Tariffa Igiene Ambientale, Zaltron vuole chiarezza dal Comune
Giovedi 6 Marzo 2014 alle 21:00 | 0 commenti
Di seguito pubblichiamo l'interrogazione comunale presentata al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale da Liliana Zaltron, Portavoce – consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Vicenza riguardante la posizione del Comune di Vicenza sulla Tariffa Igiene Ambientale, anche per quanto concerne la restituzione del prelievo dell’IVA.
Al Signor Assessore delegato
Al Signor Presidente del Consiglio Comunale
INTERROGAZIONE
Premesso che:
A partire dal 1 settembre 2002 l’imposta Tarsu, poi trasformata in TIA (Tariffa Igiene Ambientale), è stata affidata dal Comune di Vicenza, in titolarità e gestione, ad AIM Igiene Ambientale posseduta al 100% dal Comune stesso.
Che a specifica richiesta inviata da vari residenti del Comune di Vicenza, AIM rispondeva, in data 23 aprile 2012 che “alla data non esistevano disposizioni normative che abbiano abrogato quanto disposto dal DPR 633/1972 Tab A parte III n 127 sexiesdecies e che pertanto la tariffa continua ad essere assoggettata all’aliquota agevolata IVA del 10%... e che siamo in attesa di provvedimenti legislativi che chiariscano, sia per gli anni passati che per i futuri, la natura fiscale della tariffa..â€
Che Altroconsumo ha diffidato molti Comuni e società municipalizzate che gestiscono i rifiuti per conto del Comune, tra cui AIM S.p.A. - Aziende Industriali Municipali Vicenza S.p.A., per chiedere il rimborso dell’Iva che hanno indebitamente incassato.
Che, come da lettera del Difensore Civico Regionale della Regione Veneto, dr Roberto Pellegrini, con protocollo n 1041 del 24/10/2013 istanza n. 536/2013, la sentenza 8383 del 2013 Corte di Cassazione Civile Sezione V e sentenza n. 7342/2012, ha affermato che può ormai considerarsi un punto fermo, nella giurisprudenza di questa Corte, che la tariffa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, istituita con Dlgs 22 del 1997 art. 49 ex DPR n.507/1993 non è assoggettabile ad IVA in quanto essa ha natura tributaria.
Che la sentenza in materia del Giudice di Pace di Genova, in data 9.06.2012 n.3982, che condanna la società erogatrice delle bollette al risarcimento dell’Iva, riporta alcuni punti significativi ed essenziali:
la controversia in questione non ha ad oggetto un rapporto tributario tra contribuente e Amministrazione finanziaria, ma un rapporto di natura privatistica tra soggetti privati, che comporta un mero accertamento incidentale in ordine all'ammontare dell'imposta applicata in misura contestata;
la richiesta di rimborso soggiace, senza dubbi di sorta, al termine prescrizionale ordinario (si veda sentenza della- Commissione Tributaria Centrale Sez. XXI del 16 giugno 1990 n.4703) e risulta priva di pregio e destituita di fondamento la tesi secondo cui si dovrebbero applicare le disposizioni del processo tributario previste dal DLgs. N. 546/1992, con particolare riguardo al disposto di cui all'art. 21, comma 2 dello stesso l'attore sarebbe decaduto dalla facoltà di richiedere il rimborso IVA per le annualità trascorse.
La Corte Costituzionale ha rammentato che già in regime di TARSU al Comune era riconosciuta la possibilità di affidamento a terzi del servizio, senza che con ciò venisse meno l'originaria posizione di soggetto attivo del Comune stesso.
Condivisione piena dell'affermazione che, attesa la natura tributaria di TARSU e TIA, entrambi i prelievi sono estranei all'applicazione dell’IVA.
La Corte Suprema di Cassazione si è espressa in materia con sentenza n. 2320/17/2/2012(TN n.4/2012), oltre alla importante sentenza Corte Costituzionale n.238/2009.
La Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione con le sentenze n.3294/2/3/2012 e n.3756 del 9/3/2012 (TN n.6/2012), conferma i contorcimenti normativi e legislativi, che introducendo il D.L. n.78/2010, legge n.122/2010 e successiva circolare n.3/2010, hanno prodotto una grave forzatura logica del tutto inaccettabile (fonti Cassazione Tributaria).
La Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione è tornata sulla questione con ben 18 pronunce, confermando le impostazioni precedenti, e con pareri di Diritto Tributario con 14 Sentenze del 13/4/2012, dalla n.5825 alla n.5838, nonché di altre due sentenze di merito del 20/4/2012 n.6257-6258 confortato il tutto pure con altra sentenza del 27/4/2012 n.6547 (TN n. 10/2012) e successiva pronuncia del 11/5/2012 n.7333 ed altre (TN n. 11/2012);
Tanto premesso, la sottoscritta Liliana Zaltron, nella qualità di consigliere comunale, chiede:
Per quale motivo la risposta fornita ai cittadini da parte del Comune è uno scarico di responsabilità nei confronti di AIM, posto, come definito dal Giudice di Genova, la posizione di soggetto attivo del Comune stesso?
Quali azioni ha posto in essere ed attuato il Comune di Vicenza/AIM per la restituzione del prelievo dell’IVA, a seguito della illegittimità della stessa, per errore sulla natura del presupposto d’imposta?
Vicenza, 06/03/2014
Liliana Zaltron
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