No a ipoteche Equitalia sotto 8.000 euro
Sabato 27 Febbraio 2010 alle 00:30Adico      Â
Class action contro Equitalia: illegittime le ipoteche per debiti inferiori agli 8.000 euro
La Corte di Cassazione ha stabilito - con la sentenza n. 4077 del 22 febbraio 2010 - che sono illegittime le ipoteche iscritte sui beni immobili se il debito reclamato e' inferiore agli 8.000 euro e se non se ne da' preavviso al contribuente.
"Una sentenza che rasserenerà migliaia di italiani alle prese ogni mese con l'insopportabile peso delle rate del mutuo, dell'auto o del televisore e che rischiavano vedersi mettere un'ipoteca sulla casa per poche centinaia di euro non pagati" spiega il presidente dell'ADICO, Carlo Garofolini.
Una decisone che, tuttavia, non ha affatto convinto Equitalia che si e' rivolta alla Cassazione. La societa' incaricata proprio per la riscossione coatta dei tributi ha, infatti, ritenuto incompetente il giudice di Pace, essendo intervenuta la giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie dl 223/2006 e spiegando che il limite di valore interessa unicamente l'espropriazione immobiliare e non anche l'iscrizione di ipoteca.
Per la suprema Corte e', infatti, nulla l'iscrizione ipotecaria sui debiti di modico valore. Deve sempre superare gli 8 mila euro l'importo della cartella esattoriale sulla base della quale viene esercitata la formalità -ipotecaria prevista dall'art. 77 del dpr a. 602/1973. Ciò in virtù del fatto che "l'iscrizione di ipoteca - si legge nella sentenza - e' un atto preordinato e strumentale all'espropriazione immobiliare e in quanto tale ne eredita le regole operative".
In conseguenza del rigetto del ricorso l'Equitalia e' stata anche condannata al pagamento delle spese del giudizio liquidate.
"Una sentenza clamorosa che ora apre le porte per una class action storica contro Equitalia per la revoca di un milione di ipoteche e il risarcimento danni ad un milione di contribuenti" conclude il presidente dell'ADICO.
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Corte di Cassazione: agevolazioni prima casa
Giovedi 18 Febbraio 2010 alle 07:13Adico   Â
La Corte di Cassazione non ammette scuse per beneficiare delle agevolazioni fiscali sulla prima casa
"La Corte di Cassazione nella sentenza n. 1392 del 26 gennaio 2010 non ammette scuse quando si parla di agevolazioni sull'acquisto della prima casa" si legge nell'ultima nota diffusa dall'ADICO "anche se determinate da forza di causa maggiore".
Infatti, spiega il presidente dell'ADICO, Carlo Garofolini, "il mancato trasferimento della residenza entro i 18 mesi dal rogito fa si che il cittadino perda le agevolazioni fiscali previste, quali l'imposta di registro nella misura del 3% e le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa".
A ribadire con forza questo concetto ci ha pensato proprio la sentenza in oggetto la quale ha condannato un contribuente, alla pena della perdita delle agevolazione fiscali previste in caso di acquisto di prima casa, che aveva prorogato il termine di trasferimento della residenza per un impedimento oggettivo e non prevedibile: vale a dire un'infiltrazione di acque reflue proveniente dall'appartamento al piano di sopra
In particolare, si legge nelle sentenza, "a prescindere da ogni altra considerazione una infiltrazione di acque reflue in un appartamento non rappresenta in sé un impedimento avente le caratteristiche della forza maggiore, se non in caso di prova del momento della sua insorgenza, del suo protrarsi, ovvero di eventuali complicanze idonee a rendere particolarmente lunga e difficile la riparazione e ad impedire in modo assoluto e per tutto il tempo a disposizione non solo la presenza nell'immobile ma, in ogni caso, l'ottenimento del trasferimento della residenza anagrafica".
In altra parole la Cassazione ha spiegato che un'infiltrazione di acque reflue in un appartamento non può costituire un impedimento riconducibile alle ipotesi di forza maggiore, anche perché l'anno e mezzo di tempo che ha a disposizione il contribuente per trasferire la residenza e' apprezzabile e garantisce all'acquirente la possibilità di risolvere qualsiasi problematica.
Ovviamente, fatta salva l'ipotesi in cui il proprietario di casa fornisca come prova una complicanza capace di impedire in modo assoluto l'ottenimento del trasferimento della residenza anagrafica.