Show di Ugone alla Zonin in cui cascano Tva (?) e i suoi associati e "minacce" di don Torta che allertano la Digos. Ma VicenzaPiù rende noto a TUTTI il decreto attuativo legge 205 per i soci BPVi, Veneto Banca e banche risolte
Lunedi 20 Agosto 2018 alle 21:03 | 0 commenti
Per rendere disponibile e illustrare il testo del DPCM giacente presso il Consiglio dei Ministri e in via di emanazione per il ristoro per le vittime di reati finanziari per BPVi, Veneto Banca e le quattro banche risolte, come direttore di VicenzaPiù ho tenuto regolarmente la conferenza stampa nella Sala Chiesa di Palazzo Trissino messa a disposizione per tutti dal sindaco Francesco Rucco nonostante i messaggi dai toni minaccciosi ricevuti dal Coordinamento di don Enrico Torta e le nuove bugie dette oggi da Luigi Ugone agli associati presenti di Noi che credevamo nella BPVi.
Bugie riprese da Tva Vicenza che amplifica la sua voce (a seguire i dati dei presenti), non la dà alle altre associazioni e dice il falso (pronto per domani un nostro esposto all'Ordine dei giornalisti) quando definisce quello di oggi come un incontro di alcune associazioni e non, come era, una conferenza stampa di cui Tva, che era stata invitata come tutte el testate giornalistiche, neanche ha dato il nome dell'organizzatore, VicenzaPiù...
Ma questi sono i media locali di Confindustria Vicenza, il cui penultimo presidente, Giuseppe Zigliotto, è tra gli imputati per il crac della Banca Popolare di Vicenza e il cui attuale presidente, Luciano Vescovi, era vice presidente di Banca Nuova, la controllata siciliana della BPVi.
Più tardi, come previsto, pubblicheremo un lungo video, di fatto integrale, della conferenza stampa di oggi, perchè tutti vedano e sentano tutto (e non solo quello che vuole la tv e il giornale degli industriali amici di Zonin) per farsi una propria idea su documenti concreti e non su parole e dogmi altrui mentre qui in fondo riproponiamo il testo del decreto attuativo da noi reso noto, facendolo precedere dai commi della legge 205 a cui fa riferimento* (N.b. I soci che volessero informazioni scrivano alla nostra mail dedicata [email protected], risponderemo o gireremo a chi può rispondere).
Accenniamo solo ad alcune di queste bugie perchè tutto sia più chiaro a tutti i soci vittime delle banche, che puntano a recuperare i loro sudati risparmi, un obiettivo reso sempre più difficile dalle esibizioni a uso mediatico delle due associazioni prima nominate e dalle manie di protagonismo dei loro presidenti, Luigi Ugone e Andrea Arman, che, magari a loro insaputa visto che si reputano i più intelligenti di tutti, stanno facendo il gioco di chi sta dietro di loro, cioè quel "sistema", che dicevano di voler combattere ma che, cambiando gli attori, elezioni dopo elezioni, non modifica i suoi obiettivi.
In questo caso specifico non rimborsare i soci truffati giocando sulle divisioni e promettendo, contro il certo, il non realizzabile o, peggio, un accomodamento di fatto minore (si parla di rimborsi percentuali...).
Questo grazie anche, non ci dispiace più dirlo visto che lo abbiamo informato di persona di tutto, al "povero" don Torta capitato in un gioco sicuramente più grande di lui ma che ora si sta trasformando in un danno ulteriore e definitivo dopo quello già subito da chi ha puntato sulle banche locali raccontate come una cassaforte sicura.Â
"Io credo solo in Arman" ci ha detto don Enrico, neanche fosse il suo Dio terreno, quando lo abbiamo voluto incontrare di persona per invitarlo a fare da "ricompositore" delle differenze tra associazioni e non da loro "aizzatore".
Accenniamo, quindi, ad alcune delle bugie (di cui abbiamo i video) demagogicamente propinate ai suoi "fedeli" da Ugone.
"Su c'è la riunione degli amici del Pd", ha detto eppure nessuno c'era del Pd in sala Chiesa (io ho votato Potere al Popolo) ma anzi c'era il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Sergio Berlato, segretario tra l'altro della Commissione di inchiesta sulle banche venete, e l'assessore alla trasparenza di Vicenza, anche lei di FdI, Isa Dotto, che ha preparato un dossier sulla BPVi.
Ma peggio ancora, Ugone ha mentito sapendo di mentire quando ha aizzato i suoi a modo suo urlando "il sindaco non ci fa entrare".Â
Per la stupida e incosciente minaccia all'ordine pubblico generata dai proclami suoi e del Coordinamento contro una CONFERENZA STAMPA (se sia vecchio fascismo o vetero comunismo decidetelo voi) la Digos di Vicenza è dovuta intervenire in via preventiva per chiederci giustamente di disciplinare gli accessi.
Abbiamo, quindi, dato disposizioni (noi, come organizzatori della conferenza, e non il sindaco che la ospitava) di ammettere, oltre ai giornalsiti e ai pochi politici che attendevamo, una persona per associazione senza distinzione alcuna.
Quando Ugone, dopo i suoi proclami, ha chiesto di entrare il personale gli ha fatto presente la regola, uno per associazione, valida per tutti e da tutti accettata meno che da lui, abituato da tempo a fare da prima donna invece di concentrarsi sull'interesse dei soci, che oggi era quello di essere rappresentati all'incontro per esprimere anche dissenso, come ha potuto fare, ad esempio, Dino Santinon che si è registrato all'ingresso per Don Torta, ma per sapere!
Dopo il suo solito comizio in cui ha sbraitato a vanvera per la democrazia negata che oggi, per primo, lui non ha rispettato, a Luigi Ugone è stato fatto notare che c'erano sei posti disponibili ancora per cui, pur avantaggiandolo, sarebbe potuto entrare con altri cinque invece che lui solo.
E lui?
Ovvio: o tutti o nessuno!
È, infatti, più facile urlare contro tutto e tutti che non, come noi volevano oggi per tutti, ricevere informazioni, leggerle, discuterle, comunicarle agli assocaiti e poi approvarle o bocciarle senza dire mille bugie sulla legeg 205 e sul suo decreto attuativo, di cui non siamo fautori sfegatati ma di cui apprezziamo l'esistenza a fronte delle sole e solite promesse dei politici di turno.
Ma, se don Torta crede solo in Arman, Ugone crede solo in se stesso e per giunta è fermamente convinto di essere l'unico depositario della verità senza provare neanche a conoscere le alternative alla sua verità e, peggio, senza farle conoscere a coloro che si affidano a lui.
Peccato che costoro si siano affidati in passato a un altro imbonitore, dai modi più pacati e non urlati come i suoi, ma sempre un incantatore di folle poi gabbate: Gianni Zonin.
Potremmo continuare e, se richiesti o se ne avremo il tempo perchè già oggi di più avremmo voluto dedicarne a informare e non a lottare per informare, come ci hanno costretto a fare don Torta e don Luigi, pubblicheremo anche i video (oltre alle foto qui proposte) con la prova di quanto abbiamo appena scritto (sapete che se scriviamo siamo sempre documentati...).
Ma visto che anche i politici, oggi "nominati" dall'alto e non più formati dalla scuola dell'impegno serio, costruttivo e non parolaio, si inchinano a chi urla e chiacchiera di più dandogli un credito superiore a quello che spara su FB (i like sapete bene come funzionano in certi casi) e visto che sono arrivate oggi circa 130 persone per la nostra conferenza stampa, vi forniamo i dati ricevuti confidenzialmente dagli organi preposti:
- circa 20 presenti (il nostro collaboratori ne ha contati 23) tra gruppo Noi che credevamo e Coordinamento don Torta (i 12 di Ugone sono poi stati ricevuti dal troppo intimidito Rucco, che è stato costretto a farlo dalle urla del capo popolo e che ci aspettiamo che ora incontri tutte le altre associazioni visto che noi, d'accordissimo con lui e secondo le nostre abitudini di informatori di tutto e per tutti, le abbiamo invitate tutte mentre ora lui non ha ascoltatto le altre sotto minaccia, subita senza colpo ferire e senza chiamare gli agenti lui che la polizia la chiama ad ogni starnuto di immigrato)
- circa 100 (107 quelli verificati dal nostro collega) delle altre Associazioni arrivate da tutta Italia, perchè oggi alla conferenza stampa, riservata quindi ai colleghi giornalisti, erano stati invitati come uditori direttamente tutti i consiglieri e assessori comunali, tutti i consiglieri e i consiglieri delegati della Provincia di Vicenza,. tutti i consiglieri e gli assessori regionali, tutti i parlamentari veneti e TUTTE INDISTINTAMENTE le associazioni delle sei banche interessate e i legali dei soci perché potessero entrare in possesso del decreto attuativo della legge 205 approvata da tutti i partiti e movimenti il 27 dicembre 2017 e la cui scadenza di emanazione è stata fissata come termine ultimo al 31 ottobre anche questa volta con voto unanime del nuovo Senato nell'ambito dell'approvazione del decreto Milleproroghe.
Siccome il presidente Ugone non ha preso la sua copia (se già aveva il decreto attuativo perchè non lo ha girato con le sue critiche a tutti i suoi associati, visto che ne ha per il 90% dei soci della BPVi, un'altra super bufala?), la stampi da qui da dove la possono stampare anche tutti gli altri invitati oggi non presenti e anche alcuni colleghi della stampa che, invece di informarsi sui contenuti per poi raccogliere i pareri favorevoli, contrari o di modifiche, hanno inseguito lo show man che, benedetto dal prete catto-armaniano ("torni a fare il prete!" ha urlato oggi in sala una risparmiatrice truffata), continua a recitare rabbia davanti a gente che la rabbia vera sa quale è.
*Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ART 1 COMMI 1106-1109 GU Serie Generale n.302 del 29-12-2017 - Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2018
1106. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di ristoro finanziario con una dotazione finanziaria di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 per l'erogazione di misure di ristoro infavore di risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto,riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia degli arbitri (Anac, ndr) in ragione della violazione degli obblighi di
- informazione, - diligenza, - correttezza e trasparenza
previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari emessi da banche aventi sede legale in Italia sottoposte ad azione di risoluzione ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, o comunque poste in liquidazione coatta amministrativa, dopo il 16 novembre 2015 e prima della data di entrata in vigore della presente legge.
Il Fondo opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino al suo esaurimento secondo il criterio cronologico della presentazione dell'istanza corredata di idonea documentazione.
Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta una relazione alle Camere sullo stato di attuazione del presente comma.
1107. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti requisiti, modalità e condizioni necessarie all'attuazione di quanto disposto dai commi da 1106 a 1109.
Dall'ammontare della misura di ristoro sono in ogni caso dedotte le eventuali diverse forme di risarcimento, indennizzo o ristoro di cui i risparmiatori abbiano gia' beneficiato.
1108. Le risorse di cui all'articolo 1, commi 343 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005*, n. 266, per un importo di 12 milioni di euro per l'anno 2018 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e le risorse provenienti dalla Gestione speciale del Fondo nazionale di garanzia da restituire al Ministero dell' Economia ai sensi del decreto ministeriale 18 giugno 1998, n. 238, per 13 milioni di euro per l'anno 2018 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
1109.Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotto di 12 milioni di euro per l'anno 2018 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Regolamento per il funzionamento del Fondo di ristoro finanziario per l’erogazione di misure in favore di risparmiatori in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 1106, 1107, 1108, 1109 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
VISTO l’articolo 1, commi da 1106 a 1109, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e per il bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020â€;
 VISTO l’articolo 1, commi da 855 a 861, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), in materia di erogazione di prestazioni in favore degli investitori che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche S.p.a., dalla Banca popolare dell’Etruria e del Lazio – Società cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara S.p.a. e dalla Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.a.;
VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, recanti misure in favore degli investitori in banche in liquidazione;
VISTO il decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio nonché per la  liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.â€.
VISTO il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, recante “Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro   di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e  (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglioâ€;
VISTO il decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, recante “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditiziaâ€.
VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, recante “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52â€;
VISTO l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
CONSIDERATA la necessità di adottare un regolamento di attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, commi da 1106 a 1109, della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, al fine di stabilire i requisiti, le modalità e le condizioni necessarie per l’erogazione di misure di ristoro in favore dei risparmiatori che abbiano subito un danno ingiusto, riconosciuto con sentenza o con pronuncia degli arbitri presso la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 210 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
CONSIDERATA l’opportunità e la congruenza di avvalersi di strumenti di natura regolamentare per stabilire disposizioni attuative in ordine a condizioni e procedure in materia di ristoro, per violazione degli obblighi di diligenza degli intermediari;Â
CONSIDERATA l’esigenza di escludere sovrapposizioni tra gli interventi del Fondo di ristoro e quelli di cui al Fondo di solidarietà ;
VISTA la proposta del Ministro dell’economia e delle finanze;
ACQUISITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del …
Â
ADOTTA
il seguente “Regolamentoâ€
Â
Articolo 1
(Oggetto)
1. Il presente decreto disciplina i requisiti, le modalità e le condizioni di attuazione delle disposizioni previste dai commi da 1106 a 1109 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che hanno istituito il Fondo di ristoro finanziario per l’erogazione di misure di ristoro a favore dei risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto, riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia degli arbitri presso la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 210 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari emessi da banche aventi sede legale in Italia sottoposte ad azione di risoluzione ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, o comunque poste in liquidazione coatta amministrativa dal 17 novembre 2015 al 31 dicembre 2017.
Â
Articolo 2
(Definizioni)
1.   Ai fini del presente regolamento si intendono per:Â
a)   “Fondo di ristoroâ€: il fondo istituito dal comma 1106 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;Â
b)  “Fondo di solidarietà â€: il fondo istituito dal comma 855 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
c)   “Gestoreâ€: ente che gestisce gli adempimenti amministrativi, legali e contabili relativi alla procedura di ristoro finanziario del danno ingiusto riconosciuto con sentenza o con lodo arbitrale; Â
d)  “MEFâ€: Ministero dell’economia e delle finanze;
e)   “Banca in risoluzione o liquidazioneâ€: banca con sede legale in Italia sottoposta ad azione di risoluzione ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, o comunque posta in liquidazione coatta amministrativa dal 17 novembre 2015 al 31 dicembre 2017;
f)   “strumenti finanziariâ€: azioni o obbligazioni subordinate di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 acquistate dal risparmiatore nell’ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in risoluzione o liquidazione che li ha emessi;
g)  “prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento degli strumenti finanziariâ€: la prestazione di ciascuno dei servizi ed attività di cui all’articolo 1, comma 5, e all’articolo 25-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, ove nella prestazione di tali servizi o attività siano stati in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità acquistati o sottoscritti dall’investitore gli strumenti finanziari menzionati nella lettera f), nell’ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in risoluzione o liquidazione;Â
h)   “cessione irregolareâ€: cessione di strumenti finanziari in violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari;
i)      “risparmiatoreâ€: la persona fisica, l’imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto, che ha acquistato strumenti finanziari nell’ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in risoluzione o liquidazione che li ha emessi;Â
l)      “legittimatiâ€: il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti entro il secondo grado del risparmiatore in possesso dei predetti strumenti finanziari, a seguito di trasferimento con atto tra vivi, a titolo oneroso o gratuito, alla data della risoluzione o della liquidazione della medesima Banca;Â
m)   “lodo arbitraleâ€: decisione di arbitrato emessa da Collegio arbitrale istituito presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 210 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;Â
n)     “T.U.B.â€: il decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, recante “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditiziaâ€.
Â
Articolo 3
(Condizioni di intervento del Fondo)
1.   Possono chiedere l’intervento del Fondo di ristoro a seguito del riconoscimento, risultante da sentenza o da lodo arbitrale esecutivi, del danno ingiusto subito a causa di cessione irregolare da parte delle Banche in risoluzione o liquidazione, i seguenti aventi diritto:
a)     i risparmiatori, che hanno acquistato strumenti finanziari, nell’ambito di un rapporto negoziale diretto con Banche in risoluzione o liquidazione che li hanno emessi, e che detenevano gli stessi strumenti finanziari alla data della risoluzione, ai sensi del decreto legislativo n. 180 del 2015, o della liquidazione coatta amministrativa ai sensi del T.U.B. delle medesime Banche, avviata dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1 gennaio 2018;
b)Â Â Â Â i legittimati in possesso dei predetti strumenti finanziari, a seguito di trasferimento da parte dei risparmiatori con atto tra vivi, a titolo oneroso o gratuito, alla data della risoluzione o della liquidazione della medesima Banca di cui alla precedente lettera a);
c)Â Â Â Â Â i successori per causa di morte dei risparmiatori o dei legittimati;
2.   Sono esclusi dall’intervento del Fondo di ristoro i crediti relativi agli strumenti finanziari, che, per effetto di atti unilaterali o contrattuali posti in essere dagli aventi diritto, siano estinti o inefficaci o inopponibili nei confronti delle Banche in risoluzione o liquidazione e dei relativi cessionari dei beni. Sono altresì esclusi i crediti relativi a obbligazioni subordinate i quali rientrano nell’ambito di applicazione degli interventi previsti dalla legge a carico del Fondo di solidarietà .
3.   In caso di sospensione dell’esecutività della sentenza o del lodo arbitrale da parte del giudice dell’impugnazione, il termine del procedimento previsto dall’articolo 6 è interrotto e ricomincia nuovamente a decorre dalla data di presentazione al Gestore della istanza degli aventi diritto recante dati, informazioni e documenti di cui all’articolo 4 che siano sopravvenuti o che sia necessario aggiornare.
Â
Articolo 4
(Istanza e documenti)
1.   Gli aventi diritto o loro rappresentante possono chiedere l’intervento del Fondo di ristoro entro il termine di decadenza di un anno dal passaggio in giudicato della sentenza o dalla non impugnabilità del lodo arbitrale che hanno riconosciuto in via definitiva il danno ingiusto subito a causa di cessione irregolare da parte delle Banche in risoluzione o liquidazione. Per le sentenze passate in giudicato e i lodi divenuti non impugnabili anteriormente alla data di entrata di entrata in vigore del presente regolamento, il termine di un anno decorre dall’entrata in vigore del presente decreto.
2.   L’istanza, debitamente sottoscritta, di erogazione del ristoro finanziario da parte del Fondo di ristoro è indirizzata al Gestore, con mezzo idoneo a comprovarne la ricezione, ed indica:
a) il nominativo, il codice fiscale, la residenza e l’eventuale elezione di domicilio, degli aventi diritto e dell’eventuale rappresentante, nonché il rapporto di coniugio, di parentela o di convivenza more uxorio con il risparmiatore, o anche il rapporto successorio con i suindicati soggetti;Â
b) la Banca in risoluzione o liquidazione presso la quale il risparmiatore ha acquistato gli strumenti finanziari;Â
c) quantità , controvalore, data di acquisto degli strumenti finanziari oggetto della istanza;
d) data della sentenza o del lodo arbitrale, che ha riconosciuto il danno ingiusto subito dagli aventi diritto per cessione irregolare da parte della Banca in risoluzione o liquidazione,
e) gli eventuali importi incassati dagli aventi diritto per gli stessi strumenti finanziari, che non siano stati considerati nella sentenza o nel lodo arbitrale di cui alla lettera d);
f) dati necessari per il pagamento mediante bonifico al conto corrente bancario o postale degli aventi diritto (codice IBAN);
g) dichiarazione di conformità all’originale in possesso degli aventi diritto dei documenti richiesti dal seguente comma 3, che possono essere tramessi in copia semplice;
h) qualsiasi dato o informazione utile per chiarire o integrare le notizie menzionate nelle lettere precedenti del presente comma.
3. Â
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