Con la liquidazione coatta amministrativa (fallimento) di BPVi e Veneto Banca i soci hanno 60 giorni per inserirsi nello stato passivo
Domenica 25 Giugno 2017 alle 22:19 | 1 commenti
Il Consiglio dei ministri con l'approvazione del Decreto legge sulla vicenda delle banche venete ha dato avvio di fatto oggi, 25 giugno, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa (fallimento, ndr) di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, per cui chi ritiene di vantare crediti nei confronti delle due banche venete avrà 60 giorni di tempo per farlo presente ai commissari al fine di essere inserito nello stato passivo. Infatti, a differenza dei correntisti e degli obbligazionisti il cui credito è certo, liquido ed esigibile, gli azionisti vantano un diritto risarcitorio che deve essere, innanzitutto, rivendicato con le formalità previste e, indi, accertato, o in sede di interlocuzione con i commissari o, in alternativa, giudizialmente. La liquidazione coatta amministrativa è procedura di certo complessa.
Quindi chi tra gli azionisti delle banche venete che non hanno aderito all'Offerta Pubblica di Transazione desidera essere inserito tra i creditori, deve rivolgersi/avvalersi di professionisti altamente specializzati, con una approfondita conoscenza dei profili giuridici e fattuali della vicenda
Tanto più argomentata sarà la richiesta risarcitoria chi tra gli azionisti delle banche venete che non hanno aderito all'Offerta Pubblica di Transazione, desidera essere inserito tra i creditori, deve rivolgersi/avvalersi di professionisti altamente specializzati, con una approfondita conoscenza dei profili giuridici e fattuali della vicenda, tanto maggiore sarà la probabilità di essere inseriti nello stato passivo sin dalla sua prima formazione.
In breve, è giunto al termine il tempo delle associazioni di azionisti più o meno improvvisate, quelle, cioè, che non siano supportate da uno staff legale di livello adeguato.
Poichè lo Stato ha garantito (o sembra abbia garantito, per cui sarà opportuno il DL nella sua stesura completa) il pieno ristoro del danno subito anche dagli obbligazionisti subordinati, tale garanzia è ragionevole sia estesa anche agli investitori ingannati dalle false informazioni diffuse dagli emittenti, poichè nella vicenda in esame il titolo giuridico al recupero del capitale investito è comune a tali obbligazionisti e agli azionisti, tutti parimenti ingannati dal medesimo set informativo.
In aggiunta, lo sviluppo della vicenda conferma la più piena responsabilità delle società di revisione - KPMG e PWC - il cui operato è stato caratterizzato da tale mancanza di professionalità e competenza - e al contempo così generosamente retribuito - da non poterci esimere da: (i) dubitare della buona fede dei revisori e (ii) ipotizzare che non tanto e non solo di colpa grave si tratti ma addirittura di dolo. L'azione risarcitoria da avviare nei confronti dei detti soggetti - i cui profili giuridici devono essere oggetto di attenta analisi - a mio avviso darà ampie soddisfazioni agli azionisti che la avvieranno nelle opportune forme.
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