Appostamenti caccia, M5S: favore a potentissima lobby cacciatori
Mercoledi 2 Dicembre 2015 alle 22:28 | 0 commenti
Riceviamo da Daniele Ferrarin, consigliere comunale e portavoce M5S Vicenza, e pubblichiamo
IL M5S di Vicenza propone al Consiglio Comunale di Vicenza di esprimersi a sostegno dell'incostituzionalità della legge regionale sugli appostamenti per la caccia, tutt’altro che precari, approvata il 25 Novembre u.s. dal Consiglio regionale.
La sua approvazione  rappresenta l’ennesimo favore alla potentissima lobby dei cacciatori, a cui ancora una volta la Regione Veneto si piega a costo di approvare una legge palesemente incostituzionale, in contrasto con le precedenti pronunce della stessa Corte che aveva già bocciato la prima versione della legge veneta.
Nonostante le dimensioni di tali strutture, che possono raggiungere parecchi metri di altezza, la legge regionale, a dispetto di tutte le previsioni ambientali, le considera “interventi liberiâ€Â e dispone che per esse non sia necessaria alcuna abilitazione: niente titolo edilizio né autorizzazione paesaggistica per queste strutture che di fatto sono fisse!
MOZIONE: VERIFICA DEI PRESUPPOSTI DI IMPUGNAZIONE DELLAÂ LEGGE REGIONALE DEL VENETOÂ
“Appostamenti precari ad uso venatorioâ€Â          Â
           Premesso che:
·        In data 25 novembre 2015 il Consiglio Regionale del Veneto ha approvato il Progetto di Legge n. 54, “Appostamenti precari ad uso venatorioâ€;
·        tale legge tende a liberalizzare gli interventi edilizi finalizzati all’attività venatoria in forma di appostamenti temporanei di lungo periodo, con previsione di semplificazioni procedurali amministrative, ed esonerando i proprietari degli stessi appostamenti dagli oneri legati ai permessi di natura edilizia e di natura paesaggistica, nel rispetto di alcuni requisiti stabiliti dalla legge;
·        la suddetta legge regionale violerebbe le competenze statali in materia penale ai sensi dell’art. 117, comma 2°, lettera l, cost., e quelle in materia di tutela dell’ambiente e di pianificazione paesaggistica ai sensi dell’art. 117, comma 1°, lettera s, cost. nonché le competenze statali in tema di coordinamento in materia di beni culturali ai sensi dell’art. 118, comma 3°, cost.;
·        l’art. 1, comma 3, della legge in oggetto dispone infatti che “gli appostamenti precari di caccia possono essere allestiti ad iniziare da un mese prima dell'inizio della stagione venatoria e devono essere rimossi entro e non oltre un mese dal termine della stagione venatoriaâ€, ammettendo così la possibilità di realizzare appostamenti di caccia, in via potenziale, per ben 8 mesi (dal mese di agosto al successivo mese di marzo) ed escludendo in tal senso la sussistenza dal necessario requisito della precarietà , riscontrabile quando il periodo di installazione non superi i 90 giorni, come autorevolmente interpretato in sede giurisprudenziale;
·         nonostante le dimensioni potenzialmente ragguardevoli di tali strutture, esse sono considerate “interventi liberiâ€, “per la cui realizzazione non è richiesto alcun titolo abilitativoâ€, individuando fra questi “gli appostamenti di caccia realizzati secondo le disposizioni provinciali vigenti in materia di protezione della fauna selvatica e di esercizio della cacciaâ€;
·        gli interventi di realizzazione di appostamenti di caccia contenuti nella di legge approvata valicano le possibilità di deroga di cui all’art. 14 (L) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. (Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanisti) e risultano altresì in contrasto con la sanzione penale disposta dall’art. 44 (L), comma 1°, lettera a, del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;
·         tali disposizioni contrastano anche con la definizione di “intervento edilizio†di cui all’art. 3, comma 1°, lettera e.5, del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. e con le conseguenti sanzioni penali disposte dagli artt. 31, comma 1°, lettera a, del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., 734 cod. pen. e 181 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i., applicabili per qualsiasi intervento edilizio avente carattere non effettivamente precario;
·        con legge 9 gennaio 2006, n. 14, avente per oggetto “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, stipulata a Firenze il 20 ottobre 2000â€, l'Italia ha assunto precisi impegni internazionali per l'attuazione di politiche di tutela dei beni paesaggistici insistenti sul proprio territorio e con il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, denominato Codice dei beni culturali e del paesaggio, si è inteso applicare su tutto il territorio nazionale una disciplina uniforme ed innovativa in materia di tutela del paesaggio in attuazione dell'articolo 9 cost.;
·        la materia disciplinata dalla legge regionale in oggetto era stata peraltro già oggetto di pronuncia da parte della Corte costituzionale che, con sentenza n. 139/2013, aveva dichiarato l’incostituzionalità delle analoghe disposizioni della Regione Veneto 6 luglio 2012, n. 2;
·        l'art. 3 dello Statuto del Comune di Vicenza indica chiaramente gli obbiettivi che vanno perseguiti in materia di tutela ambientale, rispetto del paesaggio, e prevenzione di ogni forma di inquinamento.
           alla luce delle considerazioni esposte in premessa;
Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta
·        di incaricare l'ufficio competente in materia alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'impugnazione della legge sopra indicata nei termini previsti ;
·        di incaricare altresì il Sindaco di attivarsi con i conseguenti provvedimenti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di sottoporre la citata legge  al vaglio della Corte Costituzionale così come previsto dal' art. 127 della Costituzione, e, dall' art. 9 comma 1 legge 5 giugno 2003, n. 131 (Conferenza Stato- Regioni)
·        tenere informato il Consiglio Comunale sullo stato di avanzamento degli atti amministrativi i sopra indicatiAccedi per inserire un commento
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