Processo BPVi, rigettata costituzione parte civile Regione Veneto. La dettagliata spiegazione dell'Avvocatura regionale
Sabato 15 Dicembre 2018 alle 18:57 | 0 commenti
In merito al rigetto dell’istanza di costituzione di parte civile della Regione del Veneto nel processo per il danno ai risparmiatori della Banca Popolare di Vicenza, ecco la puntualizzazione arrivata dall’Avvocatura regionale: 1) Il rigetto del tentativo di costituzione di parte civile della Regione Veneto, unitamente ad altri soggetti privati danneggiati presentatisi per la prima volta all’udienza odierna del 15 dicembre 2018, è stato assunto per una quanto apprezzabile, tuttavia non condivisibile valutazione delle norme processuali da parte del collegio giudicante.
Secondo l’ordinanza letta in aula dal suo Presidente la non ammissione è stata, nella sostanza, motivata con la circostanza che lo stesso aveva ritenuto chiusa la fase di costituzione delle parti civili che si erano presentate all’udienza del giorno 1 dicembre 2018.
Invero, in quel giorno, con un provvedimento di contenuto organizzativo e comprensibilmente rivolto alla migliore gestione di un dibattimento particolarmente complesso, il collegio aveva anche disposto che l’udienza del 15.12.2018 fosse destinata alla “prosecuzione delle attività preliminari†e alla “formulazione di un elenco completo e definitivo delle parti civili e dei loro difensori†.
Proprio queste ulteriori disposizioni avevano lasciato intendere, come peraltro ritiene la prevalente giurisprudenza di legittimità , che in tal modo lo stesso giudicante avesse ritenuto che, comunque, il termine ultimo previsto per la costituzione di parte civile fosse quello, antecedente alla dichiarazione di apertura del dibattimento, in cui il giudice ha non soltanto completato la raccolta delle costituzioni di parte civile, ma ha anche esaurito l'accertamento sulla regolare costituzione delle parti, operazione che è avvenuta all’udienza odierna. Operazione alla quale segue, prima che possa dirsi chiusa la fase di costituzione della parti civili, come previsto dall’art. 491 c.p.p., un ulteriore passaggio: ovvero la parola alle difese per eventuali le eventuali eccezioni sollevate al riguardo, operazione, quest’ultima, che sarà svolta nelle prossime udienze. Â
Per cui, in questa occasione, e malgrado il diverso e prevalente orientamento giurisprudenziale, il collegio, per evidenti esigenze di celerità e concisione, ha preferito ritenere conclusa la fase preliminare affermando che l’udienza odierna aveva un contenuto meramente rivolto alla correzione degli errori materiali eventualmente occorsi in quella precedente, nella quale si doveva intendere definitivamente esaurita la costituzione delle parti civili.
2) L’ordinanza del Tribunale di Vicenza non è validamente opponibile per riottenere una riammissione in questo processo. Ma dato che i sottostanti interessi non sono venuti meno, non per questo è esclusa la possibilità della Regione di riproporre in sede civile una causa risarcitoria di contenuto analogo alle ragioni per le quali ha esperito questo tentativo di costituirsi parte civile.
3) Il tentativo esperito dalla Regione Veneto trova sostegno nello statuto regionale, laddove si prevedono competenze a favore del sostegno del credito e delle finanza di interesse regionale, così come dall’attribuzione di competenza indicata nell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, nonché alla circostanza che le vicende da cui è generato questo processo penale hanno avuto riguardo, non soltanto al turbamento recato nella collettività per le varie forme di pregiudizio economico causate dal dissesto economico di una banca di particolare esposizione pubblica, ma anche per la lesione causata agli interessi regionali non direttamente collegati a interessi di rilevanza economica ma, pur tuttavia, espressione al complesso delle relazioni sociali dell’ente Regione​.
A questo riguardo, bisogna considerare che la Regione non ha subito un danno patrimoniale diretto, come ad esempio è accaduto al Comune di Vicenza, già socio della banca, inoltre i reati per i quali si procede (aggiotaggio, intralcio alla vigilanza della Banca d’Italia, false comunicazione ai mercati finanziari) intendono salvaguardare, quali beni pubblici protetti, la vigilanza sull’attività bancaria e finanziaria, la tutela del credito e dei mercati finanziari.
A cui bisogna aggiungere, che malgrado i propri compiti statutari, la tutela di questi beni rientra direttamente nelle competenze dello Stato, secondo quanto esposto all’art.117, comma 2 lettera e) della Costituzione, al quale compete in via esclusiva la materia di “tutela del risparmio e mercati finanziariâ€.
4) Il tentativo di costituzione di parte civile della Regione è dunque avvenuto in ragione degli stanziamenti - per un controvalore complessivo di 900.000 euro - assunti con vari provvedimenti dalla Giunta regionale, per dare sostegno ai comitati dei risparmiatori al fine di permettere la loro migliore tutela dei loro crediti, e per dare specifica assistenza sanitaria e sostegno psicologico alla varie persone che sono state vittime dei dissesti delle banche venete e, conseguentemente, dettata prioritariamente dall’intento di dare continuità a queste iniziative più che per recuperare le somme spese per i danneggiati e rientranti nelle proprie competenze amministrative. Nonché, in tal modo per avere titolo per rivendicare la lesione dell’immagine della collettività reginale danneggiata.
Da qui la difficoltà di una decisione maturata a fronte, dato il tipo di reati, di un orientamento giurisprudenziale avverso, già manifestato in questo processo dal Giudice per le indagini preliminari, che aveva escluso dalla costituzione di parte civile altri enti pubblici che avevano chiesto di partecipare al processo in rappresentanza degli interessi collettivi dei loro amministrati. Come è accaduto al Comune di Schio e alla Camera di Commercio di Padova davanti al Gip.
Difficoltà a cui si accompagna anche di dimostrare l’avvenuta spesa, così come la pertinenza degli stanziamenti adottati ai fatti di causa e la loro efficacia in concreto e non in via meramente presuntiva. Esigenze che hanno reso complesso, arduo e complicato il tentativo di costituzione di parte civile, che, se non adeguatamente circostanziato, sarebbe certamente stato contestato nel merito dalle controparti nelle prossime udienze. E che andava, quindi, costruito con una adeguata strumentazione probatoria, che ha richiesto tempo e impegno.
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