Norma in senato per vittime delle due banche venete prevede indennizzo del 30% su 39.3 euro per BPVi (cioè 12 €) e per Veneto Banca su 30.5 euro (9 €). Rocca: "M5S, è giusto?"
Lunedi 17 Dicembre 2018 alle 17:02Dopo aver pubblicato "In anteprima le Proposte emendative che riguardano commi 256-268, già art. 38 per le vittime di BPVi, di Veneto Banca e delle altre 9 banche interessate" abbiamo chiesto, al solito, un commento anche al dr. Riccardo Federico Rocca dello studio Legale Rocca di Milano di cui alleghiamo ora le riflessioni.
1. La quinta Commissione permanente (Bilancio) nella seduta pomeridiana di domenica 16 Dicembre 2018 ha confermato il testo dell'emendamento all'art. 38 statuendo che, per le due banche ex popolari venete, la misura dell'indennizzo è (attuale comma 260, precedente comma 5) pari al 30 per cento del valore contabile delle azioni nel bilancio di esercizio chiuso al 31dicembre 2011.
Continua a leggereIn anteprima le Proposte emendative che riguardano commi 256-268, già art. 38 per le vittime di BPVi, di Veneto Banca e delle altre 9 banche interessate
Lunedi 17 Dicembre 2018 alle 10:53Articolo 38 per le vittime delle banche: oltre a BPVi e Veneto Banca ci sono anche le 4 risolte e altre 5 banche in Lca tra cui la BCC Brutia, il tutto almeno sulla carta
Sabato 15 Dicembre 2018 alle 15:22Il Fondo di ristoro di BPVi, Veneto Banca, Banca Marche, Banca Popolare dell’Etruria, CaRiFe e CaRiChieti. Osservazioni "personali" di Franza e Gasperini, membri Consob
Venerdi 2 Novembre 2018 alle 09:22Enea Franza e Maria Sofia Gasperini, Consob, da Diritto Bancario.itÂ
Le opinioni espresse dagli Autori sono personali e non impegnano la Consob, Autorità di appartenenza
Premessa. I Fondi di solidarietà e di ristoro finanziario recentemente istituiti per indennizzare i risparmiatori/investitori coinvolti nella vicenda delle c.d. Banche Venete (i.e. Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca) e di Banca delle Marche, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara e Cassa di Risparmio di Chieti si inseriscono, con le peculiarità che si avrà cura di segnalare, nel quadro degli strumenti di tutela dei soggetti danneggiati da situazioni, latu sensu, di crisi degli intermediari bancari. Â
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