Dilagano i comportamenti antisindacali nella scuola, per lo sciopero No-Invalsi
Domenica 6 Maggio 2012 alle 11:56 | 0 commenti
Riceviamo da Marco Barone e pubblichiamo
Come previsto, la battaglia, anche se rispetto all’anno scolastico precedente, in modo più silente, ha avuto inizio. Nelle giornate del 9,10 e 16 maggio 2012, si svolgerà lo sciopero dei Cobas Scuola, che ha lo scopo di contrastare lo svolgimento delle prove dell’Invalsi nella Scuola pubblica italiana e nello stesso tempo di lottare per la difesa della scuola come patrimonio e bene comune.
Ma iniziano i problemi. Vengono segnalate circolari, ordini di servizio di varia natura che in sostanza consistono nel prevedere la sostituzione di personale in sciopero, per somministrare le prove dell’Invalsi.
Tale comportamento è palesemente antisindacale e comporterà un dilagare di articoli 28 ex Legge 300/1970 in varie Città e nello stesso tempo comporterà uno sperpero di danaro pubblico, danni erariali di non poco conto, a causa di un comportamento illegittimo come operato da molte istituzioni scolastiche.
Andiamo per ordine.
Nella stessa guida PER L’UTENZA ALLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, come realizzata dal Dipartimento della Funzione Pubblica, si legge che nel settore della scuola in caso di sciopero, i servizi minimi essenziali da garantire sono i seguenti:
a) l’istruzione scolastica, in particolare, per gli aspetti…†concernenti l’esigenza di assicurare la continuità dei servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole elementari, nonché lo svolgimento per gli scrutini finali e degli esami, “…contemplati dall’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, comma 2, lettera d);
b) igiene, sanità e attività assistenziali a tutela dell’integrità fisica delle persone;
c) attività relative alla produzione e alla distribuzione di energia e beni di prima necessità , nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti; sicurezza e salvaguardia degli edifici, delle strutture e degli impianti connessi con il servizio scolastico;
d) erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento.
I servizi di cui alle lettere b), c) e d) sono considerati per gli aspetti strettamente connessi e collegati al servizio di cui alla lettera a)â€.
Nell’ambito dei citati settori sono comunque erogate le seguenti prestazioni indispensabili:
a) attività , dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini e degli esami finali nonché degli esami di idoneità ;
b) attività , dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli esami finali, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione nei diversi ordini e gradi del sistema scolastico ;
c) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio;
d) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l’interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;
e) attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende agricole per quanto attiene alla cura e all’allevamento del bestiame;
f) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi;
g) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni, secondo modalità da definire in sede di contrattazione decentrata e comunque per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche;
h) servizi indispensabili nelle istituzioni educative, come indicati nelle precedenti lettere c) e d), con particolare riferimento alla cucina ed alla mensa ed alla vigilanza sugli allievi anche nelle ore notturneâ€.
Ora, voglio riportare una massima della Cassazione Civile, Sezione Lavoro n. 12881 del 03/06/2009 , la quale afferma testualmente che: Lo statuto dei lavoratori garantisce lo svolgimento dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro (art. 14) e tutela contro comportamenti datoriali “diretti ad impedire o limitare l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale, nonché il diritto di sciopero†(art. 28). Il comportamento del datore di lavoro che fa ricadere su altri lavoratori (non scioperanti o addetti a settori non interessati dallo sciopero) le conseguenze negative di uno sciopero mediante il compimento di atti illegittimi, lede l’interesse collettivo del sindacato, tutelato dalla legge in modo distinto ed autonomo da quello dei singoli. Lo lede nella sua essenza: nella capacità di difendere i diritti dei lavoratori mediante la coalizione solidale, perché fa derivare dallo sciopero conseguenze illegittime per altri dipendenti, dividendo gli interessi dei lavoratori e ponendoli in contrasto tra loro e con le organizzazioni sindacali.
Cosa si desume da tutto ciò?
In primis che le prove dell’Invalsi, come da normativa esistente, come da Direttiva 88/2011 del MIUR, sono attività aggiuntive, che per trovare eventualmente affermazione, anche se considerate come attività ordinaria d’istituto, devono essere necessariamente deliberate dagli organi collegiali e nello stesso tempo il Dirigente Scolastico, dovrà conferire incarico specifico, individuando il personale disponibile a partecipare attivamente alle dette prove. Ma, come è accaduto nella maggior parte delle Scuole italiane, le prove dell’Invalsi non sono state deliberate dagli Organi Collegiali, non sono state inserite nel POF, non sono state soggette a contrattazione integrativa, non sono state inserite nel Piano delle attività . Ed in ogni caso anche se ciò è accaduto, poco cambia, perchè, nel caso di sciopero se queste prove verranno garantite nelle classi di personale scioperante, si attuerà comportamento passibile di denuncia presso le Autorità competenti.
Infatti, non essendo le prove dell’Invalsi attività obbligatorie per le scuole, non essendo prove di esame, salvo che per la classe terminale della scuola secondaria di primo grado, i Dirigenti già obbligando i docenti, nelle giornate di sciopero, tramite circolari od ordini di servizio, che non aderiscono allo sciopero, ad effettuare vigilanza con la contestuale somministrazione, oppure modificando l’orario di lavoro del personale docente, non per lo svolgimento della mera vigilanza, ma per svolgere le prove dell’Invalsi, compiono un doppio atto illegittimo.
A proposito del personale che non sciopera, secondo l’orientamento prevalente, questo può assicurare la prestazione per le ore di lavoro previste; non può essere chiamato a lavorare per un numero di ore maggiore; può però essere chiamato dal dirigente, o chi lo sostituisce, a cambiare orario ma non il totale delle ore di lezione previsto per il giorno dello sciopero, a cambiare classe per assicurare la mera vigilanza ad alunni, può essere chiamato ad essere presente sin dalla prima ora, ma non può essere poi essere tenuto a disposizione per tutta la giornata a scuola ma solo per l’orario che gli è stato comunicato preventivamente e pari a quello previsto per quel giorno; se il servizio è sospeso, si presenta a scuola, nel suo orario di lavoro o secondo le indicazioni date
Ritornando al doppio perchè si realizza comportamento illegittimo, le prove dell’Invalsinon possono essere svolte se non hanno seguito la procedura come sopra prevista, e perchè, l’unica attività che potrebbe, in ogni caso, svolgere il docente che non partecipa allo sciopero, è solo quella di vigilanza e nessuna attività di lezione o riconducibile all’attività didattica deve trovare affermazione!
E le prove dell’Invalsi non essendo attività da garantire nei servizi minimi essenziali, è chiaro che se verranno svolte, nelle classi coinvolte dal personale in sciopero, in tal modo, si realizzerà pienamente la condotta antisindacale che neutralizza ex toto gli effetti dello sciopero.
Altra questione che si verifica riguarda il personale ATA.
 Non è prestazione indispensabile l’apertura della scuola, né la generica vigilanza all’ingresso o all’interno della scuola o di tutti i plessi. Se il dirigente scolastico formasse unilateralmente un contingente di collaboratori per assicurare queste prestazioni farebbe attività antisindacale. Ma se sciopera totalmente il personale ATA, non potendo essere garantita la vigilanza degli studenti, cosa che non deve essere fatta dal personale docente, il Dirigente Scolastico compie atto di natura antisindacale e rischia di compromettere l’incolumità degli studenti, qualora questi non vengano affidati alle famiglie.
E non può neanche essere formato il così detto CONTINGENTE.
Ciò perché questo può trovare affermazione solo in questi casi:
SERVIZI ESSENZIALI | CONTINGENTI (accordo nazionale) |
Qualsiasi esame e scrutini finali | un assistente amministrativo per le attività di natura amministrativa, un assistente tecnico dell’area specifica nei casi in cui il tipo di esame prevede l’uso dei laboratori un collaboratore scolastico per l’apertura e chiusura dei locali scolastici. |
Vigilanza durante il servizio mensa | solo se per motivi eccezionali il servizio è mantenuto uno o due collaboratori scolastici |
Cura del bestiame (solo istituto agrario) | un assistente tecnico di azienda agraria, un collaboratore scolastico tecnico un collaboratore scolastico per l’apertura e la chiusura dei locali scolastici |
Impianto di riscaldamento (sole se condotto direttamente dalla scuola) | chi è ha il patentino di conduttore di caldaie |
Raccolta e smaltimento rifiuti tossici e nocivi (solo istituto con reparti di lavorazione) | un assistente tecnico di reparto un collaboratore scolastico per l’accesso ai locali interessati |
Pagamento stipendi ai supplenti temporanei. | direttore un assistente amministrativo un collaboratore scolastico. |
Vigilanza di notte e servizio mensa (solo in convitto o educandato con convittori o semiconvittori) | un istitutore un cuoco un infermiere un collaboratore scolastico. Il servizio mensa può essere sostituito da piatti freddi o preconfezionati. |
A volte la cecità è incredibile, io mi chiedo, perché insistere in atti che comporteranno delle condanne da parte delle Autorità giudiziarie? Chi pagherà le spese legali dell’Amministrazione convenuta, visto e rilevato che in questi giorni si parla tanto di sprechi di risorse pubbliche? I Dirigenti che compiono tali atti perché non vengono sottoposti a procedimenti disciplinari?
Beh la risposta in questo caso mi pare drammaticamente ovvia, perchè probabilmente sono sostenuti anche da chi dovrebbe vigilare sul loro comportamento.
Il problema è che molti Dirigenti realizzeranno comportamenti illegittimi, consapevoli del fatto che è impossibile bloccare sul campo tale comportamento con effetto immediato, perchè i tempi della giustizia sono quelli ben noti, salvo ovviamente assistere ad una ribellione partecipata per la difesa del diritto di sciopero, per la difesa della scuola come bene comune, per la difesa della dignità del lavoratore che non vuol farsi calpestare da atti autoritari e non autorevoli, solo una sorta di azione congiunta e solidale potrà bloccare tali comportamenti con effetto immediato.
Questo è il mio pensiero.
Marco Barone
Accedi per inserire un commento
Se sei registrato effettua l'accesso prima di scrivere il tuo commento. Se non sei ancora registrato puoi farlo subito qui, è gratis.