Prima infanzia, pronto il nuovo regolamento
Martedi 19 Marzo 2013 alle 23:48 | 0 commenti
Comune di Vicenza - Il nuovo regolamento per il funzionamento dei servizi educativi comunali per la prima infanzia andrà presto in consiglio comunale per l'approvazione. È infatti già passato in giunta il nuovo documento messo a punto in 33 articoli dall'assessorato all'istruzione, per adeguare le modalità di gestione e di funzionamento degli asili nido alle mutate esigenze socio-educative, alle richieste da parte di una società in continuo cambiamento e all'evoluzione della normativa nazionale e regionale.
Basti pensare che l'attuale regolamento risale al 1993 e molto da allora è cambiato in merito a calendari, orari, attività ed indirizzi educativi e pedagogici. Di qui la necessità di un aggiornamento fin dal titolo. Non si tratta infatti del funzionamento dei soli asili nido comunali, ma dei servizi educativi per la prima infanzia in generale, comprensivi quindi anche dei nidi integrati e dei nidi aziendali: nel tempo, ad esempio, è stato aperto il nido aziendale Comune-Ipab e inseriti i bambini nei nidi integrati Rossini, Villaggio del Sole e Giuliari.
In secondo luogo il documento che a breve andrà in consiglio recepisce la normativa regionale sulle autorizzazioni e gli accreditamenti per quanto riguarda le nuove definizioni di nido, nido aziendale, nido integrato, micronido e centro infanzia.
Non solo: il nuovo regolamento contiene il codice di comportamento del personale riguardante l'ingresso di persone estranee al nido e alla scuola materna, e altre norme generali sulla vigilanza dei minori, adottato a settembre 2011 per prevenire i pericoli all'interno delle strutture scolastico-educative attraverso il rispetto di regole da parte di coloro che, a vario titolo, entrano nei nidi comunali.
Per quanto riguarda poi l'attività e gli indirizzi educativo-pedagogici, sono state aggiunte in particolare le due metodologie seguite, entrambe incentrate sul benessere e sulla promozione dell'autonomia dei bambini: si tratta dell'inserimento a gruppi, per cui i bambini vengono accolti in ciascuna struttura in relazione ai turni predisposti precedentemente dall'équipe del nido e dalla psicopedagogista; e del lavorare con gruppi verticali, per cui le sezioni possono essere composte da bambini di età eterogenea.
Il nuovo regolamento inoltre specifica meglio il calendario educativo e gli orari di apertura e chiusura dei nidi comunali e in concessione.
Ancora, il nuovo testo esplicita meglio i precedenti articoli 6 e 8, riguardanti rispettivamente le ammissioni e dimissioni dei bambini, la presentazione delle domande e le graduatorie. Scorporati in sei articoli (dall'11 al 17), le due tematiche sono ora peraltro complete dei riferimenti alla normativa sull'autocertificazione, alla possibilità da parte degli uffici di acquisire direttamente i certificati anagrafici o altri certificati in possesso dell'amministrazione, e alla formazione di un'apposita graduatoria suppletiva per le domande di iscrizioni che giungono al di fuori del termine previsto e che viene presa in considerazione qualora risultino esaurite le liste di attesa. Di questi sei articoli, poi, due sono nuovi: l'articolo 15 sulla rinuncia o conservazione del posto, relativo quindi alle modalità per la presentazione della dichiarazione di dimissioni dall'asilo nido oppure per le richieste di mantenimento del posto per assenze motivate inferiori a 30 giorni, e l'articolo 17 sui trasferimenti, relativo alle modalità di richiesta di passaggio da un nido ad un altro.
Modifiche sono state apportate anche all'articolo sulle rette di frequenza, sia per quanto riguarda le modalità di calcolo (applicazione della normativa Isee) sia per quanto riguarda l'individuazione del nucleo familiare di riferimento, al fine di rispondere anche in questo caso alle normative che si sono susseguite dopo l'approvazione del regolamento attualmente in vigore, ed in particolare alle norme concernenti i genitori coniugati con residenze anagrafiche diverse oppure i casi di separazione o divorzio.
È stato poi inserito ex novo un articolo, il 19, sulla revisione delle rette, con il quale si fa riferimento alla possibilità di presentare, in corso d'anno, istanza di revisione della retta stabilita, qualora siano sopravvenuti mutamenti sostanziali della condizione economica e retributiva del nucleo anagrafico di riferimento, ovvero una variazione superiore al 25% rispetto all'attestazione presentata all'inizio dell'anno educativo.
Per quanto concerne la struttura organizzativa, rispetto all'attuale regolamento sono state modificate le sole definizioni, sulla base delle figure professionali operanti attualmente. Infine sono stati eliminati gli articoli relativi ai comitati di gestione, in quanto inattivi già da molti anni.
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