Firmata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Concia
Mercoledi 29 Giugno 2011 alle 09:00 | 0 commenti
Filctem Cgil, Femca Cisl, Uilcem Uil - Le relazioni sindacali nel settore della Concia sono da sempre piuttosto complicate ed ambivalenti: accanto a risultati avanzati abbiamo assistito a chiusure preconcette e a tentazioni di non rinnovare il contratto nazionale. Anche in questa vertenza per il rinnovo del CCNL Concia - scaduto il 31 ottobre 2010 e che riguarda oltre 30mila lavoratori - la controparte ha, per mesi, mostrato di non voler rinnovare il CCNL, avanzando controproposte inaccettabili quali il pagamento al 50% della carenza malattia e l'eliminazione della contrattazione preventiva con le RSU dei cambiamenti di orario in azienda.
Riteniamo che la conseguente proclamazione dello stato di agitazione (con scioperi e manifestazioni, anche con il sostegno attivo di alcuni sindaci dei distretti conciari) e la ritrovata azione unitaria delle organizzazioni sindacali (che inizialmente avevano presentato tre piattaforme rivendicative separate) abbiano contribuito in modo decisivo a sboccare la trattativa e ad avviarci ad una positiva conclusione.
Nonostante la produzione del settore rispetto al 2008 sia ancora al -17% e l'occupazione al -6%, abbiamo ottenuto un aumento salariale di 105 euro mensili al livello D2 (37 euro dall'1/7/11, 34 dall'1/1/12, 34 dall'1/1/13) e una Una Tantum di 150 euro con la retribuzione di settembre, per un montante di 2.382 euro (superiore al rinnovo precedente riproporzionato da 4 a 3 anni).
Oltre all'aspetto salariale, le richieste sindacali si sono rivolte principalmente su due indirizzi: 1) il rafforzamento del concetto che un settore di eccellenza mondiale debba promuovere la qualitÃ
anche nelle relazioni sindacali e sociali;
2) il rafforzamento della contrattazione di 2° livello, non a scapito ma nell'ambito di un CCNL capace di fornire garanzie per l'insieme dei lavoratori e strumenti per la contrattazione decentrata che valorizzino il ruolo dei lavoratori, dei delegati e delle strutture territoriali dei sindacati.
Riguardo al primo indirizzo, cioè alla qualità dello sviluppo del settore anche nelle relazioni, abbiamo concordato il Codice di condotta che le aziende potranno adottare per certificare i propri comportamenti socialmente responsabili.
Abbiamo, inoltre, istituito una nuova sezione dell'Osservatorio denominata “Responsabilità sociale di settoreâ€, aggiungendo a quanto concordato in precedenza obiettivi e promozione congiunta di certificazioni ambientali e sociali quali l'ISO 26000 in via di emanazione, istituendo l'RLSA (Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza e l'Ambiente) rinforzando il concetto di “miglioramento continuoâ€, i report ambientali d'impresa e di settore, l'attivazione delle parti per eliminare o attenuare le sperequazioni, spingendo eventualmente le istituzioni nazionali o internazionali competenti ad agire coerentemente (per es. in tema di tracciabilità , difesa dei consumatori e supporto alle loro associazioni soprattutto se vicine alle parti stipulanti), perseguendo il ruolo dell’integrazione nel lavoro e nella società dei lavoratori immigrati, stimolando congiuntamente la formazione continua degli addetti e l'adozione del libretto formativo, il miglioramento dei livelli di tutela della sicurezza e della salute, stabilendo iniziative comuni contro ogni violazione del principio di pari opportunità , ecc.
Riguardo al secondo indirizzo, cioè al potenziamento della contrattazione di 2° livello, abbiamo istituito tre osservatori distrettuali e utilizzato l'espressione “2° livello di contrattazione†al posto di “aziendale o alternativamente territorialeâ€, più adatta ad un settore organizzato per distretti in cui la contrattazione, e più in generale il confronto, sia aziendale che territoriale, rappresentano strumenti importanti per la tutela degli interessi dei lavoratori e per favorire lo sviluppo economico e sociale del settore.
Insieme alla durata triennale abbiamo definito il ruolo di titolare della contrattazione nelle aziende da 4 a 15 dipendenti del Delegato d'impresa (fermo restando il ruolo delle RSU e delle strutture sindacali territoriali precedentemente concordato).
Abbiamo riattivato l'elemento di garanzia scaduto nel 2004, cioè il “premio†(sia pure quantitativamente modesto) di 4 euro mensili per le imprese prive di contrattazione di 2° livello, “con modalità da definire aziendalmenteâ€, quindi fornendo opportunità di nuova contrattazione.
Significativa, anche in relazione al primo indirizzo, la possibilità di utilizzare l'adozione o la conferma del Codice di condotta quale parametro per gli aumenti salariali del premio di risultato.
Dunque, gli aspetti normativi contrattabili nel 2° livello possono essere: • definizione di “percorsi brevi per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro non a tempo
indeterminato in coerenza con il perseguimento della qualità del prodotto†(cfr. art. 16);
• verifica per l'aggiornamento dell'inquadramento nel 2° livello per l'eventuale revisione del sistema classificatorio nel prossimo rinnovo del CCNL (cfr. art. 5 bis);
• distribuzione dell'orario di lavoro settimanale e plurisettimanale, lavoro straordinario e sua verifica, ecc. (cfr. artt. 8, 9, 10, 11, 12), cioè la conferma della contrattazione preventiva che ci era stato chiesto di abbandonare e la nuova possibilità di concordare un conto ore nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal CCNL;
• definizione di obiettivi e report ambientale d'impresa con relativa ottimizzazione dell'organizzazione del lavoro (cfr. art. 42);
• definizione e attuazione di piani formativi certificati (cfr. art. 44);
• altri eventualmente concordati tra le parti purché rinviati o non regolati dal CCNL.
Tra gli altri risultati ottenuti c'è anche l'equiparazione del pagamento della malattia degli apprendisti e l'apposizione di un termine per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari.
Tra gli obiettivi mancati quello della previdenza integrativa: dopo due tentativi (tra il 2001 e il 2005) di istituire il fondo di previdenza integrativa FONTAN, falliti per insufficienza di adesioni, e la mancata accettazione sindacale della proposta di istituire provvisoriamente un fondo aperto con adesione collettiva nel 2006, l'UNIC ha assunto una posizione pregiudizialmente negativa che neanche in questa occasione siamo riusciti a modificare.
Inoltre, in materia di lotta al precariato, abbiamo ottenuto di demandare al 2° livello la contrattazione di percorsi brevi per stabilizzare i precari e la non ripetibilità del loro periodo di prova (cfr. art. 3), ma non siamo riusciti a conquistare l'importante richiesta di un adeguato “tetto†percentuale nel CCNL per contratti a termine e somministrati.
Dunque non abbiamo realizzato alcune richieste, però abbiamo ottenuto un accordo “pulitoâ€, senza contropartite, che valutiamo positivamente.
Sulla base di queste considerazioni e della positiva verifica del mandato effettuata nelle scorse settimane, le Delegazioni Trattanti approvano la firma dell'ipotesi di accordo.
Le Segreterie Nazionali e le Delegazioni TrattantiÂ
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