Nuove regole di trasparenza per i correntisti italiani
Mercoledi 5 Maggio 2010 alle 05:10 | 0 commenti
Adico - In questi giorni i correntisti stanno ricevendo dalla propria banca comunicazione riguardo la nuova disciplina legislativa dei servizi di pagamento - fanno sapere dall'ADICO - che riguardano i conti correnti, le carte di credito e i bonifici, ma soprattutto regole di trasparenza che garantiscono operazioni bancarie più facili da comprendere e più semplici da effettuare. La Direttiva propone - spiega il presidente dell'ADICO, Carlo Garofolini - di armonizzare a livello europeo i bonifici, i RID, la Ri.Ba o i bollettini bancari, di garantire un maggiore livello di trasparenza informativa e di assicurare ai clienti una maggiore tutela anche grazie a pagamenti più veloci, certi e trasparenti.
In altre parole - aggiunge conclude il presidente dell'ADICO - si deve consentire a tutti i consumatori di pagare in qualsiasi Paese Ue lo stesso costo e allo stesso modo un servizio bancario.
Ecco in sintesi le regole generali che tutti gli istituti bancari europei devono rispettare e le principali novità che stanno trovando i correntisti quando entrano in banca.
1) Il codice Iban e' stato adottato definitivamente come "identificativo unico" per l'esecuzione dei bonifici nazionali, bisogna quindi prestare massima attenzione all'indicazione dell'Iban quando si effettua un pagamento, dal momento che la banca non e' più in grado di determinarlo con certezza sulla base di altri dati forniti dalla clientela.
2) I bonifici nazionali e i bonifici da e verso i paesi dell'Ue avranno, infatti, tempi certi di esecuzione. In particolare, se in euro saranno eseguiti entro un giorno lavorativo dalla ricezione dell'ordine, purchè disposti entro l'orario di riferimento (cut-off), siano essi pervenuti tramite canale telematico che su supporto cartaceo. Mentre, oltre tale termine orario, si considereranno come disposti il giorno lavorativo successivo. Va comunque detto che fino al 1° gennaio 2012 sarà possibile effettuarli con un termine di esecuzione diverso, che non può comunque superare le tre giornate operative se il bonifico e' disposto su canali a distanza e le quattro giornate operative se il bonifico e' disposto su ordine cartaceo.
3) Per i fondi ricevuti da altra banca, la data di disponibilità giuridica e la data valuta applicata al conto corrente coincideranno sempre con la stessa data in cui e' avvenuto l'accredito. Quindi non saranno più applicati gli "stacchi valuta" sugli importi ricevuti e, pertanto, i fondi trasferiti dall'ordinante verranno accreditati sul conto del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva.
4) Non sarà più possibile chiedere l'accredito dei fondi sul conto di un beneficiario con una data valuta retrodatata rispetto alla data di disposizione dell'ordine. Le banche, al massimo, potranno far si che il beneficiario ottenga la stessa data valuta del giorno della disposizione, attraverso la predisposizione di un bonifico urgente da eseguire la stessa giornata operativa in cui viene preso in carico l'ordine.
5)Eliminata la data valuta fissa per il beneficiari. Cosi', per garantire una specifica valuta di un bonifico si dovrà disporre l'ordine con almeno un giorno di anticipo. Qualora si desideri che il beneficiario riceva la somma in una data futura, la si dovra' indicare e il conto verra' addebitato il giorno lavorativo antecedente alla data richiesta.
6) Infine, per quanto riguarda le carte di pagamento, con le nuove regole il cliente avrà maggiore tutela per contestare operazioni non autorizzate effettuate mediante bancomat, carta di credito e carte prepagate. Dal momento dell'addebito, infatti, il cliente puo' disconoscere un'operazione fino a 13 mesi.
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