Scadenza Tares, Bastianello chiede spiegazioni a Variati e Aim
Martedi 17 Dicembre 2013 alle 14:40 | 0 commenti
Sabrina Bastianello, consigliere comunale Lega Nord Liga Veneta - Sono apparsi su tutti i quotidiani locali degli ultimi giorni articoli in cui si apprende che il Sindaco Variati si è rivolto al Governo scrivendo :†...metterò nero su bianco quello che penso. Lo stato non deve applicare sanzioni a tutti quei cittadini che pagheranno in ritardo il tributo. Dev’esserci una moratoria di almeno un mese. Ci vuole rispetto nei confronti dei cittadini e delle imprese. Così non va bene....â€
Tenuto conto dell’art. 14 del dl 201/2011 che definisce la maggiorazione come una componente del Tares le cui regole di determinazione poggiano sulla componente della tariffa rifiuti seguendone presupposto, base imponibile e agevolazioni. La maggiorazione segue la componente tariffaria sui rifiuti in tutte le sue dinamiche e modalità di versamento, vista la lettera c) del comma 2 dell’ art. 10  del dl 35/2013 «la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo».
Tenuto conto che la maggiorazione, per effetto del dl 35/2013, non è diventata un tributo erariale ma è stata riservata allo Stato: non a caso, per i versamenti con F24, va inserita nella sezione TRIBUTI LOCALI (SEZIONE EL – codice tributo 3955), che in quanto componente di un unico tributo locale, la maggiorazione rientra nella potestà regolamentare da esercitare nel rispetto dei criteri e vincoli normativi che in nessun passaggio pongono un termine di scadenza del tributo Tares;  né tanto meno indicano il 16 dicembre come data ultima di versamento. Gli unici paletti per la maggiorazione sono il canale di versamento e la contestualità di pagamento con l’ultima rata della tariffa.
Visto che l’architettura normativa rende legittime le scelte di quei comuni che, basandosi anche sulla circolare n. 1/2013 di interpretazione del dl 35/2010, hanno fissato la scadenza dell’ultima rata dopo il 2013, con l’unico obiettivo di quantificare esattamente gli importi dovuti rispetto alle dinamiche di occupazione e limitare così operazioni di rimborso o compensazione sulle quali nessun aiuto darà lo strumento F24 che, se funziona come la per la quota Stato Imu, non permette di compensare applicando le somme a credito maturate su tributi locali.Â
Tenuto conto che la maggiorazione, come la componente rifiuti della Tares, non è un tributo in autoliquidazione, e quindi il relativo pagamento può avvenire solo dopo aver ricevuto i “modelli precompilati†previsti dalla norma. Il ritardo nella consegna di questi modelli, non essendo previste forme di notifica obbligatoria in fase di primo invio, non può comportare applicazioni di sanzioni e interessi per il contribuente esente da colpe.
Considerato che se il Comune di Vicenza, quindi, ha voluto individuare, per scelta politica, come scadenza ultima quella del 16.12.2013 fissata dalla Ris. del Dip. delle Finanze, e, per effetto di ritardi non imputabili ai contribuenti, questi non è in grado di pagare entro la data fissata, non si ritiene che possano essere previste forme sanzionatorie in quanto non esiste il presupposto normativo né regolamentare. In ogni caso non sarà lo STATO ad esercitarle in quanto trattasi di tributo locale.
Sottolineando che l’amministrazione comunale aveva nello scorso mese di ottobre rigettato la proposta di posticipo TARES formulato dalla soprascritta al fine di meglio quantificare il tributo e “liberare†dall’imminente scadenza il contribuente, chiedo che il Sindaco di Vicenza renda conto e dichiari ai cittadini:1.     Per quale motivo comuni limitrofi al nostro, sicuramente meno dotati di organico e di consulenti, di quanto lo sia AIM, per l’interpretazione delle norme, siano stati in grado di trasmettere in tempi celeri ai cittadini il modello F24 precompilato con il tributo TARES;
2.     Per quale motivo il Sindaco si sia rivolto al Presidente del Governo anziché “richiamare†AIM per il tardivo e poco sollecito riscontro della normativa;
3.     Quale sia la scelta da parte dell’Amministrazione in merito all’applicazione delle sanzioni in capo ai contribuenti.
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