Consorzi di Polizia Locale e servizi in convenzione, Turetta: chi ci guadagna e chi ci perde?
Lunedi 7 Dicembre 2015 alle 16:09 | 0 commenti
Riceviamo da Maria Teresa Turetta, CUB Pubblico Impiego, e pubblichiamo
I consorzi di Polizia Locale sono sorti come funghi nel periodo della finanza pubblica creativa dei primi anni 2000. A distanza di tempo è doveroso fare un bilancio dei benefici e dei costi posti a carico dei vari enti locali che vi hanno aderito e fare una riflessione sulla sostenibilità giuridica di alcune funzioni svolte dagli agenti di Polizia Locale, ossia le funzioni che essi svolgono in qualità di ausiliari di pubblica sicurezza (carica conferita dal Prefetto) e agenti di Polizia Giudiziaria.
Essi infatti possono portare senza licenza le armi di cui possono essere dotati anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi previsti dalla normativa. Sempre nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza l’addetto al servizio di Polizia Locale riveste anche la funzione di agente di Polizia Giudiziaria (art 57 Cpp) e solo per l’orario di servizio. Così dice la legge.
Quasi sempre, invece, le convenzioni dei servizi di Polizia Locale con l'ente consorzio (realtà che non è prevista all'interno della legislazione della polizia locale) estendono le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza degli agenti su tutti i territori interessati dalle varie forme collaborative. La questione della estendibilità di dette funzioni fuori dal territorio dell'ente di appartenenza del lavoratore non è assolutamente stata chiarita a livello normativo, quindi se gli appartenenti alla polizia locale compiono atti di polizia giudiziaria fuori dal territorio del loro comune, rischierebbero di compiere atti illegittimi con tutto ciò che ne conseguirebbe anche sotto un profilo di responsabilità soggettiva.Â
Altra questione molto delicata sono le "ore lavoro" offerte dal Consorzio in più rispetto a quelle già ricoperte dal personale di Polizia Locale di ciascun ente, messe in convenzione al doppio del costo orario lavorativo medio contrattualmente previsto per gli agenti. Le domande che sorgono, dopo aver visionato un buon numero di convenzioni in essere nel territorio vicentino, sono le seguenti:
il Prefetto e le autorità competenti sono al corrente della nuova territorialità di ciascun agente di PG e PS? Nella gestione in consorzio dell’ attività di Polizia Locale chi ci guadagna e chi ci perde? Siamo sicuri che nei vari enti locali che hanno deliberato una convenzione con un Consorzio di Polizia locale non vi sia stata elusione della normativa sulla spesa di personale, magari camuffata come spese per convenzione, celando quindi superamenti effettivi dei tetti di spesa del personale? Se si acquistano "ore lavoro" da un ente esterno come un consorzio, pagandole il doppio rispetto al valore medio del costo orario contrattuale degli agenti P.L., siamo sicuri che non si tratti di danno erariale?Â
Vale anche la pena di ricordare che esiste una normativa ben precisa che vieta la somministrazione di manodopera fraudolenta. La sanzione posta in questi casi dall'art. 28 del DLgs 276/2003, nonché dall'art 18 c.2 dello stesso decreto è pesante e la riportiamo testualmente "Nei confronti dell'Utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'art 4 comma 1 lett. a), ovvero da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, Lettera b), o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la pena dell'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione."
I consiglieri comunali che votano in Consiglio comunale a favore di questo tipo di convenzioni sono al corrente dei seri rischi che corrono in caso fosse accertato dalla corte dei conti che tali provvedimenti non sono in regola con l'attuale normativa contabile degli enti locali? Â
Da quello che abbiamo visto e letto sorgono parecchi dubbi di regolarità giuridico-amministrativa-contabile nelle convenzioni in essere dei servizi di Polizia Locale tra comuni e consorzi che ci riserveremo di approfondire, eventualmente coinvolgendo i nostri legali.
In questi mesi siamo stati interpellati da più lavoratori di Polizia Locale della provincia di Vicenza e per le più svariate stranezze giuridiche: c’è chi è stato distaccato in altro territorio senza alcuna formale comunicazione scritta, quindi mettendo a rischio la copertura Inail del lavoratore e non solo quella. C’è chi è stato posto in comando presso un Consorzio di Polizia Locale, con provvedimenti che nulla hanno a che vedere con l’istituto del comando e con un aggravio di costi a carico del comune.
Di più la legge di stabilità del 2013 (ossia la Legge 228/2012), ai commi 413 e 414 dell’articolo 1, dispone rispettivamente: “A decorrere dal 1° gennaio 2013, i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato." e “A decorrere dal 1° gennaio 2013, per gli enti pubblici, il provvedimento di comando, di cui all'articolo 56, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è adottato d'intesa tra le amministrazioni interessate, previo assenso dell'interessato."
Quasi tutte le amministrazioni locali hanno fino ad oggi ritenuto di non dover chiedere alcun consenso al dipendente da utilizzare nei servizi in convenzione ex art. 30 del D.Lgs 267/2000. Ora, invece, l'ultima parola spetta ai lavoratori.
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