Semplificato sistema verifica requisiti per edificabilità in zona rurale
Mercoledi 15 Ottobre 2014 alle 15:22 | 0 commenti
Regione Veneto - E’ stato sostanzialmente semplificato il sistema di verifica e accertamento dei requisiti di legge per gli interventi di edificabilità in zona rurale. La Giunta veneta ha infatti stabilito che i Centri di Assistenza Agricoli (CAA) appositamente accreditati potranno svolgere accertamenti “non discrezionaliâ€, cioè con validità legale, relativi alla completezza e regolarità della documentazione relativa al possesso dei requisiti di fatto e di diritto riguardanti l’azienda agricola che chiede l’approvazione del Piano aziendale e, conseguentemente, il rilascio dell’autorizzazione a costruire.
“Si tratta di un ulteriore ma non secondario tassello – sottolinea l’assessore Franco Manzato che ha proposto il provvedimento – che non allenta i controlli sostanziali e che aggiungiamo al lavoro di sburocratizzazione in agricoltura, dove la burocrazia per certi aspetti, e purtroppo, sembra rigenerarsi come l’Idra di Lerna e, come questa, “avvelena†l’operatività e la stessa redditività delle aziendeâ€.
Prima del provvedimento regionale, in sostanza, qualora gli uffici di Avepa avessero riscontrato una carenza o una irregolarità nella documentazione presentata, veniva richiesta una integrazione all’imprenditore, poi si procedeva alla riverifica del tutto, con il rischio di allungare l’istruttoria anche oltre la conclusione del procedimento finalizzato al rilascio dell’autorizzazione a costruire in zona agricola. Ora invece i CAA accreditati potranno svolgere gli accertamenti non discrezionali sulla completezza documentale e sulla sussistenza dei requisiti relativi all’accertamento: dell’iscrizione all’anagrafe regionale; dell’occupazione di almeno una unità lavorativa a tempo pieno; della corretta classificazione altimetrica dell’azienda; della correttezza del calcolo della redditività minima nelle “situazioni ordinarieâ€; della correttezza della superficie aziendale da sottoporre a vincolo; della veridicità e congruità della dichiarazione riguardante la preesistenza di case di abitazione in proprietà o altro diritto reale.
In presenza dell’attestazione sottoscritta dal CAA accreditato, gli uffici Avepa escluderanno dalla propria attività istruttoria quanto già verificato, accertato e attestato dal CAA stesso, fatti salvi i controlli a campione.
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