Le novità del decreto lavoro e i numeri del Veneto
Martedi 2 Settembre 2014 alle 23:58 | 0 commenti
Regione Veneto - Le principali novità contenute nel decreto sono le seguenti: Mutamento dei requisiti soggettivi di anzianità lavorativa dei lavoratori per accedere alla Cassa in deroga (si passa da 90 giornate lavorative a 12 mesi, ridotti a 8 mesi per il 2014.) Datori di lavoro: si limita l’accesso all’imprenditore ex art. 2082 del codice civile.
Si tagliano fuori gli studi professionali e le associazioni.
Le causali sono praticamente analoghe a quelle previste dalle linee guida 2013, con l’aggiunta della causale ristrutturazione riorganizzazione, peraltro già conosciuta anche nella prassi della Regione Veneto.
Si prevede la necessità di presentare una doppia domanda: all’INPS e alla Regione, corredata dell’accordo sindacale, entro 20 giorni dall’inizio della sospensione. Si tratta di un termine perentorio. Nel caso di presentazione tardiva la cassa decorrerà dalla settimana precedente la presentazione.
Si vieta la concessione della cassa in deroga alle cessate senza eccezioni. Qui se da un lato non sembrano escluse le imprese in concordato con continuità , potrebbero essere escluse le aziende cessate che fino ad oggi sono state tutelate dalle linee guida 2013 con le c.d passerelle.
La cassa viene concessa per unità produttiva (e non per azienda).
Le imprese che hanno CIGO/CIGS (Fondi) accedono alla deroga (oltre gli ammortizzatori ordinari) solo in casi eccezionali legati alla salvaguardia dei livelli occupazionali e con prospettive di ripresa. Necessario accordo in sede regionale (Linee 2013 già lo prevedono).
Le durate sono fissate in 11 mesi per il 2014 e 5 mesi per il 2015. In attesa di un chiarimento circa il computo della durata (anche in presenza di una incoerenza nel testo del decreto), si ritiene che si tratti del computo della CIGS, dato un periodo concesso quel periodo “consuma†la cassa anche in assenza di effettive sospensioni. Per il 2014 tuttavia ciò non è critico residuando a tutte le imprese almeno un periodo di 3 mesi.
È previsto un accordo quadro regionale con le parti sociali per definire le priorità di intervento territoriale. Si auspica un chiarimento interpretativo sull’estensione del potere di Regione e parti (riparto risorse, tipologie aziende, durate etc.).
È prevista una clausola di salvaguardia pari al 5% delle risorse assegnate a ciascuna regione per concedere Cassa in deroga ai criteri dell’art. 2 del decreto. Questo al fine di assicurare una graduale transizione al nuovo sistema.
La mobilità può essere concessa solo a lavoratori provenienti da imprese ex art. 2082 per un massimo di 7 o 5 mesi (a seconda che abbiano già fatto o meno 3 anni di mobilità in deroga).
Dati Cassa in deroga 2013-2014.
Al 31 agosto 2013:
Domande inviate: 12.122
Ore richieste: 59.072.657
Importi richiesti: 516.274.156
Lavoratori: 64.915
Importi consuntivati al 30 giugno 2013: 75.596.000 (14,64%)
Al 2013 definitivo:
Domande inviate: 16.214
Ore richieste: 66.746.683
Importi richiesti: 582.112.198
Lavoratori: 85.559
Importi autorizzati: 138.933.000
Importi consuntivati: 138.933.000 (23,87%)
Al 31 agosto 2014:
Domande inviate: 8.669
Ore richieste: 29.503.543
Importi richiesti: 256.034.292
Lavoratori: 43.116
Importi autorizzati: 0
Importi consuntivati al 30 giugno 2014: 49.500.000 (19,33%)
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