Tasi, si avvicina la scadenza per pagare la rata
Martedi 30 Settembre 2014 alle 17:15 | 0 commenti
Riceviamo da Enrico Schenato, rappresentante regionale veneto di Altroconsumo, e pubblichiamo - Il 16 ottobre scade il termine per il pagamento della prima rata della TASI, l'imposta sui servizi indivisibili. A differenza dell'IMU si paga anche sulle abitazioni principali e una parte è a carico anche degli inquilini in affitto.
La TASI (cioè tassa sui servizi indivisibili è una delle tre voci d'imposta che compongono la IUC (Imposta Unica Comunale), insieme all’IMU (Imposta Municipale propria) e alla TARI (Tassa sui rifiuti). A differenza dell'IMU deve essere pagata anche sugli immobili adibiti ad abitazione principale e, nel caso di immobili in affitto, devono pagarla parte i proprietari e parte gli inquilini.
La Tasi sostituisce l'Imu sull’abitazione principale; sugli altri immobili, invece, si somma all'Imu.
Lo Stato ha fissato le aliquote minime e massime applicabili, lasciando però molta libertà ai Comuni nel fissare sconti e agevolazioni.
La base imponibile per il calcolo della Tasi è la stessa utilizzata per l'Imu: quindi bisogna rivalutare de 5% la rendita catastale e moltiplicarla per 160.
Le linee guida fissate dallo Stato per la Tasi sono queste:
- abitazione principale: l'aliquota minima è dello 0,1%, quella massima invece può arrivare allo 0,25%. I Comuni possono alzarla di un ulteriore 0,08%, portandola allo 0,33%.Â
- altri immobili: la somme delle aliquote di Tasi e Imu non può superare l'1,06%. Anche in questo caso i Comuni possono applicare uno 0,08% aggiuntivo, portando la tassazione all'1,14%.
Per i Comuni che hanno deliberato le aliquote TASI entro il 23 maggio, la prima rata di acconto doveva essere pagata entro il 16 giugno.
Per gli altri comuni (la maggior parte) il termine per il pagamento è stato prorogato al 16 ottobre.
Siamo quindi prossimi alla scadenza ma non è detto che tutti debbano pagare entro questa data. Vediamo esattamente quali sono i termini:
- se il Comune ha deliberato entro il 10 settembre, le rate sono due, la prima da pagare entro il 16 ottobre (con aliquota deliberata appunto dal Comune) e la seconda entro il 16 dicembre (termine per il conquaglio per tutti);Â
- se il Comune non ha deliberato entro settembre, la Tasi deve essere versata in un’unica soluzione entro il 16 dicembre, con aliquota fissa all’1 per mille.
Fortunatamente diversi Comuni inviano a casa dei contribuenti i modelli F24 già compilati da utilizzare per il versamento dell’imposta.
Se bisogna provvedere autonomamente, è necessario seguire le istruzioni reperibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Nello specifico è possibile consultare le diverse istruzioni in base al tipo di immobile: Â
- per il pagamento della Tasi sull’abitazione principale e relative pertinenze (utilizzare il codice 3958).
- per il pagamento della Tasi sugli altri fabbricati (il codice invece è 3961).
Il pagamento con F24 di importi superiori a 1.000 euro, dal 1° di ottobre deve obbligatoriamente essere fatto online e non più allo sportello di banca e Posta.
In alternativa, è possibile comunque utilizzare il bollettino postale: il numero di conto corrente è 1017381649 unico per tutti i Comuni italiani.
Anche in questo caso si deve indicare il codice catastale del comune, l’anno di riferimento, il numero di immobili, la tipologia (abitazione principale, fabbricati rurali, aree fabbricabili, altri fabbricati), se si tratta di acconto o di saldo (se si paga in un’unica rata barrare entrambi).
Le regole per il calcolo della Tasi sono praticamente identiche a quelle dell’Imu:
- il calcolo del periodo di possesso va fatto sulla base dei mesi. Il mese si conta per intero solo se il possesso si è protratto per più di 14 giorni;Â
- la rata d’acconto è pari al 50% di quanto dovuto per l’intero anno (se compri la casa ad aprile, conteggi la Tasi su 9 mesi e paghi il 50% con la prima rata);Â
- in caso di separazione dei coniugi, la Tasi è dovuta dal coniuge assegnatario della casa coniugale;Â
- se il Comune ha deliberato delle detrazioni, queste vanno divise in parti uguali tra i proprietari a prescindere dalla loro percentuale di possesso;Â
- sono considerate pertinenze all’abitazione principale solo gli immobili accatastati come C2, C6 o C7 nel limite di un solo immobile per classe catastale. Quindi, se hai due box, sul primo paghi la Tasi insieme all’abitazione principale, sul secondo paghi l’Imu e l’eventuale Tasi sulle seconde case deliberata dal tuo Comune;Â
- i proprietari sono coobbligati al pagamento della Tasi, quindi il Comune può decidere di chiederne il pagamento a uno solo per tutti, sarà poi chi si fa carico del pagamento a chiedere la quota agli altri;Â
- anche gli inquilini devono pagare la Tasi, il Comune decide quale sia la ripartizione tra proprietario e inquilino (deve variare tra il 10% e il 30% a carico dell’inquilino), ma in questo caso se uno dei due non dovesse pagare l’altro non ne risponde. L’aliquota da utilizzare è quella che il Comune stabilisce per il proprietario dell’immobile a prescindere dall’utilizzo che ne fa l’inquilino. Se il Comune non delibera la suddivisione tra proprietario e inquilino, quest’ultimo deve pagare il 10% dell’imposta.
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