Battaglie legali tra Banca Popolare di Vicenza e soci, un giudice sancisce la nullità dei fidi baciati
Sabato 18 Giugno 2016 alle 12:42 | 0 commenti
C’è un giudice a Venezia che ha scritto parole importantissime per molti azionisti delle ex Popolari venete. Non è ancora una sentenza, poiché le cause civili hanno tempi necessariamente più lunghi e di fatto sono appena iniziate, ma il provvedimento d’urgenza firmato dalla dottoressa Anna Maria Marra, della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale di Venezia, è destinato a indicare un orientamento molto preciso per tutte le controversie legali tra le due banche e i loro soci: l’ordinanza del giudice Marra sancisce la nullità delle cosiddette «baciate» - cioè le operazioni con le quali la banca, nella fattispecie la Popolare di Vicenza, erogava un finanziamento al cliente e contestualmente quest’ultimo acquistava azioni dell’istituto di credito - e, di conseguenza, inibisce alla PopVi la possibilità di pretendere dal cliente-azionista il rientro delle somme a suo tempo prestate.
Prima questione, in punto di diritto: le disposizioni dell’articolo 2358 del codice civile, che regolano gli aumenti di capitale delle società («la società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti nè fornire garanzie, per l’acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni», se non a determinate condizioni), secondo il giudice si applicano anche alle società cooperative, qual era la Popolare di Vicenza prima della sua trasformazione in Spa. E ora sappiamo che le «operazioni baciate» violavano clamorosamente proprio quelle disposizioni. La stessa banca - sottolinea il giudice del tribunale veneziano - a posteriori si è dichiarata assoggetta alla disciplina dell’articolo 2358, dopo che la Banca centrale europea (Bce) era intervenuta in tal senso.
Seconda questione: la difesa della banca aveva tentato di sostenere che non c’era correlazione tra l’erogazione del finanziamento e l’acquisto delle azioni, come se il cliente avesse deciso di propria iniziativa e in modo autonomo di investire quei soldi nei titoli dell’istituto di credito. Ma l’ordinanza del giudice Marra smonta questa teoria: la vicinanza temporale tra le due operazioni è così ristretta da togliere ogni dubbio in proposito.
Terza questione, particolarmente importante. Scrive il giudice: chi acquista azioni di una società impiegando prestiti messi a disposizione dalla società stessa, diventa portatore di un interesse specifico alla regolarità dell’operazione; ha cioè interesse che il patrimonio della società di cui ha comperato i titoli sia effettivo, mentre abbiamo visto che i fondi acquisiti con le «operazioni baciate» hanno realizzato un aumento patrimoniale fasullo per la banca, che ha dovuto stralciare quelle somme dal suo capitale.
L’importanza del provvedimento firmato dal giudice Marra è ribadita dall’avvocato Roberto Limitone dello studio Legalitax di Padova, che sta assistendo alcuni clienti-azionisti delle ex Popolari venete: «L’ordinanza del Tribunale di Venezia è certamente interessante e contribuisce a fare chiarezza su alcuni profili relativi all’applicazione dell’articolo 2358 del codice civile alle cosiddette “operazioni baciateâ€. I profili rilevanti riguardano l’applicabilità della norma alla banca in questione, pur trattandosi, all’epoca dei fatti, di una società cooperativa per azioni, e le conseguenze della sua violazione, ossia la nullità del finanziamento e della correlata operazione di acquisto o sottoscrizione di azioni. Una conclusione, quest’ultima, fondata sulla constatazione del carattere imperativo del divieto contenuto nell’articolo 2358».
Non si tratta dell’unico aspetto particolarmente rilevante. Continua, infatti, l’avvocato Limitone: «L’ordinanza appare inoltre interessante laddove conferma con chiarezza che l’interesse tutelato dalla norma è l’effettività del patrimonio sociale, e che di tale interesse è naturale portatore il socio, in quanto tale; ne consegue la legittimazione di ciascun azionista ad agire in giudizio per far valere la lesione di quell’interesse. In altre parole - chiarisce il legale -, chi ha acquistato azioni di una banca, impiegando fondi messi a disposizione dalla stessa, può legittimamente contestare la nullità dell’operazione, dove non siano state rispettate le condizioni prescritte dall’articolo 2358 del codice civile, al fine di ottenere l’ “azzeramento†del finanziamento/debito contratto per l’acquisto delle azioni».e deriva, sul piano pratico, una conseguenza che chiama in causa anche l’atteggiamento tenuto finora dalle ex Popolari venete in relazione a questo specifico problema: «A questo punto è auspicabile - argomenta l’avvocato Limitone - che anche in ragione di questo precedente giurisprudenziale, significativo proprio perché proveniente dalla sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Venezia, si formi la piena consapevolezza che l’attuale tentativo di dare una nuova prospettiva a queste banche del territorio non può prescindere da un confronto serio, immediato e concreto tra le banche stesse e i numerosi azionisti, che sono per lo più imprenditori veneti di rilievo, coinvolti e danneggiati da queste operazioni».Â
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