Vietate o legali? Tutto si gioca sulle «baciate»
Venerdi 5 Agosto 2016 alle 10:10 | 0 commenti
Potrebbe rivelarsi come la classica pietra che, una volta tolta, rischia di far crollare tutto il castello. La pietra d'inciampo sulla costruzione dell'inchiesta della Procura di Roma su Veneto Banca, per aggiotaggio e ostacolo alla vigilanza, che ha condotto agli arresti domiciliari lo storico manager di Montebelluna Vincenzo Consoli, riguarda ancora una volta le «baciate». In termine tecnico, il capitale finanziato, ovvero i prestiti che la banca ha concesso per comprare, in tutto o in parte, le proprie azioni. Fatto in partenza vietato dal codice civile, secondo la linea della Procura di Roma; che invalida i prestiti e il capitale costituito a quel modo, e regge quindi a cascata i dati gonfiati che costituiscono la base dell'aggiotaggio e dell'ostacolo alla vigilanza.
Fatto tutt'altro che pacifico, secondo invece la tesi del collegio della difesa di Consoli (gli avvocati Franco Coppi, Alessandro Moscatelli e Massimo Malvestio) e che potrebbe, se accolta, ridurre a poco la costruzione che regge l'inchiesta.
«Le baciate erano legali», aveva sostenuto Consoli nell'interrogatorio di un anno fa, rispetto alla contestazione dei 157 milioni di euro di finanziamenti correlati all'acquisto azioni fatto da Bankitalia nell'ispezione 2013, che è la base dell'inchiesta.
Parole che mostrano già in controluce la tesi che la difesa porrà alla base della sua linea. Ovvero che fino all'aprile 2014, data di entrata in vigore delle nuove regole poste dalle direttive europee 575 del 2013 e 241 del 2014, che escludono che il capitale finanziato dalla banca possa esser computato a capitale di vigilanza, il divieto posta dall'articolo 2.358 del codice civile fosse tutt'altro che pacifico per le banche popolari. Ed anzi che dottrina e giurisprudenza, con sentenze che arrivano fino in Cassazione, fossero orientate nel ritenere possibile considerare il finanziamento al socio come considerato fisiologico e legato al rapporto mutualistico tipico delle banche popolari.
Insomma, è la linea, se una popolare concede un prestito ad un cliente solvibile che serve anche ad acquistare azioni non c'è problema. Perché il senso è di fornire un'ulteriore garanzia in favore della banca. Se non lo si considera una prassi legale non si comprende come il vecchio statuto da cooperativa di Veneto Banca potesse parlare, all'articolo 19, delle assunzioni in garanzia delle azioni della banca; al pari di quanto succedeva in Bpvi e negli statuti di altri popolari come Bper, Banco Popolare Credito Valtellinese. Statuti tutti approvati da Banca d'Italia, tenuta a verificare che non contrastassero con i principi della sana e prudente gestione. E non a caso, sul fronte delle norme di vigilanza, in passato, rilevano i difensori, non era stato dettato nulla. È per questo che Consoli, nell'interrogatorio di un anno fa può girare agli investigatori che gli stanno di fronte una domanda retorica: perché Banca d'Italia non ha contestato il capitale finanziato nell'ispezione del 2009?
Certo, la tesi generale ha dei limiti. Pm e finanzieri non a caso nell'interrogatorio insistono sul merito di credito. Su come si spiegano i finanziamenti ad aziende «decotte», o casi come quelli del «piacerino» sul finanziamento per l'acquisto dei bond subordinato a D'Aguì e Giovannone, titoli tenuti in parcheggio per Veneto Banca. Perché se il principio della «baciata» buona è un prestito vero con la garanzia accessoria delle azioni acquistate, decade di fronte al finanziamento con acquisto azioni di clienti non solvibili. O a quelli in cui si finanzia l'acquisto azioni a persone che quelle azioni non hanno alcuna intenzione di tenersele e fanno solo da prestanome. Caso, questo, che forse risolve l'altra domanda che viene subito: come si concilia la tesi del capitale finanziato lecito nelle popolari con le prime ordinanze dei giudici civili, che, nel caso di Vicenza, hanno dichiarato nulle le «baciate», secondo quanto previsto dall'articolo 2.358 del codice civile?
E poi resta l'altra questione. Se è l'introduzione della normativa europea nel 2014 a cambiare radicalmente le cose, cosa ci sarà da aspettarsi rispetto al capitale finanziato scoperto dall'ispezione Bce nel corso dell'aumento di capitale 2014? Si vedrà . Ma per intanto resta da verificare l'assunto principale dei difensori di Consoli. Se la base sostanziale dell'inchiesta resta l'ostacolo alla vigilanza e l'aggiotaggio costruiti sul capitale finanziato scoperto nel 2013, e la tesi della legalità del capitale finanziato passa, si transiterebbe dal discutere di una situazione illegale in partenza ad una che va vagliata caso per caso, a partire dalla solvibilità . E oltretutto, per i difensori, considerando solo i casi in cui il finanziamento costituisce nuovo capitale, non la compravendita di azioni già esistenti. Ma messa così, se il grosso dei finanziamenti contestati riguarda clienti solvibili, i rilievi a Consoli, sul piano penale, potrebbero ridursi a poca cosa.
di Federico Nicoletti, dal Corriere del Veneto
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