Proposta su vacanze estive scolastiche, Fantò: lascia basiti
Domenica 29 Marzo 2015 alle 03:15 | 0 commenti
Luca Fantò, Coordinatore PSI scuola del Veneto
La proposta ventilata dal Ministro Poletti di utilizzare parte delle vacanze estive degli alunni per avviare attività legate al mondo del lavoro, lascia sinceramente basiti. Basiti per come è stata proposta, prospettando una visione punitiva del lavoro che invece dovrebbe essere proposto ai nostri giovani come strumento per realizzare l'esistenza degli uomini, basiti per come è stata formulata.
In un'intervista che sembra rivelare tragicamente una conoscenza del mondo della scuola basata sul "luogo comune" piuttosto che su informazioni reali e circostanziate.
La scuola primaria e secondaria di primo grado sono infatti aperte ed operanti sino al 30 giugno e dal primo settembre, i giorni di vacanza per i docenti sono gli stessi di ogni altro impiegato statale. La scuola secondaria di secondo grado poi, è aperta anche i primi giorni di luglio per riaprire dalla fine di agosto.
La proposta in sè invece non stupisce poichè sembra prefigurarsi come l'ennesimo tentativo dell'attuale Governo di "raschiare il fondo del barile" e scardinare ciò che ancora resta della nostra scuola statale.Â
A fronte di ciò, quel che si sta preparando col ddl sulla scuola è una vera e propria controriforma.
Il Disegno di legge sulla cosiddetta “buona scuola†si caratterizza per quattro assi principali:
il potenziamento delle competenze e delle responsabilità del Dirigente Scolastico;
l’assunzione di parte del “precariato storicoâ€;
l’alternanza scuola-lavoro;
gli interventi in merito all’edilizia privata.
Rafforzare la figura del Dirigente Scolastico di per sé non è cosa negativa ma il ddl sembra volerne fare una sorta di “podestà â€. All’aumento dei poteri decisionali non corrisponde però un organo in grado di controllare ed equilibrare tali poteri. Il Consiglio d’Istituto e soprattutto il Collegio Docenti assumono infatti un ruolo di consulenza non vincolante.
I nuovi e più incisivi compiti del DS vengono assegnati senza specificare criteri nè momenti specifici di valutazione del suo operato se non quelli già esistenti e quindi non calibrati sulle nuove, accresciute responsabilità .
Le iniziative relative all’assunzione del personale docente sono indirizzate correttamente verso gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e dei vincitori del concorso 2012 ma ignorano i precari abilitati all’insegnamento che da anni sono in servizio a tempo determinato presso i nostri Istituti. Precari che paradossalmente, qualora non rientrassero nel contingente di assunzioni, verrebbero impediti all’insegnamento poiché il ddl prevede l’allontanamento di fatto per chi ha già lavorato per tre o più anni con contratti a tempo determinato.
Il Piano di edilizia scolastica sembra valido.
L’alternanza scuola-lavoro negli ultimi anni delle superiori presenta criticità in quanto rischia di dimostrarsi come un utilità per le imprese più che per gli studenti.
Nello specifico, i punti critici su cui è auspicabile un intervento di modifica, nell’ottica di una maggior partecipazione e quindi efficacia del sistema scolastico, sono i seguenti:
Piano triennale dell’Offerta Formativa (POF): il ddl prevede che siail DS ad elaborarlo,  il Collegio Docenti ed il Consiglio d’Istituto verrebbero solo “sentitiâ€. Sarebbe auspicabile invece che il Collegio Docenti restasse titolare nell’individuazione dei criteri e dell’elaborazione del POF, almeno nella parte relativa alla didattica curricolare ed extracurricolare, essendo esso uno strumento determinante della formazione.
Individuazione dei docenti per le supplenze brevi: il ddl prevede che il DS possa destinare alle attività d’aula, per le supplenze sino a 10 giorni, docenti di classe di concorso diversa da quella del docente assente. Tale previsione non solo mette in secondo piano il valore dell’abilitazione all’insegnamento, ma presuppone come secondaria la qualità di esso. Sarebbe opportuno chiedere di abbassare la soglia dei giorni di sostituzione con docente di diversa classe di concorso onde ridurre il potenziale danno a carico degli alunni.
Percorsi di alternanza scuola-lavoro: il ddl prevede per gli Istituti Tecnici 400 ore e per i licei 200 ore di alternanza scuola lavoro. Posto che tale alternanza nel quinto anno determinerebbe una “distrazione†per gli alunni che si preparano ad affrontare l’â€esame di maturità †e che i percorsi liceali non portano a “qualifiche†direttamente utilizzabili nel mondo del lavoro, si potrebbe chiedere che almeno nei percorsi liceali, meno orientati all’immediato inserimento nel mondo del lavoro,  l’alternanza scuola-lavoro venga eliminata e che comunque comporti un rimborso spese agli alunni a carico dell’impresa, configurandosi altrimenti come “stagesâ€.
Competenze del Dirigente Scolastico: Il ddl assegna al DS oltre a compiti direzionali organizzativi e di coordinamento, la responsabilità delle scelte didattiche, formative. Le responsabilità didattiche e formative dovrebbero afferire a chi ha la competenza per farle e quindi al Collegio Docenti che da questo ddl ne è invece esautorato avendo, e solo in alcuni casi, funzione consultiva. Per garantire una scuola competente, bisognerebbe chiedere la restituzione di tali responsabilità al Collegio Docenti e assegnare al DS la funzione del coordinamento di tale responsabilità .
Il Dirigente Scolastico attribuisce gli incarichi ai docenti iscritti in albi e di altre scuole  in servizio presso altre scuole. I criteri per la scelta indicati dal ddl sono soggettivi e non sottoposti a valutazione da parte di altri organi, un potere enorme che nel ddl non ha bilanciamento alcuno. Si potrebbe proporre che la scuola, attraverso il Collegio Docenti, si doti precedentemente all’attribuzione degli incarichi, di criteri di scelta vincolanti per il DS o, in secondo luogo, di una valutazione sulla scelta che se non rinnovata al termine del primo triennio deve essere riconosciuta come poco efficace e quindi errata.
Il Dirigente Scolastico valuta i neoassunti senza vincoli se non quello di “sentire†il Collegio Docenti, neoassunti che, in caso non superino l’anno di prova, verrebbero licenziati. Non è ammissibile che il destino di un lavoratore  venga messo nelle mani di un solo soggetto, senza vincoli precisi. Si dovrebbe quindi proporre che il Collegio Docenti non venga semplicemente “sentito†ma stabilisca criteri vincolanti per l’assunzione, rispettati i quali criteri il lavoratore, dopo l’anno di prova, venga assunto. Proporre inoltre, in caso di mancato passaggio in ruolo, un ulteriore anno di prova in altro Istituto.
Il Piano di assunzioni: il ddl prevede l’assunzione dei vincitori del concorso 2012 e degli iscritti nella GAE, ma non degli abilitati all’insegnamento nelle Graduatorie d’Istituto. Ciò implicherebbe, vista anche l’impossibilità prevista dal ddl di assumere a tempo determinato i docenti che abbiano già svolto supplenze per più di tre anni, l’allontanamento dall’insegnamento di personale abilitato e con esperienza. Sarebbe importante proporre azioni a salvaguardia del patrimonio culturale, delle competenze esistenti anche proponendo l’assunzione di tali soggetti, magari dilazionata nel tempo, e soprattutto chiedendo l’eliminazione della parte del ddl che vieta l’assunzione a tempo determinato di docenti che abbiano già insegnato per tre anni.
E’ istituita la “Carta per l’aggiornamento e la formazione del docente: ma il ddl non stabilisce a chi venga attribuita e con quali criteri. Sarebbe importante proporre l’assegnazione di tale carta a tutti i docenti per permettere quell’autoaggiornamento che da troppi anni è nei fatti negato ai docenti.
La formazione dei docenti resta obbligatoria: Si tratta di un assunto fondante ma servirebbe che i  criteri e gli argomenti venissero individuati dal Collegio Docenti e poi attuati dal DS che risponde al Collegio della corretta applicazione. La formazione deve comunque essere retribuita, tanto più che il ddl destina ogni anno 40 milioni alla formazione dei docenti, in alternativa rientrare in un monte ore predeterminato a livello nazionale.
Viene istituito il bonus per il merito dei docenti: la responsabilità dell’assegnazione spetta al Dirigente Scolastico ma anche in questo caso i criteri per l’assegnazione sono vaghi e prefigurano la possibilità che tale scelta (basandosi sui risultati degli alunni) possa influire negativamente sulla qualità della valutazione da parte dei docenti. Bisognerebbe  proporre che i criteri vengano contestualizzati dando al Collegio Docenti la responsabilità della loro individuazione.
E’ prevista la pubblicazione online dei curriculum dei docenti: il ddl non riporta criteri relativa a cosa possa o debba essere pubblicato all’interno di tali curriculum. Si potrebbe proporre che vengano pubblicati solo i dati relativi all’anzianità di servizio, i titoli specifici per l’insegnamento e le attività di aggiornamento e qualificazione relativa alla professione docente.
E’ consentita la detraibilità dell’imposta lorda sui redditi per le spese sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia e del primo ciclo paritarie: si potrebbe considerare necessari tali sgravi per incapacità dello Stato nel caso quindi il finanziamento potrebbe essere proposto solo per le scuole dell’infanzia.
Delega al Governo in materia di Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione: la riforma della governance, del diritto allo studio; della riforma dei ruoli del personale docente, delle modalità di assegnazione degli incarichi, delle modalità di assunzione e formazione dei Dirigenti Scolastici, di normativa in materia di istituzioni all’estero, di valutazione e certificazione delle competenze sono argomenti troppo sensibili per far parte di una delega. Bisognerebbe proporre di non inserirli nel ddl e di attendere la riscrizione del Testo Unico che il ddl preannuncia entro 12 mesi.
Nel riordino delle disposizioni contrattuali dei comparti Scuola: è prevista la razionalizzazione e l’accorpamento delle classi di concorso. L’accorpamento se non ponderato, nell’ottica di quanto già emerso in questo ddl che prevede sostituzioni di docenti anche in classi di concorso diverse da quelle in cui il docente è abilitato all’insegnamento, prefigurerebbe una spinta verso la non completa competenza di chi siede in cattedera. Sarebbe importante sostenere che il riordino avvenga seguendo precisi criteri legati alla competenza acquisita e dimostrata dai docenti al momento del conseguimento dell’abilitazione e nel percorso formativo qualora certificato.
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