Gerado Meridio e pubblichiamo
La giunta comunale sostiene che nel prossimo bilancio sono stati aumentati gli stanziamenti per il sociale, poca cosa rispetto alle vere scelte che sarebbero necessarie per andare incontro alle famiglia.
Vorrei ricordare che nella seduta di Consiglio Comunale del 4 marzo, assieme ai colleghi del PDL ho presentato un ordine del giorno che alla luce di numerose sentenze ed orientamenti assunti da altre realtà territoriali, chiede al Comune di Vicenza di applicare l'art. 3 co. 2 ter D.Lgs. 109/1998, e di conseguenza ai fini della determinazione delle modalità di contribuzione costo di prestazioni sociali agevolate a favore di persone con handicap permanente grave (quindi anche anziani non autosufficienti) bisogna tener conto della situazione economica del solo assistito e non già di quella del nucleo familiare
Quindi la legge prevede che sia il Comune e non i parenti a pagare la retta se le capacità economiche dell'anziano non bastano.
Abbiamo chiesto il rispetto della norma che da alcuni anni non si applicava in mancanza di un Decreto Ministeriale mai adottato, ma l'orientamento della giurisprudenza è chiaro: si applica la norma anche in mancanza del decreto ministeriale.
Per questo riteniamo che il Comune di Vicenza debba modificare il proprio bilancio adeguandolo alle previsioni legislative.
Con sorpresa, su un tema così delicato, abbiamo preso atto che la sinistra che governa la città con Variati e Giuliari ha votato contro l'ordine del giorno presentato dal PDL. Ciò a dimostrazione dell'attenzione reale che l'amministrazione comunale ha per gli anziani non autosufficienti a Vicenza.
Ho anche ricordato, con qualche imbarazzo dei consiglieri PD, che tale iniziativa è stata sostenuta anche dalla Senatrice del PD Donatella Porretti al Senato.
Il Consigliere Comunale
Gerardo Meridio
Allegato Ordine del Giorno
Consiglio Comunale di VICENZA
ORDINE DEL GIORNO
RETTE RSA, CHI PAGA PER GLI ULTRA SESSANTACINQUENNI NON AUTO SUFFICIENTI?
Il consiglio comunale di Vicenza, riunito il giorno 4 Marzo 2010 approva il seguente ordine del Giorno:
Premesso che:
Si allunga sempre di più la serie delle pronunce che riconoscono l'immediata precettività del principio di evidenziazione della situazione economica del solo assistito sancito dall'art. 3 co. 2 ter D.Lgs. 109/1998.
In particolare il TAR Milano, III Sezione, con ordinanza 9.1.2009 n. 10, ha confermato che, in base all'art. 3 co. 2 ter D.Lgs. 109/1998, ai fini della determinazione delle modalità di contribuzione costo di prestazioni sociali agevolate a favore di persone con handicap permanente grave bisogna tener conto della situazione economica del solo assistito e non già di quella del nucleo familiare.
I giudici milanesi fanno proprio e richiamano l'orientamento espresso dalle sentenze 10.9.2008 n. 4033 della IV Sezione del TAR Milano, e 11.1.2007 n. 42 del TAR Catania. Il TAR Catania, con sent. 42/2007, per primo aveva affermato che, nella parte in cui viene valorizzata la situazione economica del solo assistito, la norma può essere direttamente applicata, anche a prescindere dalla mancata adozione del D.P.C.M. in essa previsto, trattandosi di prescrizione immediatamente precettiva, che non necessita di disposizioni attuative di dettaglio; mentre con la sentenza 10.9.2008 n. 4033 la IV Sezione del TAR Milano aveva altresì messo in luce come la questione si inquadrasse nell'ovvio rispetto della gerarchia delle fonti del diritto, precisando che la mancanza di un atto amministrativo di natura regolamentare, che non è stato adottato a distanza di dieci anni dall'approvazione della norma di legge che ne autorizza l'emanazione, non può inibire l'applicazione di una norma che possiede in sé sufficienti caratteri di determinazione per essere suscettibile di applicazione anche in assenza della normativa di dettaglio. Significativamente, la Sezione, nell'accertare le ragioni di tale ritardo, evidenziava e censurava proprio il comportamento dei Comuni che, attraverso i loro enti associativi in sede di Conferenza unificata, avevano fatto resistenza all'approvazione dello schema di decreto predisposto dal Governo poiché ritenuto troppo oneroso.
Con una dettagliata ordinanza del 27.11.2008 n. 836, il TAR Brescia, si era ampiamente pronunciato anche in relazione alla compartecipazione al costo di servizi residenziali. La pronuncia riveste grandissima importanza perché nell'analizzare il rapporto tra disciplina ISEE e obbligo alimentare, offre la prima, completa, interpretazione dell'art. 8 L.R. 3/2008. Netta e ampiamente motivata l'analisi del TAR bresciano, per il quale dalla posizione di familiare tenuto agli alimenti non deriva l'obbligo di provvedere al pagamento delle rette o un diritto di rivalsa a favore dei comuni che abbiano già pagato. I giudici valorizzano l'inequivocabile disposizione dell'art. 2 co. 6 Dlgs. 109/1998 il quale precisa che le disposizioni sull'ISEE non attribuiscono agli enti erogatori la facoltà di agire nei confronti dei componenti il nucleo familiare dell'assistito ex art. 438 co. 1 c.c. il quale, in effetti, prevede che gli alimenti possano essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento e comunque devono essere fissati dall'autorità giudiziaria. Coerentemente, il TAR Brescia ha censurato altresì la prassi di far sottoscrivere ai familiari dell'assistito un impegno al pagamento dell'intera retta al momento dell'ammissione nella RSD confermando un proprio orientamento già espresso con sentenza 10.9.2008 n. 1102 nella quale aveva affermato che si tratta di contratti di cui sarebbe necessario verificare in concreto la validità , da un lato perché sono motivati dalla necessità di assicurare il ricovero (e quindi sottoscritti in una situazione di debolezza o soggezione contrattuale) e dall'altro perché potrebbero comportare l'assunzione di obblighi che superano la quota di compartecipazione dei cittadini a questo tipo di spese.
Tutto ciò premesso il Consiglio Comunale dà mandato al Sindaco e alla Giunta,
1. di predisporre adeguato previsione di spesa nel bilancio 2010 del comune perché siano rispettate le previsioni dell'art. 3 co. 2 ter D.Lgs. 109/1998 ed il comune integri il pagamento delle rette della persona non autosufficiente ultrasessantacinquenne, al posto dei familiari non tenuti al pagamento
2. di dare disposizioni agli uffici e all'IPAB di applicare la normativa sopra richiamata e quindi di tener conto della situazione economica del solo assistito e non già di quella del nucleo familiare assumendo a carico del comune la parte residua della retta.
3. di apportare le opportune modifiche al regolamento comunale che disciplina la erogazione dei contribuiti per l'accesso alle RSA.
4. di aprire un apposito sportello di informazione per i cittadini che hanno ospiti nelle strutture RSA, per illustrare le norme sopra riportate.
I Consiglieri Comunali
Gerardo Meridio, Francesco Rucco, Maurizio Franzina, Arrigo Abalti, Lucio Zoppello
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