Le detrazioni del 36%
Mercoledi 23 Maggio 2012 alle 00:30 | 0 commenti
Questa settimana su VicenzaPiù n. 234 approfondiamo le detrazioni del 36% (rubrica in collaborazione con Caaf Cisl Vicenza, sottoponi le tue questioni a [email protected]). Sono detrazioni da far valere nella dichiarazione dei redditi e che interessano chi effettua lavori di ristrutturazione.
L'approfondimento
Le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione del 36% sono quelle per:
• interventi di manutenzione straordinaria di restauro e di risanamento conservativo sulle singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
• interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;
• interventi finalizzati alla realizzazione di autorimessa o posti auto pertinenziali;
• interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche (ascensori, montacarici);
• interventi per l'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di compimento di illeciti da parte di terzi;
• opere finalizzate alla cablatura di edifici e al contenimento dell'inquinamento acustico;
• Interventi di bonifica dell'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
Tra le spese sostenute sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della normativa vigente in materia.
Possono usufruire dell'agevolazione coloro che possiedono o detengono l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà , altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato).
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.
Si ricorda che le principali condizioni per poter usufruire della detrazione sono:
-avere effettuato i pagamenti relativi alle spese tramite bonifico bancario o postale;
- aver trasmesso la comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara (fino al 13 maggio 2011).
La detrazione spetta su un importo massimo di euro 48.000 per unità immobiliare e deve essere ripartita in 10 rate di pari importo.
Se gli interventi consistono nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti sulla stessa unità immobiliare, per determinare il limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto di quelle già sostenute negli anni passati.
Attenzione
Dal 14 maggio 2011 è stato eliminato l'obbligo di inviare tramite raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara. In luogo della comunicazione di inizio lavori, il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile; gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo (ad esempio, contratto di affitto), se i lavori sono effettuati dal detentore; gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.
Il contribuente deve, inoltre, conservare ed esibire, a richiesta dell'Ufficio, tutta la documentazione relativa ai lavori effettuati, comprese le autorizzazioni.
Sempre dal 14 maggio 2011 è stato eliminato l'obbligo di indicare il costo della manodopera in fattura.
I quesiti.
Riportiamo alcune questioni poste all'Agenzia delle Entrate che dovrebbero trovare soluzione a breve in un'apposita circolare.
Coloro che dal 1 gennaio al 13 maggio 2011 non hanno inviato la preventiva comunicazione d'inizio lavori perdono il diritto alla detrazione?
L'Agenzia dovrebbe confermare che la soppressione dell'obbligo d'invio della comunicazione d'inizio lavori a Pescara è esteso a tutto il 2011. Pertanto, coloro che non abbiano adempiuto a tale obbligo per lavori avviati dal 1° gennaio al 13 maggio, non perdono il diritto alla detrazione e dovranno indicare nella sezione III B gli estremi catastali dell'immobile oggetto dell'intervento.
Invitiamo, però, ad attendere il pronunciamento ufficiale.
La mancata indicazione della manodopera in fatture emesse prima del 13 maggio 2011 fa venir meno al diritto della detrazione?
Analogamente a quanto scritto al punto precedente, l'Agenzia delle Entrate dovrebbe confermare che l'eliminazione di tale obbligo decorre dal 1° gennaio 2011.
Anche in questo caso invitiamo ad attendere la pubblicazione della circolare dell'Agenzia delle Entrate.
In caso di vendita d'immobile, nel quale il proprietario che ha effettuato i lavori di ristrutturazione o di risparmio energetico sta usufruendo della detrazione del 36% o del 55% a chi spetta la detrazione residua ?
L'Agenzia delle Entrate dovrebbe confermare che in caso di cessione di immobile le rate residue spettano all'acquirente, salvo diverso accordo tra le parti, che deve, obbligatoriamente, essere riportato nell'atto di compravendita. Tale regola è valida ai fini sia del 36% che del 55%.
Graziano De Munari
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