Sanzioni Trenitalia, proposta da Giunta veneta
Martedi 15 Giugno 2010 alle 17:30 | non commentabile
Regione Veneto - La Giunta veneta interviene direttamente per riportare al "buon senso comune" il regime di sanzioni attualmente applicato da Trenitalia in caso di titoli di viaggio giudicati irregolari dal personale di bordo dei treni regionali. "Oggi in Giunta abbiamo varato uno specifico disegno di legge - ha spiegato l'assessore alle politiche della mobilità Renato Chisso - che vuole riportare su un piano di normalità una questione che si è progressivamente incattivita e sulla quale abbiamo ricevuto e riceviamo numerose proteste e segnalazioni per l'esosità delle multe comminate a chi ha dimenticato l'abbonamento o non ha potuto "obliterare" il biglietto, anche nei casi in cui la buona fede era chiara e il pagamento era stato regolarmente effettuato". Il disegno di legge passa ora all'esame del Consiglio regionale per la definitiva approvazione.
"In sostanza - ha fatto presente Chisso - abbiamo ripreso in mano la proposta già definita nel novembre scorso al termine della passata legislatura, che per lo scadere della stessa non era stata trasformata in legge. Sulla questione siamo stati a suo tempo "ingannati" in buona fede perché, nel recepire con legge regionale del 1998 le norme nazionali che ci hanno trasferito le competenze sui servizi locali su ferro, invece di normare direttamente la materia abbiamo rimandato all'articolato della Legge nazionale. La nostra Legge recita insomma "Per i servizi ferroviari sono applicate le sanzioni previste dal DPR 11 luglio 1980 n. 753". Non potevamo immaginare che Trenitalia avrebbe applicato sanzioni di entità francamente abnorme, percepite come un sopruso, anche per inavvertenze davvero formali. Ora rimediamo".
In sostanza, dunque, il disegno di legge introduce un regime sanzionatorio specifico, prevedendo che la violazione degli obblighi relativi ai titoli di viaggio comporta il pagamento della tariffa ordinaria in vigore per la classe di viaggio occupata dal trasgressore e una sanzione amministrativa da quaranta a centocinquanta volte la tariffa ordinaria regionale relativa alla prima fascia chilometrica di corsa semplice di seconda classe. Il pagamento della sanzione è minimo se effettuato al momento della contestazione o nei successivi tre giorni presso le stazioni ferroviarie abilitate. Per gli abbonati che non sono in grado di esibire l'abbonamento, la multa è dovuta solo se l'interessato non esibisce l'abbonamento ad una stazione entro i tre giorni successivi. Insomma la dimenticanza non è penalizzata. Inoltre, il viaggiatore sprovvisto di biglietto, che sale su un treno regionale ed avvisa subito il personale di bordo, è ammesso alla regolarizzazione con il pagamento del biglietto a bordo del treno, corrispondendo una maggiorazione pari a quattro volte la tariffa ordinaria regionale relativa alla prima fascia chilometrica di corsa semplice di seconda classe, oltre al costo del biglietto. Nessuna maggiorazione è dovuta se la biglietteria di stazione è chiusa o la stazione priva di biglietteria; per mancato funzionamento delle emettitrici automatiche, per chiusura o assenza di punti vendita alternativi di titoli di viaggio. Analogo trattamento è applicato al viaggiatore in possesso di biglietto non convalidato, che sale su un treno regionale e richiede al personale di bordo la convalida. La maggiorazione non è dovuta da parte dei viaggiatori con capacità motoria ridotta, derivante da causa fisica, anche temporanea, o psichica, in possesso del relativo certificato medico.