Meridio (PdL) e Barbieri (LN):8 emendamenti IPAB
Giovedi 6 Maggio 2010 alle 15:33 | 0 commenti
I consiglieri Gerardo Meridio del PdL e Patrizia Barbieri della Lega Nord hanno presentato i seguenti 8 emendamenti alla deliberazione sullo statuto IPAB in discussione oggi in consiglio comunale.
Li pubblichiamno di seguito numerandoli per comodità numerato dall'1 all'8.
Al Presidente del Consiglio Comunale,
Al Sindaco del Comune di Vicenza
EMENDAMENTO N. 1 ALL'OGGETTO N. 50
Parere sulle modifiche apportate allo statuto dell'IPAB di Vicenza con deliberazione del Commissario Regionale Straordinario 22 aprile 2010 n.35.
Nella deliberazione è contenuto il seguente testo: "Per la prima volta, viene, altresì, prevista l'istituzione del "Comitato dei Familiari e Carta dei Servizi". Il Comitato sarà un organismo rappresentativo degli ospiti e dei loro familiari con compiti di collaborazione con l'Istituzione .
Si tratta sicuramente di un errore o di una non conoscenza dell'argomento, in quanto la costituzione i compiti ed il funzionamento del comitato dei familiari degli ospiti è previsto dall'articolo 3 del Regolamento Regionale 10 maggio 2001 n. 3.
Tale regolamento è stato recepito dall'IPAB con Delibera n. 19 aprile 2002, n. 48, dell'IPAB Servizi Assistenziali poi a seguito della fusione con l'Istituto Salvi è stato approvato con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del 27 ottobre 2003 n. 168. Successivamente è stato modificato con deliberazioni del 18 novembre 2003 n. 173, con deliberazione del 23 febbraio 2004 n.40 e con deliberazione n.205 del 7 novembre 2005.
Analogamente la Carta dei servizi dell'IPAB Proti Salvi Trento, realizzata in ottemperanza alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.01.94 e in sintonia con l'art. 13 della L. 328/2000, è stata approvata 4 anni fa con deliberazione n. 124 del 29 maggio 2006. Inoltre prima dell'Unificazione sia l'IPAB Servizi Assistenziali che l'Istituto Salvi erano dotati di proprie Carte dei servizi
La carta dei servizi dell'IPAB Proti Salvi Trento, nella quale sono presentati tutti i servizi residenziali e semi residenziali gestiti dall'ente è appesa in ogni reparto ed è stata approvata dopo l'esame di una commissione alla quale hanno partecipato, con commenti e osservazioni, oltre al gruppo tecnico dell'IPAB, anche i rappresentanti del Comitato Ospiti Familiari e dei sindacati.
Per tali motivi si propone lo stralcio dalla bozza di deliberazione del capoverso:
"Comitato dei Familiari e Carta dei Servizi". Il Comitato sarà un organismo rappresentativo degli ospiti e dei loro familiari con compiti di collaborazione con l'Istituzione.
In quanto non rispondente alla realtà della situazione
I Consiglieri Comunali
Gerardo Meridio Patrizia Barbieri
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Sindaco del Comune di Vicenza
EMENDAMENTO N. 2 ALL'OGGETTO N. 50
Parere sulle modifiche apportate allo statuto dell'IPAB di Vicenza con deliberazione del Commissario Regionale Straordinario 22 aprile 2010 n.35.
Nell'allegato alla deliberazione "statuto nuovo" è disciplinato all'art. 6 la nomina, e le incompatibilità del Consiglio di Amministrazione.
Nel testo proposto e fatto proprio dalla maggioranza è ribadito al comma 10 che "ai soggetti cui è conferito il potere di nomina dei Consiglieri IPAB di Vicenza è vietata la loro revoca, non sussistendo rapporto di rappresentanza".
Tale norma contestatissima nel passato, dall'attuale maggioranza che evidentemente ha cambiato opinione, dimostra che i soggetti nominati sono autonomi dalla volontà dell'amministrazione e quindi non devono rispondere al requisito previsto dal bando comunale per la nomina del CDA IPAB, di adesione alle linee programmatiche dell'amministrazione comunale.
Inoltre la norma dello statuto pone in capo al "Comune di Vicenza" la nomina del CDA IPAB e non al Sindaco nel passato tale norma veniva interpretata come competenza a nominare del Consiglio Comunale. In tale modo, nel passato, era rappresentata anche la minoranza consiliare, all'interno del CDA.
Ritenendo che per una maggiore condivisione delle politiche sociali del Comune sia opportuno che il CDA IPAB sia espressione di tutta la comunità cittadina, vista la sua autonomia voluta dalla storia dei fondatori e dalla vigente legge Crispi, si propone che il CDA sia espressione di tutto il Consiglio Comunale e quindi di tutta la cittadinanza e non solo della maggioranza.
Per questi motivi si propone di sostituire il comma 1 dell'art. 6 con il seguente testo:
1. Il governo dell'I.P.A.B. è affidato ad un Consiglio di Amministrazione, formato da Cinque componenti, tutti nominati dal Comune di Vicenza tra persone in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa. Uno dei componenti il Consiglio deve essere espressione autonoma della minoranza consiliare comunale.
I Consiglieri Comunali
Gerardo Meridio Patrizia Barbieri
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Sindaco del Comune di Vicenza
EMENDAMENTO N. 3 ALL'OGGETTO N. 50
Parere sulle modifiche apportate allo statuto dell'IPAB di Vicenza con deliberazione del Commissario Regionale Straordinario 22 aprile 2010 n.35.
Nell'allegato alla deliberazione "statuto nuovo" è disciplinato all'art. 6 la nomina, e le incompatibilità del Consiglio di Amministrazione.
Inoltre la norma dello statuto pone in capo al "Comune di Vicenza" la nomina del CDA IPAB e non al Sindaco nel passato tale norma veniva interpretata come competenza a nominare del Consiglio Comunale. In tale modo, nel passato, era rappresentata anche la minoranza consiliare, all'interno del CDA.
Solamente una interpretazione del Comune dopo la legge 142/90 e ss.mm. ha ritenuto che l'IPAB rientrasse nelle Istituzioni previste da tale noma. L'Ipab per le successive interpretazioni e giurisprudenza non rientra invece fra tali enti. E' lo statuto nel rispetto delle volontà dei fondatori che individua il soggetto che procede alla nomina del CDA. Non quindi un potere autonomo della norma o regolamento comunale.
Tanto che in altre realtà vicine a seconda delle tavole di fondazione tale potere è affidato al Prefetto, al Vescovo ecc.
Ricordando che la Volontà del Conte Girolamo Salvi e del Nobile Trento assegnava tale potere di nomina al Consiglio Cittadino oggi Consiglio Comunale.
Si propone di modificare l'art. 6 comma 1 sostituendo la parola Comune di Vicenza con Consiglio Comunale pertanto il testo emendato sarebbe il seguente:
2. Il governo dell'I.P.A.B. è affidato ad un Consiglio di Amministrazione, formato da Cinque componenti, tutti nominati dal Consiglio Comunale di Vicenza tra persone in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa. Uno dei componenti il Consiglio deve essere espressione autonoma della minoranza consiliare comunale.
I Consiglieri Comunali
Gerardo Meridio Patrizia Barbieri
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Sindaco del Comune di Vicenza
EMENDAMENTO N. 4 ALL'OGGETTO N. 50
Parere sulle modifiche apportate allo statuto dell'IPAB di Vicenza con deliberazione del Commissario Regionale Straordinario 22 aprile 2010 n.35.
Nell'allegato alla deliberazione "statuto nuovo" è disciplinato all'art. 8 le competenze del Consiglio di Amministrazione.
Fra queste vi è la nomina del Direttore, già prevista nello statuto precedente e viene aggiunta fra le competenze proprie del CDA anche quella dei consulenti e professionisti esterni.
Ritenuto che l'applicazione delle schede di valutazione multidimensionale agli accessi alle strutture IPAB, abbia trasformato queste realtà da Sociali a Sanitarie. Infatti da accessi di anziano con caratteristiche più sociali si è passato ad anziani con gravissime forme di non autosufficienza che necessitano non solo del personale sociosanitario ma anche di una presenza medica molto maggiore.
Visto che tale presenza è garantita da medici di base che svolgono alcune ore presso i reparti dell'IPAB coordinati da un medico Coordinatore indicato dall'ULSS per alcune ore a settimana.
Ritenuto che tale ruolo sia assolutamente insufficiente a garantire una costante rapporto con il personale sanitario e con i medici operanti della struttura.
Si propone di inserire nello statuto la figura del Direttore Sanitario, in modo da consentire all'ente l'individuazione di una figura medica e non amministrativa per la gestione dei servizi socio sanitari dell'IPAB.
Inoltre attribuire al CDA la nomina dei consulenti è corretto ma il termine professionisti esterni è molto ampio e ricomprende anche quelle figure previste dallo standard regionale, ad esempio gli infermieri professionali che si assumono spesso con contratti professionali. Pare improprio attribuire tale competenza al CDA visto che servono proprio per il funzionamento della struttura e spesso è necessario la loro assunzione con modalità urgenti difficilmente rispondenti ai tempi di convocazione di un CDA
Appare quindi opportuno emendare questa parte inserendo dopo la parola professionisti esterni il termine ad esclusione di quelli previsti dagli standard regionali.
Si propone di modificare l'art. 8 comma 3 nel seguente modo:
- La nomina del Direttore e del Direttore Sanitario al quale affidare la gestione dei servizi;
- La nomina degli eventuali consulenti esterni e professionisti esterni ad esclusione di quelli necessari a garantire gli standard regionali
I Consiglieri Comunali
Gerardo Meridio Patrizia Barbieri
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Sindaco del Comune di Vicenza
EMENDAMENTO N. 5 ALL'OGGETTO N. 50
Parere sulle modifiche apportate allo statuto dell'IPAB di Vicenza con deliberazione del Commissario Regionale Straordinario 22 aprile 2010 n.35.
Nell'allegato alla deliberazione "statuto nuovo" è disciplinato all'art. 16 il comitato dei familiari e la carta dei servizi.
La costituzione i compiti ed il funzionamento del comitato dei familiari degli ospiti è previsto dall'articolo 3 del Regolamento Regionale 10 maggio 2001 n. 3.
Tale regolamento è stato recepito dall'IPAB con Delibera n. 19 aprile 2002, n. 48, dell'IPAB Servizi Assistenziali poi a seguito della fusione con l'Istituto Salvi è stato approvato con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del 27 ottobre 2003 n. 168. Successivamente è stato modificato con deliberazioni del 18 novembre 2003 n. 173, con deliberazione del 23 febbraio 2004 n.40 e con deliberazione n.205 del 7 novembre 2005.
Analogamente la Carta dei servizi dell'IPAB Proti Salvi Trento, realizzata in ottemperanza alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.01.94 e in sintonia con l'art. 13 della L. 328/2000, è stata approvata 4 anni fa con deliberazione n. 124 del 29 maggio 2006. Inoltre prima dell'Unificazione sia l'IPAB Servizi Assistenziali che l'Istituto Salvi erano dotati di proprie Carte dei servizi
La carta dei servizi dell'IPAB Proti Salvi Trento, nella quale sono presentati tutti i servizi residenziali e semi residenziali gestiti dall'ente è appesa in ogni reparto ed è stata approvata dopo l'esame di una commissione alla quale hanno partecipato, con commenti e osservazioni, oltre al gruppo tecnico dell'IPAB, anche i rappresentanti del Comitato Ospiti Familiari e dei sindacati.
E' quindi incomprensibile l'inserimento nello statuto di tale articolo già disciplinato dalle norme regionali o statali. Che di fatto se modificate costringerebbero l'ente ad una modifica dello statuto.
Se l'obiettivo era mettere in maggiore risalto il ruolo dei familiari bene avrebbe fatto l'amministrazione a prevedere l'ingresso in CDA di un loro rappresentante. Ma pare che questo nonostante le promesse elettorali del sindaco non sia gradito ai sindacati che ritengono i familiari in CDA una controparte. E per questo capiamo il motivo per il quale non sono stati inseriti in cda.
Si propone quindi lo stralcio dallo statuto dell'art. 16.
I Consiglieri Comunali
Gerardo Meridio Patrizia Barbieri
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Sindaco del Comune di Vicenza
EMENDAMENTO N. 6 ALL'OGGETTO N. 50
Parere sulle modifiche apportate allo statuto dell'IPAB di Vicenza con deliberazione del Commissario Regionale Straordinario 22 aprile 2010 n.35.
Nell'allegato alla deliberazione "statuto nuovo" è disciplinato all'art. 12 le indennità .
Prendendo atto che la maggioranza ha cambiato parere in ordine alla gratuità di tali funzioni tanto proclamate in sessioni di consiglio comunale e sulla stampa.
La norma cosi scritta lascia al cda la possibilità di definire, fermo restando l'importo complessivo lordo all'interno dello 0,25% delle entrate effettive di gestione riferite all'ultimo conto consuntivo, come ripartire tale somma fra presidente e consiglieri.
Potrebbe quindi benissimo il CDA attribuire tutto al presidente superando quanto tanto contestato negli anni precedenti.
Meglio sarebbe legare le indennità a dei parametri certi come le indennità dell'amministrazione comunale assessori a tempo pieno e consiglieri comunali.
Inoltre il riferimento dello 0,25 delle entrate effettive di gestione riferite all'ultimo conto consuntivo approvato è un termine assolutamente improprio e non appartenente alla contabilità del bilancio finanziario oggi tenuto dall'IPAB.
Nel bilancio delle IPAB le entrate sono così classificate:
Parte Prima: ENTRATE
TITOLO I: Entrate effettive Entrate ordinarie: patrimoniali ed extra-patrimoniali
Entrate straordinarie: patrimoniali ed extrapatrimoniali
TITOLO II: Entrate per movimento di capitali
TITOLO III: Entrate per partite di giro
Cosa si intende, quindi per: Entrate effettive di gestione?
Solo quelle ordinarie oppure anche quelle straordinarie?
Solo quelle extrapatrimoniali o anche quelle derivanti dalla gestione del patrimonio?
E inoltre, dato che si fa riferimento al Conto Consuntivo, vanno compresi di residui attivi o si tiene conto del criterio di cassa, ossia solamente delle entrate effettivamente riscosse nell'esercizio?
Non si tratta di una mera questione di termini in quanto a seconda del criterio scelto cambiano di molto le risultanze e quindi il parametro su cui calcolare la percentuale.
Si propone quindi la seguente modifica dell'art. 12 indennità :
Il Consiglio di Amministrazione, per lo svolgimento delle proprie funzioni, è attribuita una indennità ai sensi del Decr. Interminist. 4 aprile 2000, n. 119 rapportando il Presidente all'assessore del Comune di Vicenza e i Consiglieri di Amministrazione ai Consiglieri Comunali.
L'importo lordo complessivo non potrà superare lo 0,25 delle entrate effettive ordinarie.
I Consiglieri Comunali
Gerardo Meridio Patrizia Barbieri
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Sindaco del Comune di Vicenza
EMENDAMENTO N. 7 ALL'OGGETTO N. 50
Parere sulle modifiche apportate allo statuto dell'IPAB di Vicenza con deliberazione del Commissario Regionale Straordinario 22 aprile 2010 n.35.
Nell'allegato alla deliberazione "statuto nuovo" è disciplinato all'art. 17 il personale.
L'articolo richiama l'applicazione dello stato giuridico ed il trattamento economico al personale dell'IPAB derivante dai CCNL del comparto.
In Italia alle Ipab si applicano i comparti degli enti locali ed in alcune regioni quello della sanità .
Nel Veneto è sempre stato applicato con grossi problemi il comparto degli enti locali. In tale comparto mal si possono ricondurre figure professionali come gli infermieri o gli operatori sociosanitari. Figure che nella sanità hanno livelli giuridici diversi pur avendo fatto lo stesso percorso di studio.
Anche a causa di ciò molti di questi fuggono dalle IPAB per approdare alla sanità .
Inoltre ormai le strutture IPAB hanno caratteristiche più sanitarie che sociali.
Per questo si propone la modifica dell'articolo 17 inserendo dopo la parola comparto il termine sanità . Questa precisazione darebbe la possibilità al CDA di modificare il contratto applicato oggi migliorando notevolmente le condizioni giuridiche ed economiche dei dipendenti.
Si propone quindi la seguente modifica dell'art. 17 Personale:
Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dalle leggi, dai contratti collettivi nazionali del comparto sanità , dai regolamenti interni, dal Contratto Collettivo decentrato e dai contratti individuali di lavoro
I Consiglieri Comunali
Gerardo Meridio Patrizia Barbieri
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Sindaco del Comune di Vicenza
EMENDAMENTO N. 8 ALL'OGGETTO N. 50
Parere sulle modifiche apportate allo statuto dell'IPAB di Vicenza con deliberazione del Commissario Regionale Straordinario 22 aprile 2010 n.35.
Nell'allegato alla deliberazione "statuto nuovo" è inserita una norma transitoria che dispone per il cda nominato dopo il commissariamento una durata di tre anni. Tale norma probabilmente vuole legare la durata del CDA all'amministrazione comunale.
Condividendo tale intento non si può che far notare che il CDA successivo avrà indipendentemente dalla sorti durata del prossimo Sindaco una durata di 5 anni.
Al fine di legare effettivamente le sorti delle due amministrazioni si propone di stralciare la norma transitoria e modificare l'art. 6 comma due nel seguente modo.
Art 6
2 - Il Consiglio di Amministrazione ha durata di anni 5 e decade con la decadenza o cessazione del soggetto che ha effettuato le nomine.
I Consiglieri Comunali
Gerardo Meridio Patrizia Barbieri
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