Bottene con Meridio "scuote" la maggioranza per l'emergenza abitativa e Rebesani spera
Mercoledi 16 Novembre 2011 alle 23:49 | 0 commenti
Oggi Cinzia Bottene di Vicenza Libera ha ufficializzato la proposta di un'altra delibera di iniziativa consiliare (pubblicata di seguito) che si aggiunge a quella di Gerardo Meridio presentata col Pdl e condivisa dal Sunia per sensibilizzare l'amministrazione comunale sul problema degli sfrattati allargando la possibilità di concedere a chi ne ha bisogno le abitazioni nella disponbilità comunale. Nell'intervista che ci ha concesso la consigliera ribadisce la speranza che l'azione concorde con Pdl e appoggiata da Fulvio Rebesani (Sunia e Movimento degli sfrattati) dia un'accelerazione alla volontà della maggiornza di dare una risposta a problemi sociali che pure le dovrebbero essere propri (qui l'intervista).
Vicenza Libera No Dal Molin, Cinzia Bottene - Proposta di delibera ai sensi dell’art. 16 del Regolamento del Consiglio Comunale
Oggetto: Â emergenza abitativa
Il consiglio comunale di Vicenza
Premesso che:
l'attuale situazione di accentuata difficoltà economica nazionale, dovuta a cause italiane ma anche straniere e soprattutto all'avvio di un processo di riposizionamento del ruolo e del peso degli Stati nei rapporti Nord-Sud che può portare al rovesciamento dei rapporti in atto da secoli, durerà probabilmente a lungo (10-11 anni). Ne consegue che la falcidia delle aziende meno capitalizzate e specializzate proseguirà con ricadute spaventose sull'occupazione.
Non siamo di fronte ad una delle crisi cicliche vissute finora che si concludevano con diffuse ristrutturazioni aziendali e successiva ripresa produttiva e dei mercati.
La situazione attuale invece, nata e sviluppatasi nell'ambito finanziario, bancario, assicurativo, con forti accentuazioni speculative, prescinde dalla salute e dalla produttività del sistema industriale e dell'agricoltura, che però, incolpevolmente, subiscono gravi danni dalla pesante riduzione della possibilità di accesso al credito, cosa usuale per decenni, sulla quale si è costruita la struttura produttiva italiana dal secondo dopoguerra ad oggi.
Questa situazione sinteticamente descritta ha effetti deleteri sul sistema della imprese -piccole e grandi, industriali, agricole e del terziario- causando ripetute chiusure di aziende con perdite occupazionali rilevanti.
Considerato inoltre che:
nei soli primi sei mesi del 2011 ci sono stati nella provincia di Vicenza oltre 3200 nuovi disoccupati e la cassa integrazione è arrivata a 5.536.064 ore nei soli mesi di gennaio e febbraio 2011 rispetto ai 21 milioni del 2009: il 25% in soli sessanta giorni!Â
I riflessi sulla possibilità di spesa delle famiglie sono pressoché automatici: si contraggono i consumi, perfino quelli alimentari che solitamente erano rimasti costanti nelle antecedenti crisi, e non si pagano più i canoni di locazione. Conseguentemente si registra una impennata di sfratti per morosità che, nel comune di Vicenza, assumono entità e progressione dirompenti:
144 nel 2007
177 nel 2008
272 nel 2009
320/330 (presunti dai rilievi in corso) nel 2010.
Di questi il 93% è per morosità , dei quali il 18% per canoni entro i 400 €/mese e il 35% nella fascia dei 400><500 €/mese. Da una recente analisi pubblicata sul quotidiano La Repubblica risulta che la provincia di Vicenza è la seconda in Italia, dopo Brescia, come elevatezza della percentuale degli sloggi per morosità rispetto il totale.
Tale quadro, tanto rovinoso quanto reale, impone al comune di Vicenza una profonda mutazione del modo di rapportarsi alla questione-sfratti ed una revisione sostanziale nelle priorità degli interventi.
Vanno, fra l'altro, riviste vecchie delibere approvate quando, a differenza di ora, gli sfratti non erano oggettivamente un problema primario.
Considerato infine che:
Nel richiamarmi all'ordine del giorno presentato dal mio gruppo consigliare, approvato dal consiglio comunale il 7 novembre 2011, che qui si riprende sostanzialmente, Â proponiamo le seguenti modifiche ed integrazioni.
ALLOGGI DISPONIBILI PER LA ASSEGNAZIONE A FAMIGLIE IN EMERGENZA ABITATIVA
Le abitazioni da assegnare a famiglie in tale situazione, per un massimo di due anni, vanno reperite fra quelle:
- di proprietà comunale sfitte
- entro il limite del 15% da quelle proprietà dell'Ater e del comune, in lista di assegnazione secondo la graduatoria ERP (art. 11 L.R. 10/96)
- proprietà di Ater e comune di Vicenza e destinati alla vendita (art. 1 comma 4 bis L. 560/93).
EMERGENZA ABITATIVA
la prima parte della delibera consiliare 61/2002 interviene sull'emergenza abitativa per assegnare punteggi aggiuntivi ai fini della graduatoria ERP ai casi -stabiliti dall'art 11, comma 1, L.R. 10/96- di perdita di abitazione per pubbliche calamità (delibera, lettera A), sfratti esecutivi (lettera B), sgombero di unità abitative da recuperare (lettera C). Però vi aggiunge altri casi.
Nella seconda parte si decide la assegnazione diretta di alloggi, in deroga alla classificazione in una graduatoria, alle famiglie in emergenza abitativa e si limita tale provvidenza ai soli casi di perdita della casa per pubbliche calamità (ripartizione A nel provvedimento ad oggetto) e per sgombero di unità abitative (casistica C) escludendo così l'ambito ben più ampio degli sfratti esecutivi (classificazione B).
La delibera consigliare 61/2002 va dunque modificata comprendendo nella emergenza abitativa cui destinare alloggi disponibili al comune anche gli sfratti esecutivi (caso B).
REGOLAZIONE NELLE ASSEGNAZIONI DI ALLOGGI A FAMIGLIE IN EMERGENZA ABITATIVA
I.     Limiti di reddito
L'art. 11, comma due, L.R. 10/1996 prevede che le famiglie assegnatarie di abitazioni in emergenza abitativa, cioè in deroga alla graduatoria ERP, debbano avere i requisiti, stabiliti dall'art. 2 L.R. 10/96, necessari per l'accoglimento di domanda di abitazioni ERP.
Trattandosi di assegnazioni in deroga in facoltà del comune proponiamo che i limiti di reddito siano più restrittivi di quelli previsti dall'art. 2 (non superiore a € 39.487 per lavoratori dipendenti). Pur rimanendo nell'ambito della legge regionale riteniamo che si debba far riferimento ai redditi stabiliti per la determinazione del canone di cui all'art. 18 L.R. 10/96 (caso B.1, AREA SOCIALE) che è di € 10.846,00.
Cioè, le abitazioni in emergenza abitativa non possono essere attribuite a famiglie con reddito superiore. Tale cifra va aggiornata annualmente sulla base della svalutazione calcolata dall'ISTAT nella versione FOI (famiglie operai impiegati).
II.     Requisito costitutivo
Le famiglie debbono essere state colpite da provvedimento di sfratto esecutivo in quanto tale
TEMPI DI INSERIMENTO NELL'ALLOGGIO
Le famiglie debbono avere la materiale detenzione dell'alloggio, ferma restando la disponibilità di unità abitative assegnabili, entro trenta giorni dalla comunicazione all'Assessorato alla Famiglia ed alla Pace, ai servizi sociali e abitativi della pronuncia di convalida dello sfratto.
EFFETTI DELLO STABILIMENTO IN ALLOGGIO DI EMERGENZA
L'inserimento in alloggio di emergenza abitativa comporta la attribuzione della residenza in quel luogo.
Il canone viene stabilito sulla base delle disposizioni di cui all'art. 18 L.R. 10/96
- punto A – area di protezione
- punto B.1 – area sociale
DURATA DELLA ASSEGNAZIONE IN EMERGENZA
Ai sensi dell'art. 11, comma sei, la durata è di due anni, rinnovabili in caso di situazione di particolare rilevanza (es. nascita di un bimbo/a, grave malattia, morte di congiunto entro il terzo grado, e similare).
Tutto ciò premessoÂ
IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA
1.      Di integrare il punto 3 del dispositivo della delibera di consiglio comunale 61/2002 inserendovi gli sfratti esecutivi in quanto tali fra le categorie beneficiarie di assegnazioni in deroga per l'emergenza abitativa e quindi aggiungendo la lettera B) alle lettere A) e C) della seconda parte del suddetto provvedimento;
2.      di individuare gli alloggi attribuibili ai nuclei in emergenza abitativa in quelli:
a.      di proprietà comunale sfitti ed agibili
b.     assegnabili nei limiti del 15% fra quelli che AMCPS o ATER sono determinati ad assegnare in base alla graduatoria ERP (art. 11 L.R. 10/96)
c.      posti in vendita dal comune o dall'ATER in forza della L. 560/93 art. 1, comma 4 bis;
3.      di stabilire i seguenti requisiti per ottenere un alloggio in emergenza abitativa:
-Â essere colpiti da un provvedimento di sfratto esecutivo in quanto tale
-Â reddito non superiore a quello di cui al punto B.1 dell'art. 18 L.R. 10/96
- graduazione sulla base dei carichi famigliari, delle condizioni di salute e della presenza di uno o più componenti di età superiore a sessanta anni;
4.      la consegna materiale dell'alloggio  avverrà entro trenta giorni dalla comunicazione all'assessorato alla famiglia ed alla pace, ai servizi sociali e abitativi del provvedimento giudiziale di convalida dello sfratto, fermo restando la disponibilità di unità abitative assegnabili;
5.      attribuzione della residenza nella abitazione assegnata in emergenza abitativa
6.      fissazione del canone a sensi dell'art. 18 della L.R. 10/96 punti A, area di protezione, e B.1, area sociale;
7.      la durata della assegnazione ha durata biennale, salvo situazioni di particolare rilevanza (es. nascita di un bimbo/a, grave malattia, morte di congiunto entro il terzo grado, e similari).
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