BPVi e Veneto Banca, le possibili vie di fuga dei soci secondo l'Aduc
Lunedi 4 Maggio 2015 alle 18:37 | 0 commenti
Roberto Cappiello, consulente e pianificatore finanziario, consulente Aduc
La recente decisione della Popolare di Vicenza e della Veneto banca di svalutare le azioni di circa il 23% portando il loro valore da 62,5 a 48 euro nel primo caso e da 39,5 a 30,5 nel secondo, ha creato non pochi mal di pancia agli azionisti.
In buona sostanza gli azionisti non solo non possono liquidare le proprie posizioni perché i titoli sono assolutamente e dichiaratamente illiquidi (non sono quotati sul mercato), ma vedono anche ridurre il loro valore per effetto delle decisioni dell’assemblea. La decisione di svalutare è arrivata per effetto dei risultati del comprehensive assestment avviato dalla BCE a settembre 2013 per riflettere il perdurare della crisi economica. Premesso che chi investe in azioni, di qualunque società , si accolla il rischio che in seguito a particolari circostanze di mercato possa andare incontro alla perdita anche totale dell’investimento fatto, nel caso delle azioni della Pop. di Vicenza e di Veneto Banca vi sono dei punti oscuri che potrebbero offrire una via di fuga ai soci, anche alla luce di un recente pronunciamento dell’Ombundsman bancario sul caso della Carife che è stata condannata a restituire l’intero importo investito ad un azionista perché aveva violato la comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009. Esiste anche una sentenza della corte di appello di Torino, la n. 2444/13 che, in tema di azioni illiquide, converge sulla posizione espressa dall’Ombudsman. I giudici hanno stabilito che la dichiarazione dell’investitore con cui si dà atto della presa visione del prospetto informativo e del documento integrativo dell’investimento, forniti in sede di collocamento, non è sufficiente alla banca a dimostrare di aver adeguatamente informato il cliente delle caratteristiche e i rischi del prodotto finanziario. In conclusione la banca deve comunque dimostrare di aver fornito le avvertenze che sono riportate nel prospetto informativo e non basta la dichiarazione sottoscritta dal cliente di averlo ricevuto e letto. La comunicazione Consob sui titoli illiquidi pone un forte accento sul dovere di informazione al cliente sia “trasparenza ex ante†che “ex post†e soprattutto con “evidenziazione espressa delle eventuali difficoltà di liquidazione connesse al funzionamento dei mercati di scambio e dei conseguenti effetti in termini di costi (livello dello spread denaro-lettera, anche per valori medi) e tempi di esecuzione della liquidazioneâ€. In ogni caso le posizioni devono essere valutate caso per caso, a tal proposito l’Aduc si rende disponibile ad una valutazione delle posizioni sulla base della documentazione contrattuale.
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