Compagnie aeree obbligate a prestare assistenza anche per voli cancellati
Giovedi 7 Febbraio 2013 alle 17:24 | 0 commenti
Aduc - E' norma che, in caso di cancellazione del volo, il vettore aereo deve prestare assistenza e pagare una compensazione pecuniaria ai passeggeri. L'obbligo di prestare assistenza, impone al vettore aereo di fornire gratuitamente, tenuto conto della durata dell'attesa, bevande, pasti e, se del caso, la sistemazione in albergo, il trasporto dall'aeroporto al luogo della sistemazione, nonche' la possibilità di comunicare con terzi.
Il vettore e' tenuto ad adempiere a tale obbligo anche quando la cancellazione del volo e' dovuta a condizioni eccezionali, vale a dire anche in quei casi che non si sarebbero potuti evitare se fossero state adottate tutte le misure necessarie. Il vettore puo', invece, sottrarsi all'obbligo di compensazione pecuniaria, se dimostra che la cancellazione del volo e' dovuta a circostanze eccezionali.
E' quanto ha sentenziato la Corte di Giustizia Europea, a proposito di una controversia tra una cittadina irlandese e la Ryanair in relazione alla chiusura degli spazi aerei, dovuti alla eruzione del vulcano islandese Eyjafjallajökull nel 2010. La chiusura ha impedito l'attivita' di volo delle compagnie aeree e la passeggera non ha potuto far ritorno a casa. Durante questo periodo la Ryanair non le ha prestato alcuna assistenza. La signora ha, invece, chiesto che le venissero restituiti 1.130 euro di spesa sostenuta per pasti, bevande, sistemazione in albergo e trasporti. Causa vinta.Â
La Corte ha pero' deliberato che i casi in questione devono essere comunque valutati dal giudice nazionale, al quale spetta risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte.
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