La mediazione civile avanza anche a Vicenza
Mercoledi 22 Ottobre 2014 alle 16:57 | 0 commenti
Ottantasei mediazioni civili dal 2012 ad oggi del valore medio di 161.752,00 euro. Di seguito l’analisi sugli strumenti di composizione stragiudiziale delle controversie civili forniti dall’Organismo di Mediazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza, con le considerazioni del consigliere dell’Odcec Paola Schiavo.
Le controversie gestite dall’Organismo di Mediazione dei Commercialisti sono controversie qualificate, che hanno come parti nell’80% dei casi imprese, e solo nel 20% persone fisiche. Quanto ai contenuti delle mediazioni si tratta prevalentemente di questioni legate ai contratti assicurativi bancari e finanziari (contestazioni dell’applicazione dei costi di chiusura dei conti correnti; ripetizioni di indebito per anatocismo), all’affitto di aziende, recesso di soci e diritti reali.
La mediazione civile e commerciale si può attivare spontaneamente su richiesta di una delle parti, su impulso del giudice, oppure nei casi in cui è prevista come obbligatoria dalla legge.
La mediazione dura in media 60 giorni rispetto ai 1132 giorni stimati per un primo grado di giudizio, secondo i dati del primo trimestre 2014 del Ministero della Giustizia. Di conseguenza anche i costi sono contenuti rispetto ad una causa, dipendono dal valore della controversie e soprattutto sono certi perché esiste un tariffario ministeriale predefinito in funzione del valore della controversia: il costo dell’avvio del procedimento fino al primo incontro a carico di ciascuno dei litiganti è pari a 40,00 o 80,00 euro più iva a seconda che il valore della lite sia inferiore o superiore a € 250.000,00 e le spese di mediazione ammontano da un minimo di 65 euro più iva fino ad un massimo di 5.200,00 euro più iva per le questioni che hanno un valore sino ai 5 milioni di euro.
Per quanto riguarda i vantaggi la mediazione si può definire semplice (le formalità sono minime), economica (sono previste esenzioni e benefici fiscali), riservata (tutto ciò che avviene durante la conciliazione non può essere divulgato né utilizzato in altra sede), vantaggiosa (il contenuto dell’accordo è deciso congiuntamente dalle parti), con efficacia esecutiva dal momento che l’accordo di mediazione, se sottoscritto sia dalle parti che dai rispettivi legali, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna, rilascio e degli obblighi di fare e non fare nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.“L’Organismo di Conciliazione dell’Odcec di Vicenza – Osserva il consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza Paola Schiavo - si avvale di mediatori con specifica professionalità nel settore economico-giuridico e comprovata competenza in materia di gestione della mediazione, per offrire agli utenti una qualificata assistenza, inoltre è dotato del codice etico di condotta per i mediatori una sorta di “carta dei diritti e doveri moraliâ€, che definisce la responsabilità etico sociale di ogni partecipante alla sua organizzazione verso tutti i soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nell’attività . In particolare è un organismo speciale di mediazione destinato alla trattazione delle materie di propria competenza così come previste dal D.Lgs. 139/2005 e ha natura di ente pubblico essendo costituito presso l’Ordine.†“L’Ordine di Vicenza – continua Schiavo - sta portando avanti numerose iniziative per favorire la diffusione della cultura della mediazione e garantire la competenza della consulenza del dottore commercialista e dell’esperto contabile nel rispetto della riservatezza, imparzialità e indipendenza a tutela dell’impresa e del cittadino. Si tratta di un’interessante opportunità sociale, tenuto conto che tramite l’opera di un mediatore, le parti vengono facilitate nella ricerca di un accordo amichevole, anche con la formulazione di una proposta, nella tempistica di tre mesi.â€
Oltre alla mediazione, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza svolge attività di arbitrato che si attiva principalmente presentando all’Odcec la richiesta di nomina di un arbitro, se previsto da una clausola contrattuale o dallo statuto societario, in caso di controversia.
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