La crisi di BPVi e Veneto Banca, domande e risposte IV parte: così Banca d'Italia spiega... oggi gli impatti dell'operazione su azionisti e creditori
Domenica 16 Luglio 2017 alle 10:21 | 0 commenti
Dopo la parte I ("il crollo delle due banche"), la parte II (la cessione a Intesa Sanpaolo e la liquidazione coatta amministrativa") e la parte III (i costi dell'operazione e delle possibili alternative), proseguiamo la sintesi delle "Domande e risposte" sulla crisi di Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca pubblicate il 12 luglio da Banca d'Italia.
Impatti dell'operazione su azionisti e creditori
Che cosa succede agli obbligazionisti ordinari e ai depositanti?
I debiti per le obbligazioni ordinarie e i c/c delle due banche sono stati trasferiti a Intesa Sanpaolo. I relativi rapporti contrattuali proseguono con le stesse modalità e alle stesse condizioni, solo con un soggetto diverso: gli obbligazionisti ordinari riceveranno il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale da Intesa Sanpaolo, mentre i correntisti potranno continuare a utilizzare i c/c.
Che cosa succede agli azionisti e ai creditori subordinati?Â
Secondo la normativa europea sugli aiuti di Stato, gli Stati membri possono intervenire a sostegno di liquidazioni bancarie con fondi pubblici solo a condizione che ad azionisti e creditori subordinati sia stato imposto il burden sharing (ossia la riduzione del valore nominale delle azioni e delle obbligazioni subordinate, o la conversione in capitale di queste ultime).Â
Nel caso delle due banche venete, le azioni e le obbligazioni subordinate non vengono trasferite a Intesa Sanpaolo, ma rimangono alle società in liquidazione, concorrendo con gli altri creditori alla ripartizione dell'attivo secondo l'ordine previsto dalla legge fallimentare. Concretamente, difficilmente le liquidazioni disporranno di risorse sufficienti a soddisfare le pretese di azionisti e creditori subordinati.
Come funziona il meccanismo di ristoro per gli obbligazionisti subordinati al dettaglio?Â
E' previsto un meccanismo di ristoro a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositanti per i piccoli investitori che hanno sottoscritto o acquistato obbligazioni subordinate direttamente dalle due banche in liquidazione prima del 12 giugno 2014, detenendole fino all'avvio della liquidazione. Possono beneficiare di tale meccanismo persone fisiche, imprenditori individuali, imprenditori agricoli e coltivatori diretti.
Sono previste 2 procedure alternative:
- ricorrere a un arbitro che accerti la violazione, da parte della banca emittente, degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dalla legge; qualora tale violazione venisse accertata, l'investitore potrà recuperare tutto il proprio investimento al netto di oneri, spese e differenziali di rendimento;
- chiedere un indennizzo a forfait pari a circa l'80% del corrispettivo pagato per l'acquisto delle obbligazioni (Intesa Sanpaolo si è resa disponibile a farsi carico del rimborso del residuo 20%). L'indennizzo forfettario è riservato agli investitori che nel 2014 avevano un patrimonio mobiliare inferiore a 100.000 euro o hanno dichiarato un reddito imponibile inferiore a 35.000 euro. La richiesta di indennizzo deve essere presentata entro il 30 settembre 2017.
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