Ordinanza bar e discoteche, Variati: chiarito nel testo passaggio che ha destato confusione
Lunedi 7 Marzo 2011 alle 17:55 | 0 commenti

Achille Variati, Vicenza - "Lo scopo dell'ordinanza non era quello di penalizzare in maniera indiscriminata tutti i locali, ma di poter sanzionare soltanto i locali ‘fracassoni' - ha spiegato questa mattina a palazzo Trissino il sindaco Achille Variati a proposito del nuovo provvedimento che determina gli orari dei bar, delle sale gioco e delle discoteche di Vicenza -. Ci siamo però accorti di un errore materiale, di cui ci scusiamo, che spiega in parte le polemiche registrate ieri sulla stampa locale da parte degli esercenti".
"C'è stato infatti un refuso per il quale l'ordinanza sembrava dire che dalle 23.30, all'interno dei locali, non ci poteva più esser alcuna traccia di musica, nemmeno di sottofondo. Non è così - assicura il sindaco -. Non è mai stata mia intenzione né dell'amministrazione comunale far calare il coprifuoco in città a partire dalle 23.30, tant'è che ho fatto aggiungere nell'ordinanza un comma all'articolo 9 con il quale mi riservo di premiare, attraverso la concessione di deroghe, i titolari che rispettano le norme e gli orari".
Il sindaco - che oggi ha quindi rettificato il testo dell'ordinanza al fine di rendere più chiari alcuni passaggi - ha inoltre approfittato dell'occasione per chiarire un altro aspetto che si è rivelato controverso: "Si è generato un equivoco circa l'interpretazione di ‘pubblico spettacolo'. La legge regionale stabilisce che all'interno di un locale possono essere organizzati piccoli intrattenimenti musicali senza ballo, come nel caso del complessino che suona dal vivo - ha esemplificato Variati -. In casi come questi non serve fare richiesta al sindaco. Quando però il pubblico esercizio si vuole trasformare per una sera in un locale di pubblico spettacolo e quindi intende far pagare un biglietto all'entrata o aumentare i costi delle consumazioni nel corso dell'intrattenimento, allora deve fare richiesta al sindaco, accompagnata da una certificazione in cui un professionista dichiari che i suoni che verranno emessi nella serata saranno compatibili con quanto previsto per quella specifica area dal piano di zonizzazione acustica".
TESTO NUOVO ART. 8
Gli intrattenimenti musicali effettuati all'interno degli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande non è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, dovranno limitarsi alla diffusione di musica così detta "di compagnia" (cioè della musica di sottofondo non prevalente sul vociare delle persone, con carattere marginale ed accessorio rispetto all'attività di pubblico esercizio), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 della L.R. 21 settembre 2007, n. 29, fermo restando l'obbligo del rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 91, del Regolamento Locale di Polizia Urbana.
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