Elezioni 2018, Giovanni Rolando di ReteDem: Achille Variati incandidabile alle politiche e in decadenza da presidente della provincia di Vicenza
Sabato 30 Dicembre 2017 alle 19:46 | 1 commenti
L’anno che verrà . Incandidabilità del sindaco uscente al Parlamento. Elezioni politiche, amministrative per il comune di Vicenza e per la presidenza della Provincia. Per ognuna una legge elettorale diversa.
E’ partita in questi giorni sui media locali e regionali, a seguito dello scioglimento delle Camere, una discussione pubblica sulla ineleggibilità del sindaco di Vicenza al parlamento. Appare opportuno quindi il richiamo alla normativa vigente per trarne delle conclusioni univoche nel rispetto della legge.
Sia per quanto concerne la possibile data di nuove elezioni amministrative per eleggere il nuovo sindaco e il nuovo consiglio in città capoluogo di Vicenza comunale in questo anno che verrà , dove già esistono i candidati a sindaco Otello Dalla Rosa vincitore eletto delle primarie del centrosinistra e civiche e Francesco Rucco capogruppo di Idea Vicenza sostenuto da alcune civiche, sia per le possibilità date al sindaco uscente di candidarsi alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica Italiana. Per punti:
A) Il sindaco di Vicenza è stato proclamato tale ed ha iniziato formalmente le sue funzioni in data 31.05.2013.
Il quinquennio amministrativo pertanto scadrà nel 2018, quando saranno convocati i comizi elettorali, che stabiliranno la data effettiva delle elezioni, che si potranno tenere nel periodo da marzo a giugno.
L'art. 7 del DPR 30 marzo 1957 n. 361 prevede che i Sindaci dei Comuni con un numero di abitanti superiore ai 20.000 abitanti non sono eleggibili alla carica di deputato.
Qualora i Sindaci di cui sopra siano cessati dalla carica 180 giorni prima della scadenza del quinquennio di durata della Camera, non scatta l'ineleggibilità (art. 7 comma 3 DPR 361/1957).
B) In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (art. 7 comma 7 DPR 361/1957).
C) Queste norme si applicano anche per la carica di senatore.
D) Al comma 3 art. 53 Testo unico Enti locali si prevede il caso delle dimissioni del sindaco: queste diventano efficaci ed irrevocabili dopo 20 giorni dalla presentazione, comportano lo scioglimento del consiglio comunale con contestuale nomina di un commissario prefettizio.
E) Il comma 1 dell'articolo 53 va letto insieme all'articolo 62 del medesimo testo unico, che prevede la decadenza del sindaco di un comune sopra i 20.000 abitanti, in caso di accettazione della candidatura a deputato o senatore.
In sintesi si può affermare che esistono due possibili fattispecie:
1) decadenza del sindaco (art. 53 comma 1 Tuel e art. 62 Tuel) che comportano lo svolgimento delle funzioni di sindaco da parte del vicesindaco;
2) dimissioni del sindaco (art. 53 comma 3 Tuel) che comportano la nomina di un commissario prefettizio.
In altre parole è il sindaco che decide se decadere a seguito di accettazione di candidatura, lasciando le sue funzioni al vicesindaco fino alle conseguenti elezioni, o se dimettersi lasciando le funzioni di sindaco, giunta e consiglio al commissario prefettizio sino alle conseguenti elezioni.
Per quanto riguarda invece la carica di presidente di Provincia ricoperta nel caso di Vicenza dallo stesso sindaco della città capoluogo è in automatico la decadenza all’atto della conclusione del quinquennio del mandato consigliare in comune. Si dovrà procedere perciò nel corso dell’anno che verrà a nuove elezioni del solo presidente, non già del consiglio provinciale che rimane in carica.
Giovanni Rolando, coordinatore regionale ReteDem Veneto
già consigliere regionale e capogruppo Lista civica "Variati sindaco"
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