Ex Q8: tre sentenze del Tar Veneto danno ragione al Comune su tutta la linea
Giovedi 18 Luglio 2013 alle 18:15 | 0 commenti
Comune di Vicenza - “Si tratta di tre sentenze che danno ragione al Comune su tutta la linea. La scelta dell'amministrazione Variati di ferma condanna degli abusi edilizi trova ennesima conferma in questi ultimi pronunciamenti della giustizia amministrativa. Ringrazio il mio predecessore Pierangelo Cangini e gli uffici legale e tecnico per la determinazione e la coerenza con le quali hanno portato avanti le ragioni della legalità .
Ora mi aspetto soltanto che i proprietari dell'edificio prendano atto delle decisioni del Tar e procedano all'abbattimento delle parti abusive dell'edificioâ€. Filippo Zanetti, assessore alla Semplificazione e innovazione con delega all'edilizia privata, esprime grande soddisfazione per la contemporanea pubblicazione di ben tre sentenze del Tar Veneto che respingono in modo molto articolato altrettanti ricorsi proposti dall'immobiliare Le Mura.
Il caso, scoppiato all'inizio dello scorso mandato Variati, è quello dell'edificio ampliato in modo abusivo tra via Ceccarini, via Zambeccari e la rotatoria di Borgo Scroffa, lungo le antiche mura cittadine.
Il Tar ha innanzitutto respinto la richiesta dei proprietari di trasformare in sanzione pecuniaria l'ordine di demolizione delle parti abusive su via Zambeccari, ribadendo la doverosità di tale abbattimento che deriva dall'annullamento del permesso di costruire per contrasto con la normativa urbanistica e non comporta pregiudizio alla struttura preesistente. Â
In secondo luogo il tribunale amministrativo ha respinto il ricorso contro la deliberazione della giunta comunale del 20 gennaio 2010 di diniego dell'adozione del piano urbanistico di iniziativa privata proposto dal privato, ribadendo la correttezza della decisione comunale assunta in conformità con la norma regionale.
Infine il Tar ha respinto il ricorso dell'immobiliare Le Mura contro la prima deliberazione del consiglio comunale sul piano casa risalente al 2009: è improcedibile perché non è stata impugnata anche la successiva deliberazione del 2011.
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