Spese sanitarie per portatori di handicap: detrazioni costi acquisto auto
Martedi 1 Maggio 2012 alle 12:34 | 0 commenti
Riprendiamo con questa settimana l’approfondimento in collaborazione col Caaf Cisl, sulle spese sanitarie per portatori di handicap esaminando le condizioni che consentono di detrarre i costi per l’acquisto dell’auto (sottoponi le tue questioni a [email protected]).
L’approfondimento
La normativa fiscale consente di poter usufruire della detrazione del 19% per l’acquisto (e le spese che non rientrano nell’ordinaria manutenzione) di mezzi necessari alla locomozione di disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
Vediamo, se pur brevemente, quali sono coloro che possono usufruirne e a quali condizioni.
Chi ha diritto alla detrazione
Il contribuente può riportare in dichiarazione le spese sostenute per se stesso o per i propri familiari a carico, se l’acquisto è stato effettuato a loro favore.
La detrazione spetta a prescindere dal possesso di una qualsiasi patente di guida sia da parte del portatore di handicap che dei soggetti cui risulta a carico.
Soggetti ammessi all’agevolazione
I soggetti ammessi a godere di tali agevolazioni sono:  i disabili con ridotte o impedite capacità motorie, i non vedenti, i sordi, i soggetti con handicap psichico o mentale per cui è stata riconosciuta l’indennità di accompagnamento,  gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione, i soggetti affetti da pluriamputazioni.
Tipologia dei veicoli
La detrazione è ammessa per le spese sostenute per l'acquisto:
·        di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie dei portatori di handicap. Gli adattamenti devono sempre risultare dalla carta di circolazione, a seguito del collaudo, effettuato presso gli uffici periferici del Dipartimento dei trasporti terrestre del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
·        di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordomuti, soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e dei soggetti affetti da pluriamputazione.
In relazione al solo handicap motorio, per il quale è richiesto l’adattamento del veicolo, oltre al cambio automatico di serie sono considerati adattamenti, purché prescritti dalla commissione medica locale, e risultanti dalla carta di circolazione: la pedana sollevatrice, lo scivolo a scomparsa,  il braccio sollevatore, il paranco, il sedile scorrevole-girevole, il sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinture di sostegno, lo sportello scorrevole, altri adattamenti funzionali a risolvere il problema motorio collegato all’handicap.
Tipologia di handicap del soggetto
Lo stato di soggetto portatore di handicap deve sussistere al momento dell'acquisto del veicolo.
Esistono poi delle condizioni legate alla tipologia di handicap dei soggetti, e in particolare:
• per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie:
- che non risultano anche affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione, le ridotte o impedite capacità motorie permanenti sussistono ogni qualvolta l’invalidità accertata comporti di per sé l’impossibilità o la difficoltà di deambulazione per patologie che escludono o limitano l’uso degli arti inferiori. In tal caso non si rende necessaria l’esplicita indicazione della ridotta o impedita capacità motoria sul certificato di invalidità ;
- con patologie per le quali la valutazione relativa alle ridotte o impedite capacità motorie permanenti, richiede specifiche conoscenze mediche, è necessaria una certificazione aggiuntiva, rilasciata dalla Commissione di cui alla legge. n. 104 del 1992, o in alternativa la copia della richiesta avanzata all’ASL diretta a ottenere dalla predetta Commissione la certificazione aggiuntiva da cui risulti che la minorazione comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti;
• per i non vedenti è necessaria la certificazione che attesti la cecità assoluta o un residuo visivo non superiore a un decimo a entrambi gli occhi con eventuale correzione;
• per i sordi è necessaria la certificazione che attesti la sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata;
• per i soggetti con handicap psichico o mentale sono necessari il certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento, emesso dalla commissione per l’accertamento dell’invalidità civile nonché la certificazione di handicap grave rilasciata dalla commissione per l’accertamento dell’handicap di cui all’art. 4 della L. n. 104 del 1992;
• per gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione, per i soggetti affetti da pluriamputazioni, la certificazione di handicap grave rilasciata dalla commissione per l’accertamento dell’handicap di cui all’art. 4 della L. n. 104 del 1992 derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione.
La detrazione
La detrazione del 19% spetta per un solo veicolo nel corso di quattro anni, ed è calcolata su un importo massimo di 18.075,99 euro (indipendentemente dalla cilindrata) salvo i casi in cui risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato dal pubblico registro automobilistico.
Si può fruire dell’intera detrazione per il primo anno, ovvero si può optare, alternativamente, per la ripartizione della stessa in quattro quote annuali di pari importo.
Limite di spesa
Entro il limite massimo di spesa di 18.075,99 euro rientrano anche:
• le riparazioni, purché non si tratti di manutenzione ordinaria (sono esclusi i normali costi di esercizio quali, ad esempio, il carburante, il lubrificante, i pneumatici, ecc,);
• le prestazioni di servizio rese da officine per l'adattamento dei veicoli (anche usati), alla minorazione del disabile e l’acquisto di accessori e strumenti per le relative prestazioni di adattamento.
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