Controversie bancarie: nuovo organismo
Venerdi 24 Luglio 2009 alle 12:02Adico. 24 luglio 2009Â Â Â Â Â Â Â Â
Da Ottobre un nuovo organismo sostituirà l'Ombudsman bancario per le controversie fino a 100.000 euro, purché si tratti di controversie iniziate a partire dal 1° gennaio 2007 e che non siano già state sottoposte all'autorità giudiziaria.
"Tale Organismo si occuperà di banche e di Poste italiane per le attività di Bancoposta, di credito al consumo, carte di pagamento e qualunque altro tipo di operazione o forma di investimento" fa sapere il presidente dell'ADICO, Carlo Garofolini.
Tutte le novità sono contenute in un regolamento della Banca d'Italia.
Viene precisato, in tale disposizione, il diritto al ricorso e l'obbligo gli intermediari oltre ad aderire anche fornire alla clientela un'adeguata informativa sulle procedure di accesso, gli indirizzi, i numeri di telefono e il sito Internet.
Il presidente del nuovo organismo, composto in tutto da cinque persone, sarà scelto dalla Banca d'Italia che avrà anche il compito di nominare altri due componenti e non più da membri nominati dalle banche.
Per quanto riguarda la procedura, il ricorso al nuovo organismo deve essere preceduto da un reclamo presentato direttamente all'intermediario in forma scritta (lettera, fax, email). E, in caso di esito negativo o di mancata risposta entro il termine di 30 giorni, può essere avviata la procedura.
"Bisogna fare attenzione che il ricorso all'Abf, non può essere presentato se trascorsi oltre 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla banca" avverte Carlo Garofolini.
Il cliente ha l'obbligo di inviare copia del ricorso anche alla banca, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata; "il procedimento per il consumatore è completamente gratuito"spiega il presidente dell'ADICO, tranne un contributo di 20 euro che in caso di accoglimento anche parziale del ricorso verrà rimborsato dall'intermediario che dovrà invece corrispondere 200 euro per contributo alle spese della procedura.
Entro 30 giorni dalla ricezione della copia del ricorso, l'intermediario trasmette all'Abf le proprie controdeduzioni; gli organismi di categoria, entro 15 giorni dalla ricezione, dovranno effettuare l'esame della documentazione e successivamente trasmettere la documentazione alla Banca d'Italia. Il collegio si pronuncia sul ricorso entro 60 giorni dalla data in cui la segreteria tecnica ha ricevuto le controdeduzioni della banca.
La decisione verrà presa a maggioranza dei componenti. In caso di un tentativo di conciliazione il ricorso sarà sospeso e, se la conciliazione fallirà , riprenderà il suo corso senza necessità di un nuovo reclamo. Se, invece, una delle parti ricorrerà a magistrati o arbitri, il conciliatore potrà dichiarare estinto il procedimento. La decisione, motivata, andrà comunicata alle parti entro 30 giorni e l'intermediario avrà altri 30 giorni per attuarla, salvo diverso termine espresso. Le parti coinvolte nella procedura mantengono la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria.
Infine, se le decisioni non sono applicate in tempo utile sarà data pubblicità dell'inadempimento attraverso la pubblicazione sul sito Internet della Banca d'Italia, di quello dell'Abf e, su due quotidiani ad ampia tiratura, con i costi a carico dell'intermediario.
Recessione, vedi alla voce usura
Sabato 20 Dicembre 2008 alle 10:49I veri usurai? I banchieri. Ecco perché la crisi economica ha le sue origini nel regime di impunità del sistema bancario
 Le banche sono sotto accusa, perché da loro ha avuto origine la spaventosa recessione economica che si sta abbattendo sull’economia, cioè sulla pelle di piccoli imprenditori e lavoratori dipendenti, spina dorsale del Paese. Mutui senza copertura, speculazioni incontrollate, prodotti finanziari “tossici": in questi mesi abbiamo imparato l’oscuro e funesto vocabolario della crisi. Ma ciò che nessuno imputa agli istituti di credito è un aspetto che ne mette a nudo tutta la malafede: l’usura. Nei tribunali di mezza Italia si moltiplicano i processi contro questo reato previsto dall’articolo 644 del codice penale, secondo il quale si ha usura quando vengono concessi prestiti di qualsiasi tipo a tassi superiori a quelli previsti dalla legge, o in ogni caso a tassi sproporzionati alle difficoltà economiche di chi li richiede. Il tasso soglia, cioè il limite oltre il quale chi concede il prestito può essere definito un usuraio, è calcolato sul tasso globale medio della categoria del prestito.
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