Quotidiano | Categorie: Politica

Testo unificato "riequilibrio rappresentanza di genere", Sbrollini prima fimataria

Di Redazione VicenzaPiù Giovedi 8 Marzo 2012 alle 23:25 | 0 commenti

ArticleImage

On. Daniela Sbrollini, Partito democratico  -  Grande vittoria delle donne che, grazie ad un impegno trasversale e ad un minuzioso lavoro sulle diverse proposte di legge presentate, sono riuscite a produrre un testo unico sul riequilibrio del rapporto di genere nei Consigli, nelle Giunte Regionali e negli Enti Locali. L’obiettivo è quello che, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge (che andrà in aula alla Camera il 26 marzo), si arrivi all’adeguamento degli statuti e dei regolamenti degli enti locali (disposizione comma 3 art. 6 testo unico di cui decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267).

Con questa proposta, su cui chiederemo il voto palese in aula per poter avere una legge condivisa tra donne e uomini presenti in Parlamento, si supera il concetto di “quota” e si introduce quello di “parità di accesso alle cariche elettive”.

Tutto nel rispetto del principio di pari opportunità tra Donne e Uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi e andando a rispettare l’articolo 51, 1° comma della nostra Costituzione.

In questo modo, oltre che nelle liste dei candidati, viene assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi (con la certezza che nessuno dei 2 potrà essere rappresentato in misura superiore ai due terzi) nelle assemblee elettive.

Ciascun elettore potrà esprimere 1 o 2 preferenze e nel caso di 2 preferenze, esse dovranno riguardare candidati di sesso diverso pena l’annullamento della seconda preferenza espressa.

Si tratta di un risultato straordinario, raggiunto dalle donne parlamentari di tutti i partiti, e che proprio oggi 8 marzo 2012 ha avuto l’ufficializzazione con una conferenza stampa svoltasi a Montecitorio.

Sono molto felice di aver contribuito al raggiungimento di questa bella vittoria essendo prima firmataria di una delle proposte di legge (la numero 4697) che hanno dato vita a questo testo unificato.

Invito ora tutti gli amministratori Comunali e Regionali a farsi promotori nelle loro assemblee di mozioni a sostegno di questo Disegno di Legge, che vuole diventare patrimonio di tutti e non solo delle donne.

On. Daniela Sbrollini

 

Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali (C. 3466 Amici, C. 3528 Mosca, C. 4254 Lorenzin, C. 4271 Anna Teresa Formisano, C. 4415 Governo  e C. 4697 Sbrollini).

TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE RISULTANTE DALL’ESAME DEGLI EMENDAMENTI

 

Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni.

Art. 1.
(Modifica all'articolo 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di statuti comunali e provinciali).

1. Al comma 3 dell'articolo 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la parola: «promuovere» è sostituita dalla seguente: «garantire».
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti locali adeguano i propri statuti e regolamenti alle disposizioni del comma 3 dell'articolo 6 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

Art. 2.
(Parità di accesso alle cariche elettive e agli organi esecutivi dei comuni e delle province).

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 17, comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le modalità di elezione dei consigli circoscrizionali e la nomina o la designazione dei componenti degli organi esecutivi sono comunque disciplinate in modo da garantire il rispetto del principio della parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive, secondo le disposizioni dell'articolo 73, commi 1 e 3, e agli uffici pubblici»;

 

b) all'articolo 46, comma 2, dopo la parola: «nominano» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi,»;

c) all'articolo 71:

1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.»;

 

2) al comma 5, sono aggiunti, in fine, i  seguenti periodi: «Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti ciascun elettore può esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome e il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato prescelto alla carica di sindaco. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza»

 

d) all'articolo 73:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.»;

2) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Ciascun elettore può altresì esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome e il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato prescelto alla carica di sindaco. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza».

2. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all'articolo 30, comma primo, la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:
«d-bis) verifica che nelle liste dei candidati, per le elezioni nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, sia rispettata la previsione contenuta nella lettera 3-bis, del comma 3, dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. In caso contrario, la commissione riduce la lista cancellando i nomi dei candidati, appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della lettera 3-bis, del comma 3, dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Qualora la lista, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto, la commissione ricusa la lista;»;

 

b) all'articolo 30, comma primo, lettera e), dopo le parole «cancellando gli ultimi nomi» sono aggiunte le seguenti «in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nella lettera 3-bis, del comma 3, dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni»;

c) all'articolo 33, comma primo, la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:
«d-bis) verifica che nelle liste dei candidati, sia rispettata la previsione contenuta nel comma 1, dell'articolo 73, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. In caso contrario la commissione riduce la lista cancellando i nomi dei candidati, appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto del comma 1, dell'articolo 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Qualora la lista, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto, la commissione ricusa la lista;»;


d) all'articolo 33, comma primo, lettera e), dopo le parole: «cancellando gli ultimi nomi» sono aggiunte le seguenti: «in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nel comma 1, dell'articolo 73, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni».

3. Soppresso.

4. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, dopo la parola: «nomina,» sono inserite le seguenti: «nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, purché sia garantita almeno la presenza di entrambi i sessi,».

 

Art. 2-bis.
(Accesso alle candidature per le elezioni dei consigli regionali).

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
”c-bis) promozione della parità di accesso tra uomini e donne alle cariche elettive attraverso la predisposizione di misure che permettano di incentivare l'accesso alle cariche elettive del genere sottorappresentato, anche prevedendo la nullità delle liste che non presentino i requisiti previsti”.

 

Art. 2-ter.
(Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di comunicazione nella campagna elettorale).

1. Alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Ai fini dell'applicazione della presente legge, i mezzi di informazione nell'ambito delle trasmissioni per la comunicazione politica sono tenuti al rispetto dei princìpi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini»;
b) all'articolo 11-quater:

1) al comma 1, dopo le parole: «la parità di trattamento,» sono inserite le seguenti: «la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini,»;
2) al comma 2, dopo le parole: «la parità di trattamento» sono inserite
le seguenti: «, la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini».

 

 

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di pari opportunità).

1. All'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) del comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità superiore qualora la cifra decimale sia pari o superiore a 0,5 e all'unità inferiore qualora la cifra decimale sia inferiore a 0,5»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L'atto di nomina della commissione di concorso è inviato, entro tre giorni, alla consigliera o al consigliere di parità nazionale ovvero regionale, in base all'ambito territoriale dell'amministrazione che ha bandito il concorso, che, qualora ravvisi la violazione delle disposizioni contenute nel comma 1, lettera a), diffida l'amministrazione a rimuoverla entro il termine massimo di trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida la consigliera o il consigliere di parità procedente propone, entro i successivi 15 giorni, ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 14 aprile 2006, n. 198; si applica il comma 5 del medesimo articolo 37. Il mancato invio dell'atto di nomina della commissione di concorso alla consigliera o al consigliere di parità comporta responsabilità del dirigente responsabile del procedimento, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi».


Commenti

Ancora nessun commento.
Aggiungi commento

Accedi per inserire un commento

Se sei registrato effettua l'accesso prima di scrivere il tuo commento. Se non sei ancora registrato puoi farlo subito qui, è gratis.





Commenti degli utenti

Giovedi 27 Dicembre 2018 alle 17:38 da Luciano Parolin (Luciano)
In Panettone e ruspe, Comitato Albera al cantiere della Bretella. Rolando: "rispettare il cronoprogramma"
Caro fratuck, conosco molto bene la zona, il percorso della bretella, la situazione dei cittadini, abito in Viale Trento. A partire dal 2003 ho partecipato al Comitato di Maddalene pro bretella, e a riunioni propositive per apportare modifiche al progetto. Numerose mie foto del territorio sono arrivate a Roma, altri miei interventi (non graditi dalla Sx) sono stati pubblicati dal GdV, assieme ad altri come Ciro Asproso, ora favorevole alla bretella. Ho partecipato alla raccolta firme per la chiusura della strada x 5 giorni eseguita dal Sindaco Hullwech per sforamento 180 Micro/g. Pertanto come impegno per la tematica sono apposto con la coscienza. Ora il Progetto è partito, fine! Voglio dire che la nuova Giunta "comunale" non c'entra più. L'opera sarà "malauguratamente" eseguita, ma non con il mio placet. Il Consigliere Comunale dovrebbe capire che la campagna elettorale è finita, con buona pace di tutti. Quello che invece dovrebbe interessare è la proprietà della strada, dall'uscita autostradale Ovest, sino alla Rotatoria dell'Albara, vi sono tre possessori: Autostrade SpA; La Provincia, il Comune. Come la mettiamo per il futuro ? I costi, da 50 sono saliti a 100 milioni di € come dire 20 milioni a KM (!) da non credere. Comunque si farà. Ma nessuno canti Vittoria, anzi meglio non farne un ulteriore fatto "partitico" per questioni elettorali o di seggio. Se mi manda la sua mail, sono disponibile ad inviare i documenti e le foto sopra descritte. Con ossequi, Luciano Parolin [email protected]
Gli altri siti del nostro network