Immobili e nuovi contratti "Rent to Buy": ora affitto, poi compro
Lunedi 29 Settembre 2014 alle 09:00 | 0 commenti
 
				
		Il decreto cosiddetto "sblocca Italia" ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano una nuova forma contrattuale che consente ai proprietari di immobili di concederli in godimento con previsione di futura vendita, computando al prezzo convenuto un certo numero di canoni. Nonostante il nome con cui sono stati subito battezzati, Rent To Buy, non si tratta di contratti di affitto, già disciplinati con norme dedicate (leggi 392/1978 e 431/1998), ma di contratti del tutto nuovi, per i quali la legge prevede specifiche tutele.
Vediamo, brevemente, grazie a una nota di Aduc, Associazione per i diritti degli utenti e consumatori, i vantaggi specialmente per quanto riguarda la protezione delle parti verso i terzi
Fino  alla data di entrata in vigore del decreto, il 13/9/2014, per poter  stipulare un contratto simile si doveva ricorrere ai classici contratti  di affitto inserendo patti di futura vendita, senza una disciplina di  legge specifica a cui fare riferimento.
Oggi, con questa nuova forma  contrattuale che prevede la trascrizione nelle conservatorie  immobiliari, le parti possono proteggersi fin da subito nei confronti di  terzi con la "prenotazione" dell'immobile oggetto della reciproca  promessa di vendita/acquisto, come se avessero sottoscritto un  preliminare di compravendita. Le protezioni sono infatti quelle previste  dal codice civile per i preliminari di compravendita, con la  particolarità che gli effetti della trascrizione si mantengono, anziché  solo per tre anni, per tutta la durata del contratto (massimo dieci  anni), in attesa di quelli, eventuali, del rogito. 
Per il  proprietario/venditore, diventa possibile mettere "a reddito" l'immobile  subito, in prospettiva di una vendita futura. La promessa di vendita  decade per legge - e il contratto si risolve - nel caso l'utilizzatore  diventi moroso di un certo numero di canoni (decisi contrattualmente),  anche non consecutivi.
Per l'utilizzatore/acquirente diventa  possibile poter subito godere dell'immobile diluendo nel tempo l'impegno  finanziario in vista di un futuro acquisto. L'acquisto inoltre può  esser previsto nel contratto come "automatico" (quindi già promesso alla  firma) oppure opzionale, come avviene nei contratti di leasing.
A  parte alcuni aspetti disciplinati dalla legge, questi contratti sono  liberi, affidati alla contrattazione delle parti. Ciò in special modo  riguardo al prezzo di vendita dell'immobile, la durata di godimento  anteriore alla vendita, l'importo mensile dei canoni e quanti di essi  costituiranno l'acconto da scalare dal prezzo di vendita. 
Rimangono  incerti alcuni punti sui quali il decreto legge non si esprime: quali  siano le procedure da seguire nel caso il proprietario voglia forzare il  rilascio dell'immobile a seguito di risoluzione del contratto  (probabilmente l'azione esecutiva di rilascio) e gli aspetti fiscali che  riguardano essenzialmente l'Iva (quando prevista) e l'imposta di  registro. Ci auguriamo che intervengano presto chiarimenti dell'Agenzia  delle entrate o che le mancanze siano sanate in sede di conversione in  legge.
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