Gli avvocati del notaio Michele Colasanto: "nessuna evasione e notizia di reato"
Mercoledi 14 Gennaio 2015 alle 17:22 | 0 commenti
I difensori del notaio vicentino Michele Colasanto (foto), l’avvocato Massimiliano Leonetti e Mara Pilla dottore commercialista partner DTA, comunicano ed esprimono la loro soddisfazione per l’archiviazione da parte del GIP di Vicenza del procedimento per evasione fiscale a carico del loro assistito “vittima di un “errore metodologico†da parte dell’Agenzia delle Entrate: sbagliati i conteggi dei movimenti nel contoâ€.
“Prendiamo atto con soddisfazione – osserva Pilla – che la Procura della Repubblica ha recepito le deduzioni difensive basate sulle perizie tecnico contabili, ed ha ritenuto di chiedere l’archiviazione del fascicolo, confermando quanto la difesa aveva sostenuto sin dal primo momento, cioè che le indagini nascessero da una errata impostazione metodologicaâ€.
Secondo l’avvocato Leonetti “questa vicenda dimostra, ancora una volta, che la diffusione di notizie di stampa su indagini in corso non deve influenzare l'attività professionale o pubblica dei soggetti coinvolti e che è opportuno attendere il confronto approfondito tra ipotesi d'accusa ed eccezioni difensive, prima di anticipare giudizi che danneggiano la reputazione delle persone coinvolte, soprattutto quando si tratta di stimati professionisti."
Ecco il dettaglio dei fatti:
È stato il GIP Dario Silvio Isolino Morsiani del Tribunale di Vicenza, ad accogliere la richiesta di archiviazione presentata dal PM Paolo Pecori, richiesta in cui emerge che la notizia di reato di evasione fiscale è infondata perché, “risulta in modo chiaro, dalla precisa e dettagliata memoria difensiva depositata e dalla consulenza tecnico-contabile, l’errore di impostazione contenuto nella notizia di reatoâ€. Durante l’analisi dei movimenti dei conti del notaio Colasanto relativi all’anno 2007, è stato accertato che l’Agenzia delle Entrate ha commesso un errore metodologico che ha portato alla errata ricostruzione degli importi a saldo finale, dimenticandosi di detrarre i movimenti estranei all’anno di imposta 2007, e conseguentemente alla errata incriminazione.
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