Complesso edilizio di borgo Berga, nuovo esposto di Legambiente e Crestanello
Mercoledi 18 Dicembre 2013 alle 15:41 | 0 commenti
Gigi Lazzaro, Legambiente Veneto e Paolo Crestanello, Comitato contro gli abusi edilizi - Legambiente Volontariato Veneto e Comitato contro gli Abusi edilizi tornano oggi a puntare il dito sul complesso edilizio di Borgo Berga, presentando una integrazione all'esposto originario per evidenziare nuove importanti violazioni e chiedere con ancor più fermezza il sequestro preventivo dei cantieri da parte della Procura vicentina.
Vengono inoltre confermate le violazioni della distanza minima di 10 metri dai corsi d'acqua, stabilita dall’art. 96 lett. f) del R.D. n. 523/1904, una norma statale che ha carattere assoluto ed inderogabile.Â
Diamo conto dei principali contenuti dell'esposto:
Mancanza nelle delibere di approvazione del PIRUEA degli elaborati previsti per legge
La L.R. del Veneto n° 11/2004 all’art. 19 – Piani urbanistici attuativi (PUA) - prevede che: «il piano urbanistico attuativo è formato dagli elaborati necessari individuati tra quelli di seguito elencati: d) la verifica di compatibilità geologica, geomorfologica e idrogeologica dell’intervento; l) il prontuario per la mitigazione ambientale; Nessuno di questi elaborati figurano tra gli allegati alla delibera di Consiglio Comunale di approvazione della “Variante P.I.R.U.E.A.“ del 2009. Tali allegati non figuravano nemmeno nella delibera di approvazione del P.I.R.U.E.A.  del 2003. Particolarmente grave la mancanza della relazione geologica.Â
Mancato rispetto delle prescrizioni della Soprintendenza per i beni architettonici
Nella nota del 2 aprile 2003 il soprintendente scrive: «dovrà essere conservata la ciminiera e le facciate residue dell’originaria archeologia industriale del sito individuata nell’area a sud della ciminiera». Nonostante la prescrizione fosse  diventata vincolante dopo l'approvazione del PIRUEA, in data 17.05.2005 viene invece autorizzata la demolizione dell'intero edificio. Viene mantenuta solo la ciminiera.
Mancanza della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)
La Corte Costituzionale ha recentemente confermato l'obbligo di procedere alla V.A.S. per i Piani urbanistici attuativi che possono produrre impatti significativi sull’ambiente. Alla V.A.S. viene affidato un ruolo di valutazione del rischio ambientale, paesaggistico e socioeconomico con attenzione alle esigenze della comunità locale. Appare assai grave che l’intervento urbanistico di Borgo Berga , che occupa un’area di 100mila metri quadrati, sottoposta a vincolo idrogeologico e paesaggistico,  posta nella confluenza di due fiumi e a pochi passi dal centro storico e da siti tutelati dall’UNESCO, non sia stato soggetto a Valutazione Ambientale Strategica.
Mancanza della Valutazione d’Incidenza Ambientale (V.Inc.A)
L'area di intervento urbanistico-edilizio ricade in “immediata prossimità †ad un’area ricompresa nel Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) denominato “IT3220040 DI DUEVILLE E RISORGIVE LIMITROFEâ€. Il fiume Bacchiglione è inserito nel S.I.C. sopracitato per tutta la sua lunghezza, tranne la parte che attraversa la città di Vicenza. Tuttavia, la tutela interessa il tratto di fiume posto poco più a sud dell’area P.I.R.U.E.A., a partire dal Ponte dello Stadio che dista solo una decina di metri dall’area di intervento.  L'art. 5, comma 8, del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. prevede espressamente che: «L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza».
Lavori su area demaniale e restringimento dell'alveo
Le cosiddette “opere di urbanizzazione†riguardano anche i lavori spondali, cioè la parte demaniale del corso d’acqua che secondo il privato, una volta ultimati i lavori, verranno a costituire, lo standard “a verde pubblico†da cedere al Comune in cambio dell’avvenuto scomputo degli oneri di urbanizzazione. Secondo lil Comitato e Legambiente, vi sarebbe un notevole deposito di pietrame e di materiale di escavazione lungo le sponde e alla base della scarpata, con conseguente riduzione della sezione idraulica e alterazione dell’alveo naturale del fiume.  Tali lavori rispondono, come si evince dal permesso di costruire, ad esigenze di rinverdimento delle sponde e di creazione di piste ciclopedonali e non hanno alcuna dichiarata finalità idraulica. Pertanto, non avrebbero mai dovuto essere autorizzate. Â
Mancanza degli standard a verde e parcheggi
Il progetto prevede una area di circa 20mila metri quadrati di standard a verde da cedere gratuitamente al Comune che nella realtà non esiste. Metà delle aree conteggiate a verde riguardano, infatti, le sponde interne del due fiumi che sono di proprietà del demanio e non possono essere cedute. Mentre la restante parte compresa tra gli argini e gli edifici è destinata a percorsi pedonali, in parte pavimentati, e a semplice arredo urbano. Si ricorda che il valore delle opere di urbanizzazione è stato portato a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti al Comune dal costruttore.
Secondo la convenzione intercorsa tra il Comune e il costruttore, per i parcheggi privati ad uso pubblico la società Sviluppo Cotorossi Spa:  «applicherà una tariffa che sarà concordata con l’amministrazione tenendo conto dei costi di gestione dell’impianto, con diritto di trattenere l’incasso». Per giurisprudenza consolidata, le aree private destinate ad uso pubblico, in virtù di accordi stipulati con la pubblica Amministrazione, sono ugualmente soggette al pagamento degli oneri di urbanizzazione. Appare evidente il danno erariale derivante dallo scomputo di oneri di urbanizzazione per standard non computabili o addirittura inesistenti.  Â
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