Accertamenti Imu per terreni fabbricabili, Zaltron e M5S accusano il Comune: bocciati da Commissioni Tributarie in due gradi di giudizio i concetti applicati. Da valutare costi legali, indebiti incassi, responsabilità e danni
Lunedi 28 Novembre 2016 alle 08:59 | 0 commenti
Di seguito pubblichiamo l'interrogazione inoltrata da Liliana Zaltron, consigliere comunale e capogruppo del Movimento 5 Stelle, al sindaco di Vicenza, agli assessori competenti e al presidente del Consiglio Comunale.
Premesso
-Che questo Comune ha emesso una serie di avvisi di accertamento in materia ICI (Imposta comunale sugli immobili) ed IMU (Imposta Municipale Propria), al fine di riscuotere presunte imposte non versate.
-Che in tali avvisi di accertamento, in particolare in quelli riguardanti le aree edificabili viene, dai funzionari comunali, utilizzato un sistema di calcolo impostato sulla base di alcune delibere di giunta comunale (ad esempio G.C. 195 dell' 08/10/2013) che prevede per le aree oggetto di accertamento l'applicazione della formula: SF=SU/UF (dove SF = superficie fondiaria; SU corrisponde alla somma delle superfici di tutti i piani abitabili, compresi eventuali sottotetti al lordo delle murature e UF = indice di utilizzazione fondiaria).
-Che il decreto che introduce l'IMU, il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23, prevede, all'art. 8, co. 4, che l'imposta municipale propria ha per base imponibile il valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, decreto istitutivo dell'ICI.
-Che il comportamento del Comune circa la determinazione della base imponibile per i terreni fabbricabili/immobili in costruzione e/o ristrutturazione è già stato oggetto di esame da parte della Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza, e riesame da parte della Commissione Tributaria Regionale di Venezia - Mestre.
-Che, in particolare, la Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza, con Sentenza 116/9/12, pronunciata l'11 ottobre 2012 e depositata il 16 ottobre 2012, ha espressamente scritto: «La tesi del Comune non ha fondamento logico né normativo». Inoltre, sempre secondo la Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza, « detta norma [art. 5, co. 6 D.Lgs. 504/1992] ... in caso di utilizzazione edificatoria di un'area individua come base imponibile il valore dell'area "senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione ... ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito ... è comunque utilizzato". Ma la norma, si ribadisce, considera come base imponibile il valore dell'area non la superficie fondiaria del lotto sul quale la costruzione è realizzata. Il riferimento fatto nell'avviso di accertamento alla superficie fondiaria (rapporto tra la superficie dell'area edificabile e l'indice di edificabilità consentito) anziché alla sola superficie dell'area evidenzia che il parametro assunto quale base imponibile nell'atto impugnato è diverso da quello individuato dalla norma (a torto) invocata. Sono entità ontologicamente ben diverse l'area, oggetto fisico, e la superficie fondiaria, concetto costituito dal rapporto tra l'area ed un dato normativo urbanistico.».
-Che la Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza, nella stessa sentenza, nel rimarcare il concetto espresso, evidenzia quanto segue: «Il possesso , nella definizione di cui all'art. 1140 cod. civ., è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Cosa suscettibile di possesso è l'area, con le sue qualità , tra le quali l'indice di edificabilità , ma non il solo indice di edificabilità indipendentemente dall'area. ... L'estensione, fatta negli atti impugnati, della base imponibile alla potenzialità edificatoria di un area, in evidente contrasto con il testo dell'art. 5, co. 6 citato, si rileva incongrua a fronte della fattispecie .... La tesi del Comune di Vicenza è che ... il contribuente deve pagare l'ICI sul fabbricato realizzato, sulla base del valore dello stesso e l'ICI sulla potenzialità edificatoria non realizzata; ma poiché il parametro della potenzialità edificatoria non è prevista dalla legge come base imponibile dell' ICI, assume come base imponibile il valore dell'area. ... Dal sistema della disciplina istitutiva dell'ICI non si ricava alcuna disposizione che autorizzi l'esegesi applicativa adottata dal Comune.».
-Che la sentenza 116/9/12 dichiarava inoltre il Comune obbligato alla rifusione di 4/5 delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro 4.000,00 oltre ad accessori di legge e compensato il residuo quinto.
-Che contro la sentenza 116/9/12 il Comune ha proposto appello alla Commissione Tributaria Regionale di Venezia Mestre.
-Che la Commissione Tributaria Regionale di Venezia Mestre, con sentenza 78/1/13 pronunciata il 17.09.2013 e depositata il 15.10.2013 ha ritenuto l'appello infondato in quanto la tesi espressa dal primo giudice è corretta e logica considerato che - tra le altre cose - «la teoria del Comune, ribadita nell'appello, secondo la quale sarebbe stato violato dal primo giudice l'art. 5, co. 6 del citato D.Lgs. non può sorreggere il ragionamento proposto, visto che il valore dell'area edificabile è stato tenuto in conto sulla base della doverosa valutazione non meramente astratta del bene, ma sulla base del valore di mercato del terreno (già qualificato come edificabile dallo strumento urbanistico generale) tenendo conto delle specifiche condizioni di fatto del bene.»
-Ci è stato riferito che il Comune ha continuato ad applicare per gli accertamenti emessi i concetti sopra illustrati e bocciati dalle Commissioni Tributarie nei due gradi di giudizio, mantenendo nelle delibere lo stesso sistema di calcolo basato sulla stessa formula SF=SU/UF.
-Che tale comportamento, se effettivamente applicato, comporta un aggravio per il contribuente e un illegittimo arricchimento delle casse comunali attraverso la fittizia creazione di base imponibile e quindi in ultima analisi attraverso la violazione del principio sancito dall'art. 53 della Costituzione della Repubblica Italiana che al primo comma afferma che «tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva».
-Che ci risulta siano stati recentemente presentati altri ricorsi che vertono sulla questione e quindi sono prevedibili per le casse comunali costi per la gestione delle relative pratiche.
Tutto ciò premesso la sottoscritta Liliana Zaltron, in qualità di consigliere comunale, chiede all'amministrazione :
-Se è a conoscenza del fatto che il sistema di calcolo utilizzato dal Comune è già stato sottoposto a contestazione sfociata nelle sentenze sopra menzionate che hanno bocciato la tesi sostenuta dagli uffici comunali e dato ragione al cittadino contribuente.
-Se è a conoscenza della condanna alla rifusione di gran parte (4/5) delle spese di giudizio, relativamente alla sentenza 116/9/12 e con quali fondi queste sono state coperte, anche in considerazione della chiara manifestazione da parte della Commissione Tributaria Provinciale circa l'assenza di fondamento logico e normativo della pretesa.
-Se sono state valutate eventuali responsabilità e presi provvedimenti ed eventualmente quali nei confronti di eventuali responsabili del modo non corretto di applicazione dei concetti normativi, anche in considerazione che prima di procedere alle formalizzazione del ricorso era stato esperito tentativo di accertamento con adesione.
-Se, in totale dispregio di quanto stabilito sia dalla Commissione Tributaria Provinciale che dalla Commissione Tributaria Regionale, si continua ad applicare lo stesso sistema di calcolo della base imponibile fondato erroneamente sulla superficie fondiaria invece che sulla superficie dell'area;
-Se è a conoscenza dell'esistenza, oltre alle sentenze sopra citate di altre sentenze in proposito;
-Se, in caso affermativo, ritiene opportuno procedere ad una stima dell'indebito incasso effettuato in aperta violazione dei principi costituzionali sanciti dall'art. 2 e dall'art. 53 della Costituzione della Repubblica Italiana.
Se, una volta appurato quanto sopra, intende procedere ed eventualmente come, per ristornare i cittadini/contribuenti di quanto indebitamente a loro richiesto, anche negli anni per i quali gli accertamenti sono diventati definitivi e quindi non è più presentabile il ricorso (eventuale intervento in autotutela).
-Se è a conoscenza del costo per l'amministrazione delle procedure di accertamento e riscossione ICI ed IMU basate sull'errata applicazione del concetto di superficie fondiaria al posto della superficie dell'area.
-Come eventualmente l'amministrazione comunale intende procedere alla copertura dei costi derivanti dalle eventuali procedure di rimborso sopra evidenziate.
Si richiede anche risposta scritta.
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